Roberto Tanisi, la relazione integrale: in aumento reati mafiosi, la micro-corruzione è ovunque

In aumento i reati di mafia, quelli contro la pubblica amministrazione, le truffe contro la Ue. La “micro-corruzione” negli uffici pubblici è ormai la regola

 

 

Abbiamo deciso di pubblicare per intero la relazione del presidente della Corte d’Appello di Lecce Roberto Tanisi, perché riteniamo sia importante, per la creazione di una coscienza critica matura. Nero su bianco i fenomeni sono letti con il “filtro” dei numeri, che non lasciano scampo. La micro-corruzione è capillare e accettata dai cittadini, che la subiscono o la cavalcano a tutti i livelli della pubblica amministrazione. I reati mafiosi aumentano, così come i reati sessuali e lo stalking. Se pensiamo che la tipologia di tutti i reati in aumento, inclusi quelli sessuali e verso le donne, sono l’espressione di una cultura mafiosa di predominio sulle persone, lo Stato, la pubblica amministrazione, la convivenza civile, allora abbiamo il quadro chiaro della portata sociale del fenomeno. La cultura mafiosa, di cui tali reati sono espressione, è diffusa e condivisa. Viene accettata come connotazione di appartenenza sociale. Non è l’appartenenza al clan ma la condivisione di un idem sentire che ci rende mafiosi.

Che cosa fare?

Il primo passo è informarsi, il secondo agire. Scegliere una cittadinanza attiva nel quotidiano, sul posto di lavoro, in famiglia.

La cultura mafiosa è così capillare che solo se si agisce capillarmente, porta a porta, nelle scuole in primis, si ha possibilità di arginarla. M.L.M

 

 

Parte prima. Aspetti generali

Autorità civili, religiose, militari, colleghi e avvocati,  gentili signore e signori, giovani studenti – e loro insegnanti – qui convenuti in rappresentanza delle scuole della provincia: a nome della Magistratura del distretto rivolgo a voi tutti un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento per essere intervenuti a questo annuale appuntamento, in cui la Giustizia del distretto si apre ad un confronto con le Istituzioni e la società civile, e prova anche a tracciare un consuntivo, necessariamente sintetico e forse sommario, di quanto è stato fatto nel corso dell’ultimo anno e, se possibile, a indicare le cose da fare – che sono tantissime – nell’immediato futuro.

Un saluto particolare a S.E. il Prefetto, dott.ssa Maria Teresa Cucinotta – che per la prima volta prende parte a questa nostra cerimonia – alla dott.ssa Raffaella Pezzuto in rappresentanza del Ministro della Giustizia e al dott. Giovanni Zaccaro, componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono tanti anni, ormai, che prendo parte alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, dapprima seduto, come voi, in quest’aula, da semplice giudice o da rappresentante distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati; dallo scorso anno assiso su questo scranno, con la responsabilità di Presidente della Corte d’Appello, e tutto ciò che questo comporta. Eppure c’è un fil rouge che lega tutte le mie presenze a questa cerimonia: quello, ahimè, di un’amministrazione della Giustizia che annaspa fra le mille difficoltà di un sistema asfittico, privo di risorse, ingabbiato in una miriade di adempimenti burocratici che mortificano l’aspirazione dei cittadini – e dei magistrati – ad una Giustizia celere, efficace ed efficiente; nonostante l’impegno e l’abnegazione di quanti – magistrati, avvocati, dirigenti e funzionari – provano, ciascuno per quello che gli compete, a migliorare l’attuale stato di cose.

Prima di entrare nel merito dei temi che intendo, di qui a poco, affrontare, consentitemi di ricordare quei colleghi che, nel corso del 2018, sono stati posti in quiescenza: il dott. Cosimo Almiento, Presidente della Prima Sezione civile della Corte, il dottor Francò Lucafò, Presidente del Tribunale di Taranto, il dott. Luigi Forleo, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi. A loro, come ai dipendenti amministrativi degli Uffici giudiziari del distretto collocati in pensione (e, tra questi, ho il dovere di ricordare il dott. Arturo Sartori che, per anni, ha retto la segreteria della Presidenza), auguro un futuro di serenità e ricco di vita.

