Roma. Troppa discrezionalità agli ufficiali e troppa genericità nella definizione di reato ambientale. Il “ni” del presidente dei Verdi alla proposta di legge
ROMA – Alcuni giorni fa, in merito alla Proposta di Legge Micillo (M5S) – Realacci (PD) – Pellegrino (SEL) sull’introduzione dei delitti ambientali nel Codice Penale, approvata alla Camera dei Deputati, abbiamo ascoltato l’autorevole parere di Massimo Scalia, storico fondatore di Legambiente. Questa settimana è il presidente dei Verdi e consigliere comunale a Taranto Angelo Bonelli ad illustrarci le possibili criticità di un testo che la Commissione Ambiente del Senato ha appena iniziato ad esaminare, assieme ai Disegni di Legge presentati dal senatore del PD Felice Casson, dalla senatrice di SEL Loredana De Petris e dal Senatore di Per l’Italia Antonio De Poli, ai quali si aggiungerà dalla prossima seduta il testo della senatrice del M5S Paola Nugnes. I tempi dell’iter di approvazione, quindi, si allungano. In questa nostra intervista Angelo Bonelli pone l’accento sulla “genericità” della definizione di disastro ambientale e sulla parte che riguarda la “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale”, manifestando, riguardo a quest’ultimo aspetto, notevoli perplessità sull’ampia discrezionalità riconosciuta nel testo agli ufficiali di Polizia Giudiziaria. Molti addetti ai lavori stanno denunciando l’astrattezza dei nuovi “delitti ambientali” approvati alla Camera e in procinto di passare all’esame del Senato. Le critiche maggiori sono sollevate sui reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. L’ex deputato Massimo Scalia, fondatore di Legambiente in una nostra recente intervista ha invece espresso apprezzamenti per la definizione di “disastro ambientale” contenuta nella Proposta di Legge sostenendo che “se ne avvantaggerebbero le indagini giudiziarie perché tanto più si cerca di essere stringenti nelle definizioni in campo ambientale, tanto più si aprono varchi ai dubbi di interpretazione e alla furbizia criminale degli inquinatori. Qual è la sua opinione in merito? “Prima di tutto, ritengo che le modifiche apportate al codice penale per l'introduzione dei reati ambientali siano un fatto positivo ma che allo stesso tempo siano solo un primo passo e non esauriscano la grande necessità di dare una risposta in sede penale al danno ambientale e alle nuove forme di inquinamento. Ad esempio il tema dell'inquinamento elettromagnetico nella proposta di legge approvata dalla Camera,non è affrontato ma sappiamo come molte indagini epidemiologiche usate in sede penali abbiano dimostrato l'urgenza di dover affrontare il problema, non solo attraverso l'articolo 674 del Codice Penale. Quanto all'introduzione del reato di disastro ambientale condivido la posizione di Scalia, ma sarebbe necessario precisare meglio la definizione di disastro ambientale non solo in riferimento al numero delle persone offese, ma anche al danno recato alla biodiversità ovvero alla fauna e alla flora eliminando il termine irreversibile e sostituendolo con grave. L’articolo dice che ‘costituisce disastro ambientale l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o l’alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo’. Questa è una norma difficilmente applicabile per la sua genericità ed è subordinata al numero delle persone offese. Ecco perché questo articolo andrebbe corretto al Senato della Repubblica. L'art. 452-ocities prevede, per chi ha compiuto un disastro ambientale, il ravvedimento operoso. Ma secondo Lei il danno compiuto all'ambiente può essere risolto attraverso il pentimento. Inoltre l'art.452 che parla di inquinamento ambientale prevede che possa essere applicato solo in caso di inquinamento rilevante. Solo che la giurisprudenza non stabilisce qual è un danno ambientale rilevante. Gli effetti di questa norma porteranno a tanti contenziosi rendendola inapplicabile”. Altre critiche vengono sollevate sulla parte, inserita nel Decreto Legislativo n. 152/2006, relativa alla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, in particolar modo sulla possibile estinzione della contravvenzione del reato, considerata da molti addetti ai lavori come scandalosa e giustificata invece dai promotori della legge come una disposizione che consente di prevedere l’eliminazione del danno nel più breve tempo possibile. Lei da che parte sta? “Questa parte non la condivido. Sulla possibilità riconosciuta agli ufficiali di Polizia Giudiziaria di estinguere la contravvenzione per il reato dando un tempo per la sua regolarizzazione non posso che esprimere molte riserve perché così si conferisce allo stesso ufficiale enorme discrezionalità nel procedere all’eliminazione del reato. Pensiamo al tema dei rifiuti, alle discariche abusive che possono essere rimosse ma non può essere eliminato il danno ambientale prodotto a partire dall'eventuale inquinamento delle falde. Come fa un ufficiale di Polizia Giudiziaria a redigere una sorta di piano di risanamento ambientale che deve portare all'eliminazione del reato ? Ci troveremo di fronte ad una sorta di estinzione dei reati affidati nelle mani di un singolo Ufficiale. E questo non va assolutamente bene. Infine per l’articolo 318 quinques sarà il Pubblico Ministero a comunicare alla polizia giudiziaria il reato e non il contrario Si stravolge così il codice di procedura penale. Prima era la Polizia Giudiziaria che dava la notizia del reato al Pm oggi sarà il contrario. Fatte queste considerazioni, è bene ricordare che nel 2006-2007 fu approvato in Consiglio dei Ministri un decreto legge sui reati ambientali che fu osteggiato in particolare da Confindustria. Ora alcuni tristi fatti spiegano perché quel disegno di legge fu bloccato. C'è un'industria che fatica a mettersi in regola o non vuole farlo, portando in alcuni casi la Magistratura al sequestro degli impianti a causa dell'alta mortalità e delle patologie provocate dall'inquinamento. Mi riferisco ad esempio all’Ilva di Taranto o alla centrale a carbone di Vado Ligure. Ma ci sono tanti altri territori altamente inquinati dove vivono circa 6 milioni di cittadini che non sono tutelati dalla legge: Priolo, Milazzo, Gela, cittadini che non sanno cosa respirano, cosa mangiano e perché si ammalano. Lo Stato dovrebbe occuparsi di loro”. Articolo correlato: Ddl Delitti ambientali. Scalia: ‘Troppo tardi'
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