Roma. La delibera 1500 del 2010 è legittima. Le strutture sanitarie private accreditate devono attenersi alla nuova norma. Ma hanno già finito il budget
La delibera di giunta regionale 1500 del 2010 è legittima. Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo il criterio di rideterminazione dei tetti di spesa adottato dalla Regione Puglia (con la delibera di giunta regionale n. 1500/10) di fatto togliendo alla Regione le castagne dal fuoco. Nel dettaglio si tratta di due sentenze fotocopia depositate due giorni fa: l’una riguarda il laboratorio analisi Santillo di Taranto, cui il Tar Lecce aveva dato torto; l’altra invece riguarda la Medica Sdu di Bari, un laboratorio che si occupa di fisiokinesiterapia, a cui il Tar Bari aveva dato ragione. L’oggetto dei pronunciamenti: la delibera di giunta regionale 1500 del 2010, della quale i privati invocavano l’illegittimità, con esiti opposti di fronte a due Tar diversi. Il ‘rivoluzionario’ criterio introdotto dalla delibera di giunta riguardava la redistribuzione del budget di spesa assegnato ai privati su base territoriale: come dire che ogni Comune ha diritto al suo laboratorio analisi. I privati opponevano il mancato rispetto di alcune norme nazionali, oltre al venir meno dei criteri del diritto di scelta da parte del paziente. L’applicazione della delibera aveva costretto tutte le grandi strutture private accreditare a rivedere la propria organizzazione: il budget assegnato infatti, in alcuni casi inferiore anche dell’80% rispetto a quello assegnato negli anni passati, li ha costretti a licenziamenti in blocco, a ricorrere alla cassintegrazione. Per il versante opposto invece, i piccoli laboratori si sono visti piovere dal cielo un budget sovradimensionato rispetto al bacino d’utenza, al personale, alle attrezzature. Il Consiglio di Stato ana il pronunciamento del Tar di Bari e, secondo l’avvocato Alberto Pepe, che ha difeso entrambe le aziende, “appare aderire acriticamente alle motivazioni poste dalla Regione a fondamento della bontà del proprio operato; ed infatti in più passaggi la sentenza si sofferma sulla conformità (in vero non condivisibile) dei nuovi criteri di distribuzione dei tetti di spesa alla normativa regionale. Sorprende però dalla lettura della sentenza l’assenza di qualsivoglia richiamo alla normativa nazionale ed in particolare a quell’art. 8 quinques del D.Lgs. 502/92 la cui violazione, a parere del Tar di Bari che in primo grado aveva totalmente anato tali nuovi criteri di distribuzione delle risorse regionali, ha costituito uno delle principali criticità della delibera di giunta n. 1500/10”. Spiega infine Pepe: “A distanza di quasi due anni dalla sua adozione, la DGR n. 1500/10 ed in particolare gli atti applicativi aziendali, hanno quasi irrimediabilmente mutato le dinamiche della sanità privata accreditata, costringendo molteplici strutture private a ridimensionare la propria organizzazione anche e soprattutto in termini di personale (costituente come noto la maggiore voce di costo all’interno di un’azienda). In tale quadro, l’anamento da parte del C.d.S. della DGR 1500 avrebbe costretto la Regione ad un drastico revirement economico o, in altri termini, a dover da un lato ri-attribuire le molteplici risorse “tagliate” ad alcune strutture, dall’altro a tentare di recuperare quelle (impropriamente) riconosciute a pioggia ad altri privati accreditati (operazione questa dall’esito quasi proibitivo, avendo tali ultimi erogato prestazioni riponendo affidamento nella normativa regionale). Così come, se da un lato non pare la sentenza superare la criticità sottese all’incapacità del contestato atto programmatorio regionale di valorizzare, anziché comprimere, le strutture che hanno manifestato una determinata capacità attrattiva, per evidente qualificazione ed affidabilità soggettiva, dall’altro è del tutto pretermesso qualunque richiamo al principio che ispira la libera scelta del paziente e cioè il rapporto di fiducia che si instaura tra lo stesso ed il professionista, fondato esclusivamente sull’intuitu personae e sulla continuità terapeutica e non certo condizionato da ragioni di vicinanza territoriale di una struttura rispetto ad un'altra”. Però, se da una parte il Consiglio di Stato dichiara legittima la delibera 1500, dall’altra ne evidenzia tutte le criticità , quando scrive che “è comunque logico ritenere che gli stessi nuovi criteri possano essere perfezionati dopo la loro prima applicazione”. La sentenza di fatto salva la sanità pugliese da un default annunciato, pur ritenendo la delibera 1500 'perfettibile'.
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