Un “grazie” affettuoso devo al Dirigente Amministrativo della Corte, dott.ssa Alessandra Scrimitore, mia preziosa collaboratrice in questi 16 mesi di Presidenza, che da qualche giorno, per prestabilito avvicendamento, ha  lasciato la Corte per approdare al Tribunale di questa città, dove, ne sono certo, saprà portare il bagaglio delle sue conoscenze e i frutti della sua rilevante esperienza.

Benvenuto al nuovo Dirigente Amministrativo, Dott. Sergio Montanaro, che saprà anche in questo Ufficio dare  prova del suo rilevante background professionale.

Grazie, ovviamente, alla mia Segreteria e al personale tutto della Corte per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa cerimonia, e alla dott.ssa Tarantino per le accurate analisi statistiche accluse in coda alla pubblicazione che vi è stata consegnata.

Nel corso dell’anno appena trascorso abbiamo ricordato – e celebrato – i 70 anni dal varo della nostra Costituzione e dalla istituzione della nostra Corte d’Appello, e lo abbiamo fatto ospitando, anche in quest’aula, il Presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, che ha incontrato oltre 200 studenti di Lecce e provincia, dialogando con loro sui valori che sono alla base della nostra democrazia e dei quali, forse, qualcuno ritiene oggi di poter fare a meno.

A distanza di 70 anni dall’entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, infatti, viviamo tempi sempre più caratterizzati da nevrosi da insicurezza, frutto di una visione parziale delle cose, della disgregazione di ambiti di vita comune, di un futuro che appare incerto: in una parola della corrosione del legame sociale, cui si ritiene di far fronte con una costrizione crescente.

 

Da qui lo scivolamento del nostro Paese lungo una china pericolosa, quella dell’indifferenza per i valori fondamentali su cui poggia la nostra democrazia: indifferenza per l’universalità dei diritti (si pensi alle vicende che riguardano i migranti); indifferenza per la separazione dei poteri (che si vorrebbero sempre più accentrati nelle mani, se non di un sol uomo, di pochi: si pensi alla mortificazione del Parlamento – pilastro insostituibile della democrazia rappresentativa – e all’idea balzana di chi lo vorrebbe eliminato); indifferenza al principio di rappresentatività, mortificato da leggi elettorali maggioritarie o da vincoli incostituzionali;  indifferenza per il rispetto delle procedure e dei tempi delle decisioni, indifferenza per la legalità e per l’indipendenza della funzione giudiziaria (ne sono riprove le dichiarazioni offensive rivolte, alcuni giorni fa, nei confronti di Magistrati dei quali non era stato condiviso il contenuto della decisione); indifferenza, in estrema sintesi, per tutto ciò che qualifica come “liberale” una democrazia.

Ma oggi, 26 gennaio 2019, alla vigilia della Giornata della Memoria (che cade domani), credo sia doveroso ricordare che nell’anno appena decorso c’è stato anche un altro anniversario, questa volta non lieto come quello dell’entrata in vigore della Costituzione, ma terribilmente nefasto: gli 80 anni dall’approvazione delle leggi razziali.

