Nulla di fatto per Codacons e Federcosumatori. Il giudice amministrativo ha ritenuto legittime le determinazioni dell’amministrazione comunale
La Prima Sezione di Lecce del Tar Puglia (con sentenza n. 1759/09) ha dichiarato in parte respinto ed in parte improcedibile il ricorso presentato da Codacons e Federconsumatori Puglia contro il Comune di Lecce per le delibere e le determinazioni adottate dall’ente in materia di controlli e tariffe per gli impianti termici. Lo rende noto l’assessore alle Politiche Ambientali Gianni Garrisi. In particolare, il Tar ha ritenuto rispettato il riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta e di conseguenza ha ritenuto che legittimamente il Consiglio si è limitato ad approvare (con delibera n. 98/07) il Regolamento per l’esecuzione dei controlli per gli impianti termici, avendo il Consiglio competenza limitatamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, e la Giunta altrettanto legittimamente ha adottato le delibere n. 640/07 e n. 12/08 contenenti una disciplina di dettaglio (quale la determinazione delle tariffe). Con riferimento al “merito” delle determinazioni tariffarie, il Tar ha rilevato che l’unico incremento a carico degli utenti era dunque quello dovuto all’imposta sul valore aggiunto, in specie derivante dal tipo di rapporto instaurato fra l’amministrazione comunale e la ditta affidataria del servizio (rapporto di concessione in luogo del precedente appalto). Quanto ai motivi di ricorso concernenti l’aggiudicazione del servizio e la cessione del ramo d’azienda dalla Asea s.r.l. alla Sea s.r.l., il Tar ha rilevato una carenza di interesse giuridicamente qualificato all’impugnazione in capo alle associazioni ricorrenti.