Lecce. La signora R. ha ottenuto un appartamento Iacp nel 2005 ma non ha mai potuto usufruirne perché occupato abusivamente. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado
LECCE – La casa è sua e nessuno può togliergliela. La Corte d'Appello ha dato ragione alla signora R, 85 anni, assegnataria, sette anni fa, di un alloggio Iacp. Nel quale, tuttavia, non ha mai messo piede dal momento che era occupato abusivamente da altri. La questione, come si vede, è lunga e complicata. Ed il Tribunale si era già espresso in merito, pronunciando una sentenza che dava il “via libera” alla donna, ad entrare in casa sua. Dopo la sentenza del Tribunale, tuttavia, l’Istituto autonomo case popolari ha deciso di continuare nella battaglia legale ed ha proposto appello, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, adducendo, come motivazione, il “grave ed irreparabile danno” che sarebbe derivato dalla sua esecuzione. Assistita dall’avvocato Piergiorgio Provenzano, la donna si è quindi costituita nel procedimento così instaurato. La Corte d’Appello ha respinto l’istanza dell’Iacp, il quale dovrà dare esecuzione alla sentenza. 2 maggio 2012 Sette anni per mettere piede in casa. ‘Lo Iacp rimborsi 85enne’ LECCE – E’ giusto aspettare sette anni per poter mettere piede nella casa Iacp cui si ha diritto? No. E per quanto sembri assurdo, per una donna di Lecce, che oggi ha 85 anni e quando la questione ha avuto inizio ne aveva 78, è stato necessario aspettare la sentenza del Tribunale di Lecce per vedersi riconosciuto il proprio diritto. La storia ha inizio nel 2005. La signora R. ha 78 anni e vive sola in un appartamento in affitto; essendo in possesso dei necessari requisiti soggettivi, presenta domanda per l’assegnazione di alloggio popolare nel Comune di Lecce e, dopo lunga attesa, nel mese di gennaio 2005 viene convocata presso l’Ufficio casa del Comune di Lecce, dove le viene comunicato che si è reso disponibile un alloggio adatto alle sue esigenze abitative e che pertanto si può procedere alla sua assegnazione; ma quando, il 31 gennaio 2005, la donna si reca sul posto, non può visionare l’appartamento in quanto le porte sono murate, a titolo cautelativo, per evitare occupazioni abusive. L’11 marzo 2005 il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale emette il decreto di assegnazione dell’alloggio alla signora R. e questa consegna allo IACP la documentazione richiesta e, il 21 marzo 2005, firma il contratto di locazione. Alcuni giorni dopo scopre l’appartamento che le è stato assegnato, tè stao occupato abusivamente. Dopo una diffida al Comune e allo Iacp a sgomberare l’appartamento caduta nel vuoto, il 9 maggio la donna presenta un esposto in Procura. Viene pertanto instaurato procedimento penale nei confronti degli occupanti abusivi, che il 14 gennaio 2011 vengono condannati, con sentenza poi passata in giudicato, sia per l’occupazione abusiva che per il reato di falso, avendo falsamente retrodatato la decorrenza dell’occupazione nel tentativo di poter usufruire della sanatoria (di cui alla legge Regione Puglia n.1/2005). Nel frattempo, la signora R. si rivolge al Tribunale di Lecce, chiedendo ed ottenendo un provvedimento d’urgenza con il quale in data 4 novembre 2008 il Tribunale ordina all’IACP di Lecce “il compimento delle attività, materiali e giuridiche, necessarie a consentire alla ricorrente il godimento dell’immobile oggetto del contratto di cui alla premessa”. Nonostante il provvedimento d’urgenza, nonostante la condanna penale passata in giudicato, lo Iacp non provvede a liberare l’immobile dagli occupanti abusivi, né tanto meno ad assegnare alla malcapitata un alloggio sostitutivo. Nel frattempo la signora R., pensionata al minimo, che per l’alloggio popolare avrebbe pagato un canone di poco più di 16 euro, è costretta a versare circa 500 euro. Prosegue pertanto l’azione di merito, nella quale, oltre a chiedere la consegna dell’alloggio, chiede il risarcimento del danno. Nei giorni scorsi il Tribunale di Lecce ha preso atto del diritto dell’anziana ad avere la consegna dell’alloggio ed ha ordinato allo IACP di Lecce l’adempimento del contratto di locazione del 21 marzo 2005; lo Iacp è stato inoltre condannato a pagare alla signora la differenza tra il canone di locazione dovuto e quello effettiva-mente corrisposto. “Avendo assistito la signora in tutta la complessa ed articolata azione giudiziaria – ha dichiarato il legale della donna, l’avvocato Piergiorgio Provenzano – non posso che esprimere soddisfazione per questa sentenza, che finalmente rende giustizia alla mia assistita, non senza, però, l’amaro in bocca dovuto alla constatazione che tutta questa vicenda, durata fin qui sette anni, avrebbe potuto risolversi in breve tempo e senza patemi, laddove lo Iacp avesse fatto il proprio dovere e si fosse attivato per la realizzazione del suo fine istituzionale di garantire la casa a chi ne ha diritto. E l’amaro aumenta, se poniamo mente al fatto che oggi l’interessata ha 85 anni, e a e nessuno le potrà restituire la serenità della quale è stata irreparabilmente privata in questi anni in cui si è trascinata questa assurda situazione”.
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