Qualche mese fa, al Quirinale, mi è capitato di visitare una mostra su questa tragica vicenda, dal titolo estremamente significativo: “L’umanità negata”. Perché questo – e non altro – è stato l’esito di quelle leggi: negare l’umanità. Prendendo a pretesto argomentazioni pseudoscientifiche, sostenute e divulgate sulla Rivista “La difesa della razza” da alcuni (pochi) esponenti della cultura dell’epoca e da una corte di pennivendoli, si diede corso alla discriminazione degli Ebrei, sul presupposto, inconsistente, del mito della cosiddetta “razza ariana”. Leggere oggi gli articoli di quella rivista, o le norme di legge che ne derivarono, fa venire i brividi: eppure il Re le firmò senza nulla obiettare e, pur di fronte ad una così palese ingiustizia, gli Italiani restarono in gran parte silenti, anche quando agli Ebrei furono tolti i beni, il lavoro e, alla fine, anche la libertà e la vita, con la deportazione nei lager nazisti, da cui solo in pochi fecero ritorno. E silenti restarono, purtroppo, anche i giudici, pur se, a leggere le sentenze dell’epoca, si nota chiaramente il loro orientamento difforme rispetto a quello, più ortodosso, dei colleghi tedeschi: da noi si cercarono interpretazioni restrittive che, in qualche misura, limitassero i danni, ma che non evitarono, tuttavia, alla nostra magistratura il ruolo di “dispensatrice di ingiustizia”. Ovviamente, con le dovute eccezioni, come quella del magistrato romano Mario Fioretti che, proprio per non essersi piegato ai diktat nazi-fascisti ed essere rimasto assolutamente indipendente, fu ucciso nei pressi di Piazza di Spagna, a Roma.

Credo sia doveroso ricordarlo in un’aula di giustizia, e credo anche che tutti noi dovremmo fare memoria di ciò – “La memoria – scrive Claudio Magris – è un valore fondamentale per l’uomo, non è nostalgia del passato, bensì difesa e salvataggio della vita, senso del presente di ogni esistenza e di ogni valore” –  dovremmo fare memoria di quella tragedia perché purtroppo la Storia trascorre, ma talvolta si ripropone in una sorta di “eterno ritorno”, se è vero – come è vero – che anche oggi in Italia sono in aumento i reati di violenza con connotazione razziale, facilitati dalle tante parole in libertà che furoreggiano sul palco pubblico e sui social network.

L’Italia – ce lo dice l’ultimo rapporto del Censis – è un Paese sempre più incattivito, affetto da “sovranismo psichico”.

Fatta questa doverosa premessa a venendo, ora, al proprium della mia Relazione, dico subito che proverò a non superare la mezz’ora di tempo  – ovviamente a partire da ora – nella quale cercherò di fornire brevi riflessioni su alcuni degli aspetti, a mio modo di vedere, meritevoli di maggior attenzione, rimandando per il resto al testo scritto.

 

* * *

1 – Riforme e Giustizia

Dopo un discreto periodo di rodaggio, nel secondo semestre dell’anno appena decorso, la nuova legislatura ha iniziato a produrre riforme che interessano l’amministrazione della Giustizia. Su di esse, tuttavia, non si è in grado di riferire alcunché circa la loro concreta incidenza, anche perché successive al periodo di tempo in valutazione.

 

1.1 – Settore civile

Quanto a quelle varate nella scorsa legislatura, con riferimento al settore civile della Corte d’Appello, viene confermata la scarsissima rilevanza dell’art. 348 bis cod. proc. civ. (c.d. spoglio in appello), non avendo tale norma avuto l’effetto deflattivo sperato. Nei casi in cui l’appello presenta scarse probabilità di essere accolto ed è di pronta e facile soluzione, le Sezioni civili della Corte preferiscono emettere sentenza, eventualmente pronunciando ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. (motivazione contestuale a seguito di discussione orale).

La sola riforma che invece sta producendo, via via, effetti sempre più favorevoli è quella che ha consentito la nomina dei giudici ausiliari (d.l. n° 69/13), i quali, dopo un periodo di rodaggio, guidati dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri, hanno dato e continuano a dare un rilevante contributo allo smaltimento dell’arretrato.

Piuttosto insoddisfacente si rivela, invece, l’attuazione del processo civile telematico in appello, soprattutto a causa delle perduranti difficoltà di consultazione del fascicolo e nella redazione dei provvedimenti.

Con riferimento, invece, ai Tribunali del distretto, le problematiche di maggiore rilievo“per novità, complessità e rilevanza socio economica”, restano quelle poste dalle due leggi n. 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” altrimenti nota come legge Gelli-Bianco) e n.46/2017 (“… Disposizioni in materia di protezione internazionale e per il contrasto dell’immigrazione illegale”).  Entrambe dette riforme, ispirate rispettivamente all’intento di razionalizzare i costi della sanità e quelli del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio nazionale, hanno aggravato significativamente il carico di lavoro dei Tribunali e, in particolare di quello di Lecce, competente in materia di immigrazione.

