Poligono di Torre Veneri, il Tar blocca le esercitazioni delle forze armate: “Pericolose per l’ambiente e la salute”

Accolto il ricorso presentato dall’associazione Lecce Città Pubblica, annullata la determina della Regione Puglia del 2016: “Notevole concentrazione di rame e piombo. La caratterizzazione a distanza di quattro anni non è stata neppure intrapresa”. Nella sentenza riportato il parere di Pierluigi Lopalco: “Presenza inquinanti chimici in concentrazioni superiori ai livelli consentiti”

 

Di Stefania De Cristofaro

 

LECCE – Stop alle esercitazioni delle forze armate nel poligono di Torre Veneri, lungo il litorale, a pochi chilometri da Lecce: il Tar ha annullato la determina della Regione Puglia con cui, nel 2016, era stata consentita la prosecuzione delle attività, accogliendo il ricorso presentato dall’associazione Lecce Città Pubblica quattro anni fa, perché “le attività di addestramento sono pericolose per l’ambiente e per la salute collettiva”. La pericolosità è stata affermata tenuto conto della presenza di inquinanti chimici in concentrazioni superiori ai livelli consentiti. Circostanza evidenziata dal professore Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo che il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, intende avere nella sua Giunta.

LA SENTENZA DEL TAR DOPO L’UDIENZA DEL 13 OTTOBRE SCORSO, A FRONTE DEL RICORSO DEPOSITATO NEL 2016

La sentenza è stata pronunciata della sezione di Lecce nella giornata odierna, 4 novembre 2020. I giudici amministrativi, Enrico d’Arpe presidente, Patrizia Moro consigliere e Giovanni Gallone referendario estensore, si sono espressi sul ricorso che l’associazione politico culturale Lecce Città Pubblica aveva presentato il 27 giugno 2016 per impugnare il provvedimento regionale adottato dal dirigente della sezione Ecologia, all’esito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, con il quale era stata consentita la prosecuzione delle attività addestrative svolte dalla Forze armate nel poligono di Torre Veneri, ricompreso nell’omonimo Sic (subordinandolo ad alcune prescrizioni).

L’udienza si è svolta lo scorso 13 ottobre. In giudizio, il 30 giugno 2016, si sono costituti, tramite l’Avvocatura erariale, il ministero della Difesa e la Scuola di Cavalleria di Lecce. La Regione Puglia si è costituita il 19 luglio 2016. A dare notizia dell’esito del giudizio è stato il consigliere comunale Gabriele Molendini, già presidente della stessa associazione, il quale ha rinunciato al ricorso in data 29 giugno 2017, “a titolo strettamente personale”. Mentre è rimasto persistente l’interesse alla decisione di merito di Alessandra Mele, in veste di persona fisica, e della stessa associazione Lecce Città Pubblica.

Mele, come si legge nella sentenza del Tar, risulta residente “a poca distanza dal luogo in cui è stato autorizzato lo svolgimento delle attività di addestramento militare”. Di conseguenza – hanno scritto i giudici – “sussiste il requisito della cosiddetta vicinitas che vale ad attribuirle una posizione qualificata e differenziata che fonda la sua legitimatio ad causam nel giudizio”.

IL BENE PRIMARIO DELLA SALUTE UMANA GARANTITO DALL’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE

Sotto questo aspetto, i giudici hanno ritenuto di aderire all’orientamento secondo cui “nella materia ambientale, viene in rilievo, oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, garantiti dall’art. 9, comma 2, Cost., il bene primario della salute umana, garantito dall’art. 32 Cost. come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, la cui soglia di tutela giurisdizionale, nella relativa declinazione di salvaguardia dei valori ambientali, deve intendersi anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione”. Ne consegue che “ai fini della sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, risulta sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza — dei soggetti che si ritengono lesi — al sito prescelto per l’ubicazione di una struttura avente potenzialità inquinanti e/o degradanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito”.

