Occupazioni del demanio provinciale

La regolarizzazione in sanatoria

La regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità risulta, secondo un nostro lettore, una richiesta irrazionale

In merito alla delibera di Consiglio Provincia del 5 novembre 2007 con la quale l'Amministrazione provinciale di Lecce ha disposto la regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007, si comunica che la richiesta in questione è da considerarsi del tutto irrazionale poiché l'ex art. 44 comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recita “la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico”. A questa disposizione non si può derogare con norme regolamentari provinciali. Ciò riduce a ritenere che la tassa non sia dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso dei passi carrabili. Sull'argomento, il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 225/E del 26.01.1997, ha affermato che non possono essere sottoposte a tassazione gli accessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica per l 'inesistenza dell'occupazione del suolo pubblico rappresentata, come espressamente disposto dall'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 507/93, solo dalla presenza di un apposito manufatto costruito sul suolo pubblico per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il Ministero delle Finanze ha infatti precisato che per la definizione di “passo carrabile”, ai fini della “tassa” in argomento occorre far riferimento esclusivamente alle disposizione di cui al citato art. 44 e che non ricadano nelle predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili i semplici accessi “a raso” che si aprano direttamente sulla strada (risoluzione n. 220/E del 11.11.1997). Cosimo Fracasso

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