Fruibili sul sito www.poliziamunicipalenardo.it le principali novità introdotte con la legge 15 luglio 2009, n. 94
Ecco le principali novità contenute in “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. – introduzione del reato di immigrazione clandestina; – matrimoni “misti” più difficili se “di comodo”. Infatti per ottenere la cittadinanza italiana non sarà più sufficiente il matrimonio ma anche che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano sia residente da almeno due anni in Italia (oppure tre anni se la residenza è all'estero); – nuove norme in materia di occupazione del suolo pubblico con modifica dell’articolo 20 del codice della strada e segnalazione obbligatoria alla guardia di finanza per accertamento fiscale in determinati casi di violazione alle prescrizioni, nonché la possibilità per i sindaci di adottare ordinanze con cui disporre lo sgombero dell'occupazione illecita, nonché la sospensione dell'attività per non meno di cinque giorni; – contrasto all’impiego di minori nell’attività di accattonaggio con misure che prevedono anche la decadenza della potestà genitoriale; – misure in materia di confisca dei beni di provenienza illecita; – possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati in grado di segnalare casi di disagio sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (c.d. ronde cittadine a condizione che operino non armate); – aumento a 180 giorni del periodo di permanenza nei “centri di identificazione ed espulsione”; – reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale con possibilità però per il cittadino di ottenere la “decadenza” del reato previo risarcimento del danno; – introduzione dell’articolo 34 – bis al Codice della Strada che prevede il pagamento in misura ridotta della sanzione di euro 500,00 nell’ipotesi di lancio di cose o liquidi dai veicoli che insozzino la sede stradale; – modifica all’articolo 186 cds con raddoppio della sospensione della patente di guida nell’ipotesi in cui, pur ricorrendo l’ipotesi di confisca ex articolo 186 comma 2 lettera C, questa non sia applicabile in quanto il veicolo appartiene a persona estranea al reato (da non dimenticare che recentemente la Cassazione ha ritenuto doversi procedere alla confisca anche nel caso di veicolo in comproprietà quando uno dei comproprietari è il trasgressore); – introduzione dell’articolo 219 bis cds. Qui è doverosa una puntualizzazione. Due sono i commi di interesse. Col primo si prevede che per il patentino siano applicabili tutte le regole fino ad ora seguite per la patente di guida: vale a dire, sanzioni accessorie del ritiro, sospensione, revoca, articolo 216 per guida con patentino ritirato, 218 per guida con patentino sospeso, decurtazione dei punti. Col secondo comma invece, all’effetto pratico, per i soggetti titolari di patente di guida, risultano applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione, revoca, decurtazione punti e quant’altro, anche nell’ipotesi di guida di veicolo per il quale la patente di guida non è prevista. L’effetto pratico è però singolare: la guida in stato di ebbrezza in terza fascia sanzionatoria (solo per fare un esempio) comporta la sospensione della patente da uno a due anni, che raddoppiano per effetto dell’articolo 186 comma 2 bis nell’ipotesi di incidente con responsabilità, che raddoppiano se non è possibile applicare la confisca se il proprietario è estraneo al reato. Da non dimenticare poi la confisca del veicolo posto in circolazione con assicurazione falsa o contraffatta e la sospensione per un anno della patente del “falsario”.