'Il giornalismo di denuncia non si censura'. Report assolto

Roma. La Cassazione conferma la sentenza della Corte d’appello leccese: Gabanelli e Iovene non hanno diffamato Casa Olearia Italiana

ROMA – Il giornalismo di denuncia non si può censurare. Lo ha ribadito la Cassazione, rigettando il ricorso presentato da Casa Olearia Italiana spa contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce aveva assolto Milena Gabanelli e Bernardo Iovene, della trasmissione ‘Report’, dal reato di diffamazione in concorso. Al centro del processo, un servizio andato in onda durante la trasmissione d’inchiesta di Rai3 in cui si avanzava il sospetto che la Casa Olearia Italiana, che fa parte di Marseglia group di Monopoli, avesse sofisticato olio extravergine di oliva. I giudici della Corte d’appello avevano assolto i giornalisti riconoscendo loro il “diritto di critica” e ritenendo dunque che avessero agito “nella convinzione che quel sospetto fosse fondato”. E la Suprema Corte – V sezione, ha condiviso le conclusioni dei giudici leccesi. “Il giornalismo di denuncia – hanno sostenuto i giudici romani nella sentenza depositata a fine febbraio – è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite”. “Escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo”, “sempre che sussista anche il requisito dell’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica”, “l’operato dell’autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all’interesse dell’operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere: e ciò perché il risvolto del diritto all’espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto”, sempre che che “il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”. Insomma, censurare a priori il giornalismo che denuncia sospetti di illeciti, “significherebbe degradare fino ad anarlo il concetto stesso di sospetto e di giornalismo di inchiesta: dovendo piuttosto il sospetto che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”.

Leave a Comment