Controlli ambientali? Date il resoconto ai cittadini

Ugento. Importante decisione del difensore civico della Provincia di Lecce che invita il Capo dei vigili a fornire tutti i dati sull’attività di verifica ambientale a chi le ha chieste

Di Cristian Rovito C’è stata di recente una interessante decisione del difensore civico della Provincia di Lecce, il quale si è espresso su un ricorso gerarchico proposto da un cittadino che aveva avanzato al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Ugento un’istanza ai sensi del D.lgs. 195/05 al fine di esercitare il proprio diritto di accesso alle informazioni ed alla giustizia in materia ambientale. Nello specifico, il cittadino chiedeva di conoscere le “informazioni ambientali” consistenti in informazioni/dati statistici relativi all’attività svolta dal Nucleo di Vigilanza Ambientale del Comune di Ugento, a partire dalla sua istituzione, in materia di “vigilanza ambientale” ed “abusi edilizi” anche alla luce dell’impiego/utilizzo del progetto Mo.S.Te.L.S – Monitoraggio Satellitare del territorio per la legalità e la sicurezza. Più precisamente, il cittadino in questione chiedeva: 1) il n. di controlli effettuati in materia ambientale (rifiuti, scarichi) ed edilizia; 2) i km. totali percorsi per attività di controllo e di monitoraggio/prevenzione; 3) il numero degli illeciti amministrativi accertati; 4) il numero dei sequestri amministrativi ex. art. 13 Legge 689/81 e succ. mod. e int.; 5) il numero degli illeciti penali accertati; 6) le notizie di reato ex. art. 347 c.p.p.; 7) i sequestri penali ex. art. 354 c.p.p. e ex. art. 321 c.p.p.; 8) l’importo complessivo delle sanzioni amministrative accertate (espresse in euro); 9) il valore stimato dei beni mobili ed immobili sottoposti al vincolo del sequestro penale (espresso in euro); 10) il numero delle ordinanze di abbattimento dell’Autorità amministrativa e/o dell’Autorità Giudiziaria eseguite; 11) le ordinanze di rimozione rifiuti/bonifica ex. art. 152, comma 3 D. Lgs 152/03 e succ. mod. e int. eseguite; 12) le eventuali operazioni di polizia giudiziaria (anche di polizia amministrativa strictu sensu) congiunte con altri organi dello Stato e FF.PP. L’organo decidente accoglieva le motivazioni addotte dal ricorrente cittadino. In particolare, il difensore civico provinciale, riprendendo alcuni principi ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza amministrativa espressasi in materia, ha ribadito che “il Dlgs. 195/2005 realizza una forma di pubblicità delle informazioni ambientali più ampia della generale disciplina prevista dalla legge 241/1990 per l’accesso ai documenti amministrativi. In particolare, la normativa comunitaria, in deroga a quest’ultima legge, consente l’accesso all’informazione a chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dichiarare il proprio interesse, tra l’altro tenendo presente che il concetto stesso di “informazione ambientale” deve intendersi in senso lato, non limitato soltanto agli specifici documenti amministrativi già formati, con conseguente necessità per l’Amministrazione di porre in essere un’eventuale attività di elaborazione di notizie in proprio possesso” (v. TAR Lombardia Sez. IV 20.11.2007 n. 6380). Inoltre, un principio non meno importante rispetto al precedente, stabiliva che il tipo di richiesta avanzata dal ricorrente cittadino non era configurabile come controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti, cosa che avrebbe configurato una sorta di potere ispettivo il quale, ovviamente, non competeva al richiedente (TAR Lombardia Sez. I 26.5.2004 n. 1770; v. TAR Puglia sez. III 5.7.2006; TAR Liguria sez. I 12.10.2007). Il ricorso, di conseguenza, veniva accolto e l’Autorità amministrativa procedente invitava il Responsabile del procedimento amministrativo (Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Ugento) a fornire, nel rispetto della normativa vigente, le informazioni/dati statistici di cui ai numeri da 1 a 12 dell’istanza avanzata in data 6.9.2010. L’informazione ambientale: un diritto del cittadino. L’accesso alle informazioni ambientali nasce con la Dichiarazione di Rio del 1992. L’Istituto della “partecipazione pubblica” ai processi decisionali e “l’accesso alla giustizia in materia ambientale” hanno rappresentato i capisaldi di quella “democrazia ambientale”, che nel corso degli anni è stata riconosciuta attraverso tre principi fondamentali: 1) garanzia ai cittadini del diritto di accedere alle informazioni ambientali; 2) partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che possono avere effetti sull’ambiente; 3) estensione delle condizioni/procedure per l’accesso alla giustizia ambientale. La Dichiarazione di Rio da un lato ha sancito (principio 10), quale modo migliore di “trattare le questioni ambientali”, lo strumento dell’assicurazione della partecipazione di tutti i cittadini interessati “ai diversi livelli decisionali”; dall’altro (principio 17) le attività che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull’ambiente devono essere sottoposte alla procedura della “valutazione di impatto ambientale” (strumento nazionale). La Convenzione di Aarhus del 1998 (entrata in vigore nel 2002) ed il Vertice di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile hanno rafforzato gli istituti dell’“accesso all’informazione ed alla giustizia ambientale”. Hanno definito il perimetro legislativo dell’istituto pubblicistico dell’informazione ambientale, dei connessi diritti riconosciuti ai cittadini e degli obblighi posti a carico delle pubbliche amministrazioni. Il concetto di “democrazia ambientale” nasce quindi in tale contesto, sicchè al cittadino vengono riconosciuti diritti e garanzie in materia ambientale. Anche l’Unione Europea (peraltro firmataria della Convenzione Aarhus unitamente ad altri 39 Stati, tra cui l’Italia con Legge 108/01) ha legiferato in materia con l’adozione della Direttiva 2003/4/CE, recepita dal legislatore nazionale con il D.lgs. 195/05.

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