L’ASSOCIAZIONE LECCE CITTA’ PUBBLICA E LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SULL’URANIO IMPOVERITO

Per ciò che attiene alla posizione dell’associazione  è, invece, sufficiente osservare che, per ormai costante orientamento giurisprudenziale “in aggiunta alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale ex art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, è possibile riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Da ciò deriva  – come si legge nella sentenza – che la legittimazione processuale delle predette associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla sua c.d. vicinitas rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio”.

L’Associazione ricorrente, pur non risultando iscritta nell’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, “prevede espressamente in seno al suo statuto, all’art. 2, tra le proprie finalità istituzionali, quella di salvaguardia e tutela dell’ambiente con attenzione speciale ai temi e alle problematiche e vertenze locali, quali ad esempio quella del Poligono militare di Torre Veneri”. 

“Deve aggiungersi, a conferma della non occasionalità del suo impegno istituzionale, che la predetta Associazione, oltre ad essere dotata di una stabile organizzazione (tanto da portare avanti le proprie iniziative di tutela dal 2013, anno di costituzione), ha preso parte, sia direttamente che per il tramite dei propri associati (tra cui l’originario ricorrente oggi rinunziatario Molendini Gabriele), ai lavori della Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito ed ha sollecitato l’adozione di atti di indirizzo politico da parte degli enti locali interessati (segnatamente la mozione del Consiglio Comunale di Lecce del 25 gennaio 2013).

I giudici, inoltre, hanno definito “particolarmente significativo, per il tendenziale parallelismo che vi è tra legittimazione procedimentale e processuale, che l’Associazione ricorrente abbia partecipato anche ai procedimenti amministrativi (tra cui quello di V.I.N.C.A.) attivati proprio in relazione allo svolgimento delle attività di addestramento militare in Torre Veneri”. L’associazione è stata rappresentata dagli avvocati Adriano Tolomeo e Barbara Renna, entrambi del foro di Lecce: due le censure sollevate dai legali, la “violazione del principio di precauzione e la contraddittorietà manifestata”. Ricorso fondato nel merito e per questo accolto.

ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Con il ricorso è stata sollevata l’illegittimità del provvedimento regionale impugnato per “violazione del principio di precauzione e per eccesso di potere, nella parte in cui lo stesso, in esito alla Valutazione di Incidenza Ambientale, ha consentito le attività di addestramento (seppur con prescrizioni) presso la località “Torre Veneri” senza prendere in considerazione la possibilità (pure rappresentata all’Amministrazione in sede procedimentale) di localizzare le stesse sempre in area di demanio militare ma fuori dei confini dell’area S.I.C. e, in ogni caso, senza dettare adeguate prescrizioni”. “La scelta operata dall’Amministrazione si porrebbe, peraltro, in contrasto con la disciplina eurounitaria contenuta nella cd. Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)”.

I giudici hanno anzitutto rammentato che

“il principio eurounitario di precauzione impone che, quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone o per l’ambiente, devono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi”.

Esso comporta dunque che

“ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”.

La verifica dei presupposti di applicazione del principio di precauzione ha, quindi, luogo attraverso due fasi: l’analisi del rischio, che va condotta in maniera completa alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili, ed il giudizio di necessità ed adeguatezza delle misure da adottare nella prospettiva della neutralizzazione o, quantomeno, del contenimento del rischio medesimo.

