Cassazione: giro di vite contro l’azienda che sfrutta il lavoro nero

Sul problema, il Salento non è certo un'isola felice, ma la Corte chiarisce che è possibile effettuare l’accertamento fiscale

Le notizie sullo sfruttamento di manodopera, in Salento, sono all'ordine del giorno. E in tutti i settori: dai laboratori di analisi, alle pasticcerie alle autocarrozzerie ai cantieri edili agli studi di grafica, passando per gli studi medici, fino ai cantieri del fotovoltaico. La Cassazione, però, chiarisce che è possibile l’accertamento di Iva e Irap nei confronti dei datori che sfruttano il lavoro nero, applicando un principio logico elementare: “corrispondere lo stipendio non contabilizzato più che essere assimilabile a un costo è il segnale di una maggior volume d’affari e quindi di maggiore produttività”. Anche il fisco, quindi, andrà all’attacco delle aziende che sfruttano il lavoro nero, se verrà applicata con regolarità la sentenza n. 2593 del 3 febbraio 2011 della Cassazione. “Si tratta – spiega Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico 'Tutela del Consumatore' di Italia dei Valori e fondatore dello 'Sportello dei Diritti' di Lecce – di un ulteriore strumento indiretto nelle mani dello Stato per combattere questa piaga sociale. Nella fattispecie, la sezione tributaria ha rigettato il ricorso di un’artigiana pugliese proprietaria di una manifattura di biancheria, che aveva pagato in nero un dipendente, quindi, senza contabilizzarlo. A seguito, l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento per Iva, Irap e Irpef dovute. In prima istanza, la Commissione provinciale tributaria cui si era rivolta aveva anato l’atto impositivo. Ma in appello, innanzi alla Commissione tributaria della Puglia, la situazione era stata già ribaltata e confermato l’atto di accertamento. La contribuente ha allora proposto ricorso in Cassazione sostenendo che comunque il lavoratore in nero costituiva un costo deducibile. I giudici hanno respinto integralmente, sostenendo che non solo il lavoratore non dichiarato non è un costo deducibile ma che tale circostanza fa senz’altro presumere, per l'appunto, un maggior reddito legato a un maggiore volume d’affari. Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che “Il divieto di doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso, quale quello di specie, in cui da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale – peraltro in funzione di una presunzione legale, seppur relativa- a un fatto ignorato (maggiore redditività di impresa e non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come ha prospettato in memoria la ricorrente)”. Articoli correlati 'Il problema è il lavoro nero' (14 gennaio 2011) 'La sicurezza non è un costo' (14 gennaio 2011)

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