La legge pugliese 31/08 sulle energie rinnovabili è incostituzionale. Lo ha dichiarato la Corte costituzionale con sentenza del 26 marzo scorso. La soddisfazione di Italia nostra
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge regionale 31/08 in materia di energie rinnovabili, a seguito del ricorso presentato dal Tar Bari e dal Governo italiano. “Si tratta – commentano dall’associazione ambientalista Italia nostra – della legge che ha reso in questi ultimi mesi la nostra regione l'eldorado delle rinnovabili in Europa, il luogo dove poter accedere ai lauti finanziamenti pubblici collegati alla produzione delle eco-energie, in maniera rapidissima, abbattendo i necessari e doverosi controlli e semplificando ai minimi termini gli iter autorizzativi. Si son potuti realizzare così – continuano – impianti industriali veri e propri da fonte eolica, fotovoltaica e da biomasse, fino a potenze di 1MW (MegaWatt), con una semplice Dia, Dichiarazione di Inizio Attività, una sorta di auto-certificazione, presentata semplicemente al Comune in cui si volesse realizzare l'impianto”. La legge regionale 31 del 2008, andando in deroga alla legge nazionale, aveva innalzato le soglie massime di potenza per la realizzazione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili stabilite dal decreto legge n. 387 del 2003, cui ci si dovrà nuovamente attenere in seguito alla sentenza della Corte costituzionale. Tali soglie sono di 60 kW per l'eolico, 20kW per il fotovoltaico, 200 kW per la biomassa; la 31/08 le aveva innalzate tutte ad 1 MW. Maggiori soglie di potenza, ha ribadito la Corte Costituzionale, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. Per soglie superiori a quelle previste dallo Stato, per la validità della semplice Dia, la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all'Autorizzazione Unica, (un procedimento autorizzativo più complesso, che coinvolge la Regione, i Comuni ed altri enti), nel rispetto sempre delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003).