I RISCHI CONNESSI ALLE ESERCITAZIONI MILITARI A TORRE VENERI: SITO CONTAMINATO, RISCHIO PER AMBIENTE E SALUTE

Per i giudici della sezione del Tar, quindi, occorre partire dall’analisi dei rischi connessi alle esercitazioni militari. Sotto il profilo ambientale, “il Poligono militare si inserisce in un’area dall’indubbio pregio naturalistico, insistendo su due distinti Siti di Interesse Comunitario, ovvero il SIC “Torre Veneri” ed il SIC “Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone” (anche se solo il primo è sede di attività di addestramento militare per ben oltre il 50 % della sua superficie)”, si legge nella sentenza. Il punto non è questo, ma altro ben più grave: “Il sito attualmente adibito allo svolgimento delle attività di addestramento militare risulta, peraltro, significativamente contaminato. In mancanza di dati più precisi (che saranno disponibili solo ad esito del Piano di caratterizzazione, ancora in attesa di finanziamento), assumono valenza assorbente i risultati dei campionamenti preliminari operati dal Nucleo Interforze N.B.C. nella relazione tecnica 2014/03 del Piano Monitoraggio Ambientale del Poligono di Torre Veneri, recepiti, nella parte relativa agli “impatti sul suolo”, dallo stesso provvedimento qui oggetto di impugnazione.

Cosa è stato evidenziato? I giudici scrivono: “Il sicuro superamento dei limiti soglia di concentrazione di piombo e rame stabiliti dall’Allegato 5 Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm. in ben otto punti individuati nelle zone di arrivo dei colpi. Lo sforamento dei suddetti valori è certamente sufficiente, allo stato, a rivelare un pericolo per l’integrità di ecosistemi che trovano specifica e potenziata protezione per i loro inserimento tra i siti di interesse comunitario. Oltre ad un rischio ambientale si profila, alla luce degli elementi acquisiti, anche un rischio per la salute collettiva”.

IL PARERE DEL PROFESSORE PIERLUIGI LOPALCO: PRESENZA DI INQUINANTI CHIMICI

Nella sentenza, il collegio ha riportato quanto scritto dal professore Pierluigi Lopalco, nel parere scientifico del 16 giugno 2016 prodotto da parte ricorrente, ha affermato che

“la presenza di inquinanti chimici nell’ambiente, in concentrazioni superiori ai livelli consentiti […] rappresenta un potenziale pericolo per la salute umana”

precisando che, essendo il potenziale tossico sull’uomo  legato a fenomeni di bio-accumulo, resta preclusa, anche in ragione della mancanza di un completo Piano di caratterizzazione, la stima attendibile della entità dei rischi specifici.

Non hanno convito le difese dell’Avvocatura erariale, finalizzate a escludere la sussistenza di un rischio per la salute collettiva nello svolgimento delle attività di esercitazioni: “non sembra possibile, allo stato, alla luce dei dati disponibili ed in attesa di una compiuta caratterizzazione dell’area, escludere totalmente la motilità chimica o biologica dei metalli presenti nel munizionamento nel ciclo biologico, nelle falde acquifere e nelle aree marine. Sul punto, è appena il caso di notare che è lo stesso provvedimento qui impugnato a riconoscere che “non si possono escludere fenomeni di bioaccumulo e di biomagnificazione ai danni delle specie vegetali e animali presenti nel Sito”.

Per i giudici c’è di più. Vi è, poi, un ulteriore aspetto, non preso specificatamente in considerazione nel provvedimento gravato, che impedisce, allo stato, di escludere il verificarsi di processi di motilità chimica o biologica dei metalli pesanti. Come condivisibilmente affermato dal dottor Fernando De Giorgio nella relazione del 21 luglio 2016 depositata da parte ricorrente, i metalli pesanti e le relative leghe al contatto con il suolo possono essere esposti ad un “lento processo di disgregazione e di mobilizzazione, dovuto alla corrosione” specie se, come in questo caso, si tratta di un sito che risulta in attività da quasi cinquanta anni.

