Ex Ilva. Storica sentenza del Tar di Lecce

Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso di ArcelorMittal contro l’ordinanza contingibile e urgente (n.15 del 27 febbraio 2020) emanata dal Sindaco di Taranto. Dal 13 febbraio decorrono nuovamente i 60 giorni per completare lo spegnimento degli impianti dell’area a caldo. Intanto la multinazionale ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato.

Di Daniela Spera

E’ una sentenza storica dopo quella della Corte europea del 24 gennaio 2019. E’ una sentenza coraggiosa, al di là dei suoi effetti concreti, perché viene da un tribunale italiano. E’ segno di un cambio di orientamento decisamente netto della giurisprudenza amministrativa sulla questione Ilva. Il Tar di Lecce ha ritenuto legittima l’ordinanza del primo cittadino di Taranto, avendo agito per tutelare la salute pubblica, in ossequio al principio di precauzione. Per i giudici non ci sono dubbi sull’urgenza di intervenire per eliminare la situazione di pericolo per i cittadini. Una palese presa di posizione che ha suscitato grande soddisfazione nei movimenti ambientalisti. Il Tar ha rigettato il ricorso della multinazionale spiegando in maniera puntuale, a tratti dura, le motivazioni della decisione. Di seguito riportiamo i passaggi salienti delle conclusioni del Tar. Citeremo le testuali parole che risultano di una forza ed efficacia straordinarie.

ACCERTATO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 ‘Deve ritenersi quindi provato che i fenomeni emissivi indicati nell’impugnata ordinanza sono stati determinati da malfunzionamento tecnico, difettosa attività di monitoraggio e di pronto intervento, nonché criticità nella gestione del rischio e nel sistema delle procedure di approvvigionamento di forniture e di negligente predisposizione di scorte di magazzino.’

‘Ben altre considerazioni occorre fare con riferimento alla accertata immissione in atmosfera di emissioni inquinanti facenti parte del c.d. set integrativo, quali naftalene e benzene e particolati PM10 e PM2,5, questi ultimi non solo estremamente nocivi in sé, ma anche in quanto veicolatori di sostanze volatili come il naftalene, classificato come cancerogeno di categoria 1, ovvero come causativo di gravi patologie oncologiche a prescindere dal quantitativo o livello di assunzione (per inalazione).’

GIUSTA L’ORDINANZA DEL SINDACO

‘L’ordinanza contingibile e urgente impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 50 T.U.E.L., è volta a prevenire il ripetersi, via via più frequente, di immissioni in atmosfera in grado di determinare grave danno alla salute della popolazione residente, oltre che in considerazione dell’elevato allarme sociale che siffatti episodi emissivi determinano in una popolazione già assolutamente provata.’

Proprio tale situazione, da un lato, comprova la piena sussistenza, nella fattispecie in esame del presupposto grave pericolo per la salute e per la vita dei cittadini, che – nel caso della città di Taranto deve ritenersi immanente e permanente.’

 

IL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE NON GARANTISCE ASSENZA DI RISCHIO E DANNO SANITARIO

‘Non ricorre anzitutto il dedotto vizio di carenza di potere o difetto di attribuzione e/o di violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, i quali – pur diversamente articolati da ILVA e da ArcelorMittal –muovono entrambi dall’erroneo convincimento di attribuire al provvedimento impugnato la finalità di perseguire una sostanziale modifica dell’AIA e, al tempo stesso, dall’ulteriore e altrettanto erroneo convincimento del ritenere che il rispetto dei parametri AIA con riferimento alle emissioni del set minimo integri di per sé garanzia di assenza di rischio o danno sanitario per la popolazione.’

IL SINDACO HA AGITO PER PREVENIRE I DANNI

‘Solo la concreta ed elevata probabilità del ripetersi di eventi emissivi ulteriori e del connesso rischio per la salute della popolazione residente e del conseguente allarme sociale ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato, in concreto l’unico idoneo a prevenire i paventati danni.’

