Consulta: 'la Regione non può fissare vincoli su eolico'

Non è consentito indicare i luoghi in cui non è possibile costruire gli impianti. Ancora una bocciatura dalla Corte Costituzionale: “la competenza in materia è statale”

Le Regioni non possono indicare i luoghi in cui non è possibile costruire gli impianti eolici perchè il loro “corretto inserimento” deve avvenire secondo linee guida nazionali. E’ con questa motivazione che la Corte Costituzionale ha bocciato una serie di norme in base alle quali la Regione Puglia subordinava l’installazione di nuovi impianti all’approvazione da parte dei comuni di un Piano di realizzazione degli impianti eolici (Prie). A fare ricorso alla Consulta era stato il Tar della Puglia, nell’ambito di una controversia tra la società Farpower Srl e la Regione che aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico. La Corte – nella sentenza n. 344 scritta dal giudice Maria Rita Saulle – ha rilevato innanzitutto che il tema dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili riguarda “la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale”; motivo per cui le Regioni non possono “adottare una propria disciplina in ordine ai siti non inidonei all’installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle linee guida nazionali”. Inoltre, nel prevedere limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione, le norme regionali violano i principi fondamentali fissati dal legislatore in materia di produzione, trasporto e produzione nazionale dell’energia. “La norma statale, infatti, inspirata a canoni di semplificazione – si legge nella sentenza -, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti” previsti dallo strumento di pianificazione regionale Prie. Nello specifico, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 16, della legge regionale n.40 del 2007 nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n.16 del 2006

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