I CAMPIONI DI SABBIA ESAMINATI: ELEVATA CONCENTRAZIONE DI PIOMBO

Nella sentenza si fa riferimento anche ai “rilievi effettuati dai Consulenti del Pubblico Ministero dottori Sanna e Susanna, posti a base della ordinanza di archiviazione del Tribunale di Lecce – Sezione dei giudici per le indagini preliminari – resa nell’ambito del procedimento 10 penale n. 3463/12 R.G.N.R. e richiamata proprio dalla difesa erariale nella memoria del 22 luglio 2016. Nella relazione di consulenza (risalente all’anno 2013), si legge, con riguardo alla discussione dei risultati delle analisi chimiche effettuate dall’A.R.P.A. di Brindisi sui campioni di sabbia e sedimenti marini prelevato in data 14 giugno 2013, che le stesse hanno “posto in evidenza la presenza di elevate concentrazioni di alluminio variabili da 642 a 5255 mg/kg di sostanza secca, evidenziando la presenza di frammenti di alluminio, materiale con il quale sono costituiti parte dei proiettili utilizzati nelle esercitazioni”. Alla stessa maniera si osserva che “uno dei campioni di sabbia analizzati ha anche evidenziato la presenza di un’elevata concentrazione di piombo, da addebitare, anche in questo caso a residui del materiale costituente i proiettili”.

Cosa vuol dire, in pratica? La risposta dei giudici amministrativi è la seguente: “Ciò lascia intendere, in attesa di ulteriori approfondimenti, che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, vi sia il concreto rischio di un decadimento fisico dei metalli contenuti nei residui di sparo con la conseguente possibilità di dispersione in ambiente di tali sostanze inquinanti”. La conclusione: “Quanto osservato consente di affermare che lo svolgimento dell’attività di addestramento militare di che trattasi è, in potenza, pericolosa sia per l’ambiente che per la salute, pur non essendo, allo stato, possibile quantificare l’entità di tale rischio specifico”.

OBBLIGO DI UNA PREVENZIONE ANTICIPATA PER FRONTEGGIARE RISCHI AMBIENTALI E SANITARI

Ciò appare sufficiente – proseguono i giudici – a far scattare l’obbligo a carico delle P.P.A.A. interessate di attuare una prevenzione anticipata attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate a fronteggiare i rischi ambientali e sanitari riscontrati”.

Non solo. Sempre per i giudici, “manca la doverosa spiegazione delle concrete ragioni della indicata impossibilità pratica per le Forze Armate di delocalizzare almeno le attività addestrative di maggiore impatto ambientale in altre aree appartenenti al demanio militare e non ricadenti nel Sito di Interesse Comunitario “Torre Veneri”.

Quanto, poi, alle modalità di svolgimento dell’attività di addestramento, questa “si interseca con i poteri conformativi della stessa che devono essere riconosciuti in capo all’Amministrazione Regionale anche a fronte di connesse a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”. Occorre, quindi, “verificare l’effettiva adeguatezza delle prescrizioni poste dall’Amministrazione Regionale in seno alla determinazione dirigenziale della Sezione Ecologia del 21.4.2016 n. 75 oggetto di impugnazione a fronteggiare i rischi ambientali e per la salute insiti nell’attività di addestramento militare. Per il Collegio che le stesse siano insufficienti.

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE: OPERAZIONE DA FARE PRIMA DI OGNI DECISIONE SULLA PROSECUZIONE DELL’ADDESTRAMENTO

Talune prescrizioni hanno, poi, carattere solo eventuale (come quello dell’identificazione di “eventuali aree di tutela integrale da interdire alle esercitazioni militari e al passaggio di veicoli”, rimettendo (e procrastinando) ad un momento successivo l’an ed il quomodo della loro adozione. Non appare, in particolare, adeguata a fronteggiare i rischi ambientali e sanitari sopra descritti la prescrizione di “sollecitare la definizione del Piano di caratterizzazione”. Sotto questo aspetto, i giudici ritengono che “in disparte dalla considerazione che un semplice invito alla conclusione del procedimento non può integrare una prescrizione in senso tecnico (che deve, per sua natura, avere carattere vincolante), per le ragioni già illustrate la caratterizzazione costituisce un’operazione prodromica ed indispensabile rispetto alla stima corretta dei fattori di rischio e, come tale, va effettuata prima di qualsivoglia decisione definitiva in ordine alla prosecuzione delle attività addestrative da svolgersi nel poligono”. La spiegazione è presto detta e scritta: “E’ evidente  che solo all’esito della caratterizzazione ambientale dell’area in questione, attraverso la compiuta ricostruzione dei fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, è possibile passare, disponendo di una piattaforma conoscitiva finalmente completa, dalla precauzione alla prevenzione del rischio ambientale e per la salute pubblica, con la scelta delle misure di messa in sicurezza (e, poi, eventualmente, di bonifica) più adeguate”.