L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DISPOSTA DAL COLLEGIO CONFERMA LE CRITICITA’. QUASI MAI ATTUATE LE SANZIONI

‘Senza peraltro considerare che, come sopra evidenziato, anche le criticità legate alle anomalie di funzionamento e alle emissioni del set ordinario, che pure hanno costituito uno dei presupposti dell’impugnato provvedimento contingibile e urgente, sono risultate confermate dall’attività istruttoria disposta dal Collegio, oltre che risultare agevolmente desumibili anche dalle stesse relazioni semestrali inviate dal gestore al MATTM (Ministero dell’Ambiente, ndr) e dalle numerose diffide per violazione dell’AIA, alle quali non sempre – ed anzi quasi mai – sono seguite adeguate misure sanzionatorie.’

PERSISTE GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE UMANA

‘Rileva in contrario il Collegio che, dall’istruttoria espletata, è emerso anzitutto come le criticità e le anomalie ipotizzate nel provvedimento contingibile non solo fossero realmente sussistenti, ma anche che le stesse non siano state risolte, se non che in minima parte, permanendo comunque – quand’anche per mera ipotesi volesse prescindersi da ogni altra valutazione – il grave pericolo per la salute umana connesso all’immissione in atmosfera delle polveri sottili, particolato PM10 e PM2,5 particolarmente dannose in sé, nonché in quanto veicolatori di cancerogeni di ctg.(categoria, ndr) 1 come il naftalene e il benzo-(A)-pirene.’

FENOMENI EMISSIVI ABUSIVI

‘Premesso che, sulla base dei puntuali citati accertamenti (ASL Taranto e ARPA), sono stati accertati fenomeni emissivi relativi a sostanze inquinanti riconducibili allo stabilimento siderurgico e non incluse negli allegati AIA tra quelle soggette a monitoraggio, rileva il Collegio che l’immissione in atmosfera di tali inquinanti deve ritenersi del tutto abusiva e non autorizzata, atteso che l’individuazione puntuale nell’AIA delle sostanze nocive delle quali è previsto il monitoraggio, circoscrive l’ambito delle immissioni nocive consentite e – sotto altro profilo – costituisce al tempo stesso e correlativamente il limite obiettivo ed invalicabile, difettando per le emissione di tali inquinanti qualsivoglia copertura, anche dal punto di vista amministrativo.’

RISPETTATI I REQUISITI DI TEMPORANEITA’ E PROPORZIONALITA’ DELL’ORDINANZA

‘Non colgono nel segno neanche le censure con le quali entrambe le ricorrenti assumono difettare il requisito della temporaneità e/o della proporzionalità delle misure adottate.

Ed invero, il requisito della temporaneità risulta strettamente connesso con le esigenze di tutela del bene protetto, ovvero – nella specie – della salute dei cittadini residenti in Taranto, pertanto

la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti non è automaticamente esclusa dal fatto che la relativa esecuzione comporti effetti irreversibili: infatti la finalità precipua delle ordinanze contingibili e urgenti è di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Pertanto, gli effetti – temporanei o definitivi – derivanti dall’istituzione delle misure ingiunte con siffatti provvedimenti dipendono essenzialmente dal tipo di rischio da prevenire o eliminare tenendo conto delle effettive e specifiche circostanze del caso di specie” (C.d.S. sez. IV n. 7665/2019).’

APPLICATO CORRETTAMENTE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

‘L’ordinanza contingibile e urgente impugnata costituisce peraltro applicazione del principio di precauzione, che risulta nella specie correttamente applicato e rispettoso del principio di proporzionalità, sia nella parte in cui ha ordinato alle ricorrenti un approfondimento istruttorio ulteriore (ordine rimasto privo di sostanziale riscontro), sia nella parte ordina procedersi all’avvio delle operazioni di spegnimento degli impianti dell’area a caldo del siderurgico (cfr. C.d.S. sez. IV 11.2.2019 n. 983).

