“La violazione degli articoli della CEDU va intesa in relazione alla condotta posta in essere dallo Stato italiano convenuto per non aver adottato esso stesso le dovute misure a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini nonostante fosse nota alle autorità la grave situazione ambientale e sanitaria, anche alla luce di richieste ufficiali giunte dalla magistratura inquirente”
di Legamjonici
La sentenza del 24 gennaio 2019 della Corte Europea dei Diritti Umani ha sancito la condanna dello Stato Italiano in merito al caso Ilva. La Corte ha riconosciuto la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione Europea nel territorio tarantino e in danno dei suoi abitanti.
In seguito a ciò, il 18 gennaio scorso, l’Italia ha presentato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un piano d’azione nel quale ha specificato che immunità penale e amministrativa sono state cancellate, che l’art. 13 della Convenzione europea sul ricorso effettivo è da considerarsi soddisfatto e che avrebbe provveduto a inviare nuove informazioni in merito al miglioramento della situazione ambientale e sanitaria a Taranto.
Al contrario, l’attuale situazione ambientale e sanitaria a Taranto continua ad essere drammatica, come anche confermato dalla recente sentenza del TAR di Lecce. Questo è quanto comunicato al Comitato dei Ministri dalla dott.ssa Daniela Spera e dagli avv.ti Sandro Maggio e Leonardo La Porta, rappresentanti dei ricorrenti (ricorso n. 54414/13) nella causa “Cordella e altri c. Italia’’. Inoltre, in merito alla violazione dell’art. 13, sono state fornite le motivazioni secondo le quali l’Italia continua a non rispettare la sentenza.
I legali dei ricorrenti hanno rimarcato che, in riferimento alla presunta presenza nell’ordinamento interno di un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU, come è stato più volte evidenziato nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo, la violazione degli articoli della CEDU è da intendere non in relazione alle violazioni poste in essere dalle aziende private (ex Ilva), né tanto meno da singoli soggetti privati e/o esponenti di Enti pubblici che (come previsto dal nostro ordinamento) rispondono penalmente del proprio operato solo a titolo personale.
Al contrario, la violazione degli articoli della CEDU va intesa in relazione alla condotta posta in essere dallo Stato convenuto per non aver adottato esso stesso le dovute misure a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini nonostante fosse nota alle autorità la grave situazione ambientale e sanitaria, anche alla luce di richieste ufficiali giunte dalla magistratura inquirente.
Oggetto della denuncia da parte dei cittadini ricorrenti è l’atto stesso di emanazione di una legge in contrasto con le necessità di tutelare la salute pubblica.
A tal proposito è stato osservato dai ricorrenti nel giudizio dinanzi alla Corte che nell’ordinamento italiano il cittadino non ha titolo per poter ricorrere giudizialmente avverso un provvedimento legislativo emanato dal Parlamento o, per delega, dal Governo.
Per questi motivi, il riferimento dello Stato Italiano nelle note depositate lo scorso gennaio 2021 ad una sentenza del Tribunale di Milano del febbraio 2020 (della quale non indica né gli estremi, né allega il testo integrale) ed all’art. 844 del codice civile (che disciplina il caso delle “immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino”, ed è norma attinente alla tutela della proprietà fondiaria) nulla c’entrano con l’effettività dei rimedi interni ai sensi dell’art. 13 CEDU, così come qualificato dalla Corte nella sentenza che ci occupa nel caso di specie.
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