Unioni di fatto. Idv propone il Registro comunale

Trepuzzi. Dopo la proposta di Luigi Renna per un registro delle unioni di fatto, un altro esponente dell'Italia dei valori, Mino Bruno, consigliere comunale a Carmiano protocolla l'identica istanza

CARMIANO – Italia dei valori è decisa a proseguire sulla strada dei diritti civili. Dopo la proposta del consigliere di maggioranza Renna per l'istituzione del registro comunale delle coppie di fatto a Trepuzzi, anche a Carmiano viene presentata identica istanza da parte di Mino Bruno, consigliere comunale (di minoranza) e tesoriere provinciale dell'IdV. Bruno ha chiesto che l'argomento venga trattato nel primo consiglio comunale utile. 14 marzo 2012 Il capogruppo IdV Luigi Renna: “Sarebbe il primo vero provvedimento di sinistra” TREPUZZI – Istituire un Registro delle unioni di fatto. E’ la proposta, rivoluzionaria, dell’Italia dei valori di Trepuzzi che ha intenzione di portare la discussione all’interno della maggioranza, della apposita Commissione consiliare e fino in Consiglio comunale. Il Registro avrebbe come effetto il riconoscimento dello stato di coppia a chi ne facesse richiesta. Condizioni per entrare nel registro sarebbero l’essere legati da vincoli affettivi ed il prestarsi assistenza e solidarietà materiale e morale, l’essere residenti da almeno un anno nel Comune di Trepuzzi e coabitanti dallo stesso periodo di tempo. L’iscrizione sarebbe prevista per coppie composte da persone dello stesso sesso o di sesso opposto, non legate da vincoli di parentela o matrimonio o altri vincoli legali come da regolamento. Il Registro verrebbe conservato presso l’Ufficio Anagrafe comunale, senza interferire con la regolare attività dello stesso. Previsti controlli periodici per verificare il vincolo di coabitazione. L’approvazione del Regolamento per l’istituzione del Registro sarebbe dunque un piccolo passo dell’Amministrazione verso il riconoscimento dei diritti di tutti i propri cittadini, anche in presenza di un vuoto normativo a livello statale. “La nostra Amministrazione caratterizzata e formata da forze del centrosinistra – ha dichiarato Luigi Renna, consigliere comunale e capogruppo dell’Italia dei valori -, si distinguerebbe per aver, finalmente, adottato una delibera il cui oggetto è certamente progressista tanto da poter affermare senza ombra di dubbio che è il primo vero provvedimento di ‘sinistra’. L’argomento, offerto alla discussione ed al contributo di tutele forze facenti parte la maggioranza che lo miglioreranno ed eventualmente lo integreranno vedrà, ne sono certo, l’impegno e la condivisione di tutti i partiti del centrosinistra”. Di seguito la bozze di regolamento istitutivo del del Registro Bozza di Regolamento istitutivo del Registro comunale delle Unioni Civili ART. 1 1. E’ istituito presso il Comune di Trepuzzi il Registro amministrativo delle Unioni Civili. 2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi. 3. Il Comune di Trepuzzi, nell’ambito della propria autonomia e podestà amministrativa, riconosce la piena dignità umana e sociale dell’unione civile. 4. Il Comune di Trepuzzi intende adottare tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini. ART. 2 1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita. 2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell’anagrafe del Comune di Trepuzzi, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989. 3. Per l’accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del Comune Trepuzzi. ART. 3 1. L’iscrizione nel registro può essere richiesta da due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi e che si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale, residenti anagraficamente nel Comune di Trepuzzi e coabitanti da almeno una anno. 2. L’iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio. 3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente. 4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell’articolo precedente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assenza delle cause impeditive di cui al comma 2 del presente articolo. Tale domanda è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo*. 5. Per i fini indicati dall’art. 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l’ufficio comunale competente attesta l’iscrizione nel registro e la durata dell’iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. ART. 4 1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Trepuzzi produce la cancellazione dal registro. In tal caso la cancellazione avviene d’ufficio a seguito di verifica periodica, relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate. 2. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l’ufficio provvede ad inviare all’altro componente dell’unione civile una comunicazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 3. L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite. ART. 5 1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all’art. 1 del presente regolamento. 2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

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