Come è noto il principio di precauzione, nato nell’ambito della normativa comunitaria (art. 7 regolamento n. 178 del 2002) con riferimento al settore alimentare è stato successivamente recepito dalle direttive unionali come principio generale applicabile anche con riferimento alla materia della tutela della salute dei cittadini.’

In particolare tale principio impone che, allorché ricorrano incertezze o ragionevoli dubbi in ordine al rischio per la salute delle persone, possono essere adottate misure di tutela del bene protetto ancor prima che risulti pienamente dimostrata l’esistenza e gravità delle fonti di rischio (cfr C.d.S sez. III n. 3.10.2019 n. 6655; TAR Sardegna Sez I 16.11.2020 n. 628).

PESA LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

‘Deve in proposito ricordarsi, con specifico riferimento alle emissioni industriali dell’ILVA e al danno sanitario della popolazione residente nell’area di Taranto, il precedente giurisprudenziale specifico e relativo ai ricorsi proposti da cittadini di Taranto c/ lo Stato italiano (Cordella e altri c/ Italia – proc.ti n. 54414/13 e n. 54264/15), definiti con sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo del 24.1.2019, che ha accertato da parte dello Stato italiano la violazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione.’

‘In tale sentenza, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato, la Corte ha evidenziato il

protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che mette in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell’intera popolazione residente nelle aree a rischio”; evidenziando altresì che “la gestione da parte delle Autorità nazionali delle questioni ambientali riguardanti l’attività produttiva della società ILVA di Taranto è tuttora nella fase di stallo” e che “le Autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata”.

VIOLATO IL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA SALUTE

‘Con riferimento al rapporto tra attività produttiva e tutela della salute, di cui al precedente paragrafo VIII, si è già evidenziato che i limiti di compatibilità che devono regolare il bilanciamento degli interessi antagonisti, così come delineati dal Giudice delle leggi nella Sent. C. Cost.85/2013, risulta macroscopicamente violato in danno della salute dei cittadini, atteso che la compressione della tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla salute in favore di un rilevante interesse economico come quello connesso allo stabilimento siderurgico di Taranto deve essere tuttavia contenuto entro limiti ragionevoli e invalicabili ai fini di una compatibilità con i principi costituzionali.’

EFFETTI DELLA SENTENZA

‘Rileva il Collegio che pertanto il termine assegnato nella misura di giorni 60 (sessanta) per il completamento delle operazioni di spegnimento dell’area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata, deve ritenersi decorrere ex novo dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto medio tempore sospeso per effetto della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento contingibile e urgente’

Non sono mancati i commenti a caldo del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che ha dichiarato che ‘con questa sentenza cade ogni tabù sul fatto che le ragioni della salute siano uguali a quelle del lavoro. Ci auguriamo che i principi sanciti da questo atto siano la base per discutere della transizione energetica ed ecologica dell’impianto, tema caro al nuovo Governo e al presidente Mario Draghi. Al netto di quel che accadrà con il Consiglio di Stato, ora è il momento di convocare il tavolo dell’accordo di programma, dove i lavoratori dovranno essere protagonisti. Se cambia Taranto, cambia l’intero Paese. E ora Taranto è libera dal suo passato.’

Ma, come ogni storia infinita che si rispetti, immediato è stato l’annuncio di ArcelorMittal Italia di ricorrere al Consiglio di Stato, dopo la sentenza del Tar di Lecce in danno all’azienda che ‘promuoverà immediatamente appello presso il Consiglio di Stato contro la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto’, come si legge in una nota.

One Thought to “Ex Ilva. Storica sentenza del Tar di Lecce”

  1. […] va conseguentemente pronunciato l’annullamento.’ Un’analisi opposta a quella fatta dal Tar (https://www.iltaccoditalia.info/2021/02/15/ex-ilva-storica-sentenza-del-tar-di-lecce/ ). La sentenza (pdf) ha provocato la reazione delle tante associazioni tarantine che hanno […]

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