Perchè non rimuovere i dossi artificiali?

L'interrogazione della Democrazia cristiana ugentina

La giunta comunale di Ugento non ritiene pericolosi i dossi artificiali sia per ragioni di sicurezza stradale, sia per i veicoli, sia soprattutto per pedoni e utenti deboli della strada? Lo chiede il partito della Democrazia cristiana ugentina al sindaco

Interrogazione a risposta orale Sindaco per sapere, premesso che: – la Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del 31 luglio 2008 impartiva un atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Polizia Municipale per l’installazione di dossi artificiali lungo la via Firenze, precisamente dall’incrocio con Via Puglia fino all’altezza del vivaio di proprietà Giovanni De Nuzzo; – sulla proposta di deliberazione veniva acquisito, in pari data, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Polizia Municipale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; – la Deliberazione n. 158 veniva affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 1° agosto 2008 per restarvi esposta quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e diveniva esecutiva in data 11 agosto 2008 decorsi giorni 10 dall’inizio della pubblicazione; – con ordinanza n. 23 del 1° agosto 2008 il Responsabile dell’Area Polizia Municipale dava esecuzione al suddetto atto di indirizzo prima ancora che la relativa deliberazione della Giunta Comunale diventasse esecutiva e dando atto, contrariamente al vero, di essere stato esonerato dalla espressione del parere di regolarità tecnica sulla stessa proposta di deliberazione recante l’atto di indirizzo in questione; – nella premessa della Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 31 luglio 2008 si dà atto della circostanza che sul tratto di strada di Via Firenze, sul quale sono stati installati i dossi artificiali, “circolano numerosi mezzi pesanti e si svolge il traffico leggero per Torre Mozza e Lido Marini”; 1. per quale ragione l’ordinanza n. 23 del 1°agosto 2008 è stata emessa prima ancora che la delibera n. 158 del 31 luglio 2008, contenente il relativo atto di indirizzo, avesse acquistato efficacia esecutiva ai sensi di legge e per quale ragione la stessa riporta la circostanza non corrispondente il vero dell’esonero del Responsabile dell’Area P.M. dall’espressione del parere di regolarità tecnica; 2. se la Giunta Comunale non ritiene che ragioni prevalenti di sicurezza stradale, sia per i veicoli (perdita di controllo ed effetto rampa del dispositivo alle velocità effettive del traffico) sia soprattutto per pedoni e utenti deboli della strada (scarsa visibilità dei pedoni, falso senso di sicurezza, lunghezza eccessiva dell’attraversamento, rumore) fanno del dispositivo una fonte di pericolo e rischio oggettivo per la sicurezza stradale; 3. se la Giunta Comunale non ritiene opportuna la rimozione del dispositivo prima che un incidente trasformi il rischio in sinistro e prima che il deterioramento dei materiali crei danni maggiori alle persone e alle cose. Fortunato Giannuzzi – Daniele Vicepresidente del Consiglio Comunale

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