Goffredo interviene in tema di prezziari

Commenti sulla sentenza del Tar

Sergio Goffredo, presidente della Sezione Costruttori edili Ance Lecce di Confindustria Lecce commentare la sentenza del Tar in tema di prezziari

“Un bando di gara alla cui base è posto un progetto stimato con prezzi non aggiornati va anato. Lo ha deciso il Tar Puglia Sez. di Lecce, confermando quanto già espresso dal Tar Catania ed anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la delibera n. 41 del 9 ottobre scorso”. “Il Tar di Lecce ha evidenziato che la previsione della normativa nazionale di cui all’art.133, comma 8, del Codice dei contratti, deve essere intesa nel senso che il termine per l’aggiornamento dei prezziari non ha natura meramente sollecitatoria. Ed inoltre, la Regione Puglia ha una propria legge regionale che disciplina il tema del prezziario regionale, per cui il Tar ha chiarito che, in base a tale normativa (art. 13 della legge regionale n. 13/2001), l’aggiornamento annuale del prezziario da parte della Regione è comunque obbligatorio e che tale prezziario deve essere utilizzato dalle stazioni appaltanti come base per i computi estimativi dei progetti da porre in gara. Nel caso di specie, dunque, la stazione appaltante ha violato la norma nazionale e regionale, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al prezziario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario”. A parere del Giudice amministrativo, l’eventuale scelta dell’amministrazione di porre a base di gara prezzi inferiori a quelli del prezziario vigente deve essere comunque adeguatamente motivata: al riguardo, non sarebbe assolutamente sufficiente, ma anzi del tutto incongrua, una motivazione basata sulla necessità di evitare eccessivi ribassi. “Infatti, afferma il presidente Goffredo, premesso che tale finalità appare perseguita dalla normativa vigente attraverso altri istituti, quali la verifica dell`anomalia delle offerte ed il potere dell`amministrazione di non procedere ad aggiudicazione laddove il prezzo offerto non appaia conveniente, l`utilizzo di un prezziario non aggiornato, lungi dall`evitare eccessivi ribassi, al contrario, costringe i concorrenti proprio a formulare offerte in concreto anormalmente basse rispetto alla realtà di mercato. Inoltre, la funzionalità di certi meccanismi a tutela della formulazione di ribassi adeguati e seri, quali la valutazione dell’anomalia, è garantita proprio dal fatto che a base di gara sia posto un progetto ben fatto e correttamente stimato in termini economici. Soltanto così si consente ai concorrenti di formulare adeguatamente la propria offerta e di attuare una seria ed oggettiva concorrenza nel mercato dei lavori pubblici. “La sentenza del Tar Lecce pertanto, conclude Goffredo, riconosce e dà giustizia all’appaltatore di lavori pubblici della sua attività imprenditoriale”. Sergio Goffredo

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