Sostanze chimiche pericolose. I nuovi regolamenti

Si chiamano Reach e Clp. La Puglia ha previsto una serie di azioni finalizzate alla loro corretta applicazione

Di A. De Giorgi*; M. Esposito **; M. Mazzotta **; G. De Filippis*** Si chiamano Reach e Clp e sono la rivoluzione nell’uso delle sostanze chimiche in ambito industriale. La Regione Puglia ha previsto una serie di azioni finalizzate all’applicazione di tali regolamenti, nell’ambito delle attività di prevenzione delle patologie da esposizione professionale e non attribuite agli agenti chimici, provvedendo, ad esempio, a formare nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl il personale necessario per le funzione di vigilanza in materia di Reach e prevedendo nell’ambito del piano di prevenzione 2010 – 2012 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 13 del 25-01-2011) uno specifico programma per l’implementazione dei regolamenti. In particolare, il regolamento Reach (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals; acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) ha come obiettivo principale il miglioramento e la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dai prodotti chimici per assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. E’ entrato in vigore il 1 giugno 2007 ed avendo carattere comunitario è direttamente applicabile senza necessità di recepimento negli ordinamenti nazionali; abroga e sostituisce buona parte della normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche. Grava sull’industria la responsabilità di fornire dati e valutare i rischi connessi all’uso delle sostanze prodotte o importate. La nuova normativa ha un impatto trasversale sui settori industriali poiché interessa sia i produttori sia gli utilizzatori di sostanze chimiche (dai produttori di preparati e miscele chimiche fino ai fabbricanti dei manufatti più complessi). Mentre il Reach fa riferimento ai quantitativi delle sostanze/miscele prodotte, per cui l’atto più significativo per le imprese è la registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) di tutte le sostanze prodotte o commercializzate in quantitativi superiori a 1 ton/anno, il regolamento Clp (Classification/Labelling/Packaging) 1272/2009/CE, riguarda la tossicologia delle sostanze/miscele a prescindere dal quantitativo. Incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordati nel GHS (Globally Harmonized System) ovvero un “programma mondiale di armonizzazione”. // Nuove etichette per le sostanze E’ entrato in vigore 1 dicembre 2010 l’adeguamento dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele, finalizzato a garantire in tutto il mondo le stesse informazioni sui pericoli e sulla tossicità dei prodotti chimici così da innalzare il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente durante la movimentazione, il trasporto e l’uso degli stessi. Il Regolamento sostituirà in modo progressivo con termine nel 2015 il sistema europeo esistente .(art. 61 Disposizioni transitorie). Considerando che l’etichetta delle sostanze/miscele in commercio è lo strumento per informare i consumatori, che utilizzano il prodotto commerciale, ma anche gli utilizzatori professionali, è importante riconoscere i nuovi pittogrammi e le nuove Indicazioni di pericolo (Frasi H) ed i Consigli di prudenza (Frasi P) che sostituiscono rispettivamente quelle che venivano chiamate frasi R e frasi S. Le indicazioni di pericolo/prudenza sono indicate con codici alfanumerici costituiti dalla lettera H ovvero P, seguita da tre numeri: un primo numero che indica il tipo di Pericolo o di Consiglio; gli altri due numeri che corrispondono all’ordine sequenziale del Pericolo o del Consiglio. Indicazioni di pericolo H H2: Pericoli fisici H3: Pericoli per la salute H4: Pericoli per l’ambiente Consigli di Prudenza(P) P1: Carattere generale P2: Prevenzione P3: Reazione P4: Conservazione P5: Smaltimento Per cui ad esempio, al posto di “R 45 Può provocare il cancro”, troveremo “H350 Può provocare il cancro”; mentre al posto di “R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie” si troverà “H340 Può provocare alterazioni genetiche”. Nell’allegato III del Clp troviamo l’“Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta”; mentre nell’ allegato IV vi è l’“Elenco dei consigli di prudenza”. Per talune indicazioni di pericolo al codice a tre cifre sono aggiunte lettere che precisano meglio la situazione di rischio es. “H350i Può provocare il cancro se inalato”. Per quanto riguarda l’etichetta, le dimensioni della stessa variano a seconda la capacità dell’imballaggio. Per i prodotti già in commercio all’1 dicembre 2010, vi è una deroga fino all’1 dicembre 2012. La formazione/informazione continua ad essere il punto cardine anche per il Regolamento Reach che, a proposito dell’accesso dei lavoratori alle informazioni, all’art. 35 recita: “I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale”. L’importanza di tale dettato si evince dalla sanzione prevista per il datore di lavoro che non ottempera a tale obbligo e che varia da 15mila a 90mila euro (D. Lgs. 133/09, art. 10 comma 8). Si ritiene opportuno inoltre comunicare che presso l’Istituto Superiore di Sanità è costituito il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, organismo tecnico-scientifico all’interno dell’Autorità Competente preposta alla applicazione dei regolamenti Reach e Clp in Italia. *Dirigente biologo; ** Tecnico della prevenzione; *** Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce

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