Cassazione, integra il reato di estorsione la riduzione dello stipendio sotto minaccia di cessazione del rapporto di lavoro

Giovanni D'Agata concorda con la sentenza della Cassazione penale, secondo cui, è punibile per il reato di estorsione il datore di lavoro che riduce lo stipendio sotto minaccia del licenziamento del lavoratore

Interessante decisione della VI Sezione penale della Cassazione che dovrebbe far iniziare a tremare quei datori di lavoro soliti alla vessazione sino a minacciare il licenziamento nel caso il lavoratore non accetti uno stipendio inferiore a quello indicato in busta paga. I giudici di piazza Cavour con la sentenza del 31/08/2010 n. 32525 hanno infatti ritenuto punibile per il reato di estorsione il datore di lavoro che abbia prospettato il licenziamento nel caso in cui i lavoratori non accettino una retribuzione inferiore a quanto indicato nella busta paga ed analogamente per l'imposizione di apporre la propria firma su lettere di dimissioni in bianco onde evitare le disposizioni legislative dettate in tema di preavviso al licenziamento. Gli ermellini ribadendo un orientamento consolidato della stessa corte hanno precisato che in nessun caso può essere legittimata e ricondotta “alla normale dinamica di rapporti di lavoro” un'attività minatoria, in danno di lavoratori dipendenti, che approfitti delle difficoltà economiche o della situazione precaria del mercato del lavoro per ottenere il loro consenso a subire condizioni di lavoro deteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento giuridico, in attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica pone a tutela della libertà, della dignità e dei diritti di chi lavora. La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che la minaccia, intesa quale elemento costitutivo del reato di estorsione, non deve necessariamente essere ricondotta alla prospettazione, a fini di coartazione, di un male irreparabile alle persone o alle cose tale da impedire alla persona offesa di operare una libera scelta; è invece sufficiente che, in considerazione delle circostanze concrete in cui la condotta viene posta in essere, questa sia comunque idonea a far sorgere il timore di subire un concreto pregiudizio. La sentenza della Cassazione secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” dimostra l’esistenza nell’ordinamento italiano dei rimedi e delle tutele alle vessazioni che molti lavoratori continuano a subire ed invita a non demordere chi si ritiene vittima d’ingiustizie ed illegittimità sul luogo di lavoro. Lecce, 23 settembre 2010 Giovanni D’Agata Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”

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