Di conseguenza, “va da sé che limitarsi a sollecitare la caratterizzazione (che, per inciso, non risulta essere stata ad oggi, a distanza di quattro anni, neppure intrapresa) consentendo, nelle more, lo svolgimento sine die dell’attività di addestramento militare, è scelta illogica e, comunque, in contrasto con il principio eurounitario di precauzione, perché non scongiura né contiene il rischio potenziale (che emerge da studi e pareri scientifici) né impone una tempistica certa per la stima definitiva del rischio specifico”.

In definitiva, “L’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e della questione se sussistano alternative meno dannose richiede […] una ponderazione con riferimento al pregiudizio che il piano o il progetto considerato cagiona al sito” sicché lo stesso “dev’essere identificato con precisione, per determinare la natura delle eventuali misure compensative”.

Ciò rende “indispensabili e non più rinviabili, nel caso di specie, nell’ottica della definitiva autorizzazione delle attività di addestramento militare all’interno del S.I.C. “Torre Veneri”, le operazioni di caratterizzazione ambientale dell’area”.

Va, in ultimo, aggiunto, sempre in punto di adeguatezza delle prescrizioni impartite nel provvedimento, che “non risultano dettate efficaci misure di mitigazione della perturbazione dovuta al rumore provocato dall’attività di esercitazione a fuoco”. Queste ultime sono di “notevole impatto ambientale anche alla luce dell’elevato numero di giornate a fuoco programmate (di cui si prescrive, salvo quanto previsto al punto 6 per i mesi primaverili, in via del tutto generica il mero “progressivo contenimento”) e della circostanza che il sistema di simulazione virtuale S.I.A.T. (punto 5) non risulta a tutt’oggi attivato.

La determina regionale, quindi, è stata annullata perché illegittima.

 

IL COMMENTO DI GABRIELE MOLENDINI: “NESSUNA LEGITTIMAZIONE ALLE ESERCITAZIONI”

“Da oggi dunque non sussiste la legittimazione a proseguire le esercitazioni a fuoco nel Poligono”

Ha scritto sulla sua pagina Facebook Gabriele Molendini. “Si tratta di una sentenza immediatamente esecutiva. Tuttavia credo sia opportuno che le parti in causa aprano subito un tavolo”, si legge nel post. “Regione Puglia, Ministero della Difesa, Comune di Lecce e LECCE CITTÀ PUBBLICA (quale ricorrente) devono necessariamente discutere di come si possano incontrare le ragioni di tutela ambientale di un importante sito quale Torre Veneri, le istanze dei cittadini residenti che lamentano l’eccessiva rumorosità e i pericoli per la salute,  insieme alle necessità delle Forze Armate di svolgere esercitazioni a fuoco in un contesto regolamentato e con adeguate cautele”, ha scritto Molendini commentando la pronuncia del Tar.

“Ho già avuto modo di recente, di incontrare il Generale Dei, comandante della Scuola Truppe Corazzate, trovando un interlocutore cortese ed attento all’ascolto. È a lui che mi rivolgo in primis, nonché al Sindaco (di Lecce, ndr) Carlo Salvemini, al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,  all’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il prossimo Assessore Regionale all’Ambiente, perché si concordi nel più breve tempo possibile un primo appuntamento per raggiungere soluzioni equilibrate e di attenzione a tutte le esigenze in campo”.

“Telefonerò oggi stesso al Generale Dei per manifestargli questa proposta che mi pare ragionevole e costruttiva, improntata a dialogo e rispetto e non a contrapposizione sterile”.

 

Clicca qui per leggere la sentenza completa

 

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