Scuole, il Tar Puglia: aperte con didattica a distanza su richiesta delle famiglie

Emiliano: “Soddisfatto, i giudici hanno legittimato la Did”. Il Codacons di Lecce: “Decisione ponderata”. Dal punto di vista tecnico, la sezione di Bari ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di sospensione dell’ordinanza con cui il governatore, a fine ottobre, aveva disposto la chiusura di ogni ordine e grado

BARI – Dal Tar di Bari è arrivata una pronuncia di carattere tecnico dopo il ricorso del Codacons di Lecce contro l’ordinanza regionale di chiusura di tutte le scuole, ma con effetti concreti e immediati per il primo ciclo di istruzione in Puglia: restano aperte e saranno i genitori a scegliere tra didattica in presenza, in classe, oppure a distanza, a casa. Questo sino al prossimo 3 dicembre, ultimo giorno in cui restano in vigore sia l’ultimo provvedimento firmato dal governatore Michele Emiliano, sia il Dpcm del 3 novembre scorso.

L’ORDINANZA DEL TAR SEZIONE BARI E LA QUESTIONE DI NATURA TECNICA

Il nodo scuola in Puglia è stato sciolto in questi termini dai giudici della Terza sezione del Tar Puglia: il collegio, presieduto da Orazio Ciliberto, si è pronunciato nella mattinata di ieri, 19 novembre 2020, dopo la camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto per le misure anti-Covid (relatrice Rosaria Palma).

Il Tribunale amministrativo regionale si è espresso sul ricorso depositato dall’associazione Codacons, sezione di Lecce, e da un gruppo di mamme e papà di alunni del primo ciclo di istruzione, residenti nel capoluogo salentino. Sono stati rappresentanti dall’avvocata Luisa Carpentieri, la stessa che nei giorni precedenti aveva ottenuto l’ordinanza di sospensione del provvedimento con cui Emiliano, il 28 ottobre scorso, aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’andamento della curva dei contagi da Covid 19, in ambito scolastico.

La Regione Puglia è stata rappresentata dalle avvocate Isabella Fornelli e Rossana Lanza. In giudizio si è costituito anche il Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.

Sono intervenuti, ad adiuvandum, il Coordinamento nazionale degli insegnanti specializzati, l’Associazione Difesa dei Diritti e Associazione europea ed extraeuropea operatori specializzati, difesi dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino.

LA RICHIESTA DI INTERROGATORIO DEL GOVERNATORE EMILIANO

Il Tar ha ritenuto “non ammissibile la richiesta di interrogatorio libero formulata dalla Regione Puglia”. Emiliano avrebbe voluto spiegare personalmente ai giudici le ragioni per le quali aveva deciso di chiudere non solo le scuole del secondo ciclo di istruzione, ma anche quelle del primo ciclo, lasciando aperte solo quelle dell’infanzia (dove la frequenza non è obbligatoria).

La motivazione dei giudici è stata la seguente: “Anche in considerazione della evidente improcedibilità della domanda cautelare per effetto della sopravvenienza, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare, della ordinanza regionale 413/2020”, vale a dire del nuovo provvedimento firmato da Emiliano in data 6 novembre.

TRE ASPETTI CONSIDERATI DAI GIUDICI DEL TAR PUGLIA

Quanto all’ordinanza, i giudici hanno evidenziato tre aspetti. Il primo: il provvedimento

“ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, ha consentito per il primo ciclo di istruzione, la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che ne hanno fatto istanza, non può essere imposta la didattica in presenza e che l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata”.

Il secondo aspetto è relativo al fatto che la nuova ordinanza della Regione Puglia

“è stata resa sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm del 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella regione successiva a quella fotografata nella precedente”.

Il terzo aspetto, infine, si riferisce alla vecchia ordinanza, quella della fine di ottobre, ha “perso efficacia a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm del 3 novembre, siccome l’articolo 3 del Dl 19/2020 richiamato peraltro espressamente nell’ordinanza regionale impugnata, è inequivoco nel limitare l’efficacia delle misure regionali – più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico – fino al momento dell’adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1 Dl 19/2020”. Infine, le nuove prescrizioni regionali, efficaci dal 7 novembre sino al prossimo 3 dicembre, non sono state oggetto di motivi aggiunti.

LE DICHIARAZIONI DI EMILIANO E DEI RAPPRESENTANTI DEL CODACONS

Sia Emiliano che i rappresentanti del Codacons si sono dichiarati soddisfatti. Il Tar ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall’ordinanza attualmente in vigore”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il governatore della Puglia. “Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie”.

“Il Tar  – ha scritto ancora Emiliano – non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm. La Regione Puglia, anche dopo l’emanazione del nuovo Dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza attualmente vigente. Il dpcm può quindi essere derogato dai presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi”.

 “Lo spirito di collaborazione col ministero della Pubblica Istruzione e la stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata”, ha concluso il governatore.
“Ancora una volta il Tar con una attenta e ponderata valutazione si dimostra dalla parte dei cittadini contro una politica urlata, demagogica e priva di senso”, hanno scritto Antonio Carpentieri in qualità di coordinatore provinciale Codacons, e il responsabile della sede di Lecce, l’avvocato Cristian Marchello.

Il passaggio è molto tecnico ma il risultato concreto è che le Scuole di Puglia restano aperte e consente ai bambini una sera partecipazione in presenza alle lezioni”, dicono. “Il Tar Bari ha di fatto riconosciuto che l’ordinanza che chiudeva tutte le scuole, e che era l’unica impugnata dal Codacons di Lecce, è di fatto priva di efficacia perché sostituita dal DPCM del 03.11.2020, così come dedotto dall’associazione nel proprio ricorso. Alla luce della decisione del Tar il Codacons di Lecce valuterà le ulteriori iniziative a tutela ed in difesa dei diritti degli studenti e dei cittadini salentini e pugliesi”.

Cosa succederà dopo il 3 dicembre, dipende dall’andamento della curva dei contagi da Covid 19. Emiliano ha chiesto al Governo di rendere zone di colore rosso le province di Foggia e Bat (Barletta Andria Trani), fermando restando l’arancione per il resto della Puglia.

 

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