Il problema più rilevante posto dalla legge Gelli-Bianco è legato alla condizione di procedibilità dettata dall’art. 8  (che prevede come obbligatoria la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., prima della proposizione dell’azione ordinaria di risarcimento del danno, o, in alternativa, di esperire il procedimento di mediazione) la quale, in una all’aumento dei giudizi per colpa medica, ha comportato un sensibile aumento del carico di lavoro, che, per quanto detto, ne risulta di fatto duplicato.

Ma rilevanti aumenti di contenzioso ha determinato anche la seconda legge (n. 47/2017), sia per la nuova competenza distrettuale attribuita alla sezione specializzata stranieridi nuova istituzione presso il Tribunale distrettuale di Lecce, aumentata rispetto al passato anche ratione materiae, sia per le rinnovate ed evidenti ragioni di assoluta priorità che la trattazione di detti procedimenti richiede e che si ha l’obbligo di assicurare.

Peraltro, con l’entrata in vigore del c.d. “Decreto sicurezza”, è lecito prefigurare un ulteriore, rilevante aumento del carico di lavoro per la Sezione specializzata in parola, avendo tale novella eliminato la possibilità di concessione ai migranti del permesso di soggiorno per motivi umanitari e previsto, in sua vece, una più sfumata protezione sociale dai contorni ancora non definiti. Al di là, infatti, del possibile contrasto della nuova normativa con l’art. 10 della Costituzione e con le Convenzioni internazionali in materia (come paventato anche dal Presidente Mattarella) e del rischio, elevato, che, essa determini migliaia di irregolari in più ogni anno, difficili da controllare e tali da poter essere facilmente risucchiati nell’alveo dell’islamismo radicalizzato, è altamente probabile che la cancellazione del permesso umanitario determini, a fronte dei dinieghi opposti dalle Commissioni territoriali, un considerevole aumento di ricorsi giurisdizionali, che sarà estremamente difficile fronteggiare con la scarsità di risorse (magistrati e personale amministrativo) oggi a disposizione (peraltro, va segnalato con favore l’aumento della pianta organica della Magistratura disposto con l’ultima legge di bilancio: si tratta di 600 magistrati in più, da assumere in un triennio ma a decorrere dal 2020).

Come pure, un aumento di contenzioso potrà facilmente derivare dall’aumentata possibilità di disporre la revoca della cittadinanza o comunque di negare misure di protezione internazionale in pendenza di procedimento penale; senza contare che, in quest’ultimo caso, la possibilità di imporre allo straniero di lasciare il territorio dello Stato, anche quando il procedimento penale è alle prime battute e, dunque, a prescindere dal suo esito, pare collidere anche col principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Ad ogni caso, la recente entrata in vigore di tale normativa, unita alla mancanza di rilevazioni statistiche, non consente una valutazione oggettiva del suo concreto impatto sul sistema giustizia nel nostro distretto. Vedremo il prossimo anno.

Sempre a proposito di recenti innovazioni legislative, scarsi sono gli effetti decongestionanti del carico giudiziario prodotti dagli istituti di degiurisdizionalizzazione ed in particolare della convenzione di negoziazione assistita e degli accordi inerenti alla separazione, al divorzio ed alle relative modificazioni innanzi all’ufficiale dello stato civile, che non sembrano aver riscosso il favore né degli interessati né della classe forense.

 

1.2 Settore penale

Molto più articolato, invece, il discorso nel settore penale, a causa delle innovazioni apportate dalla c.d. Riforma Orlando o da pregressi interventi legislativi.

Con riferimento al giudizio d’appello, alcun risultato apprezzabile – sul piano della deflazione – è derivato dall’introduzione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. (posto che essa, in secondo grado, non fa venir meno né la necessità di celebrare il dibattimento né quella di decidere il processo nel merito), dalla depenalizzazione introdotta con i Decreti Legislativi nn. 7 e 8/2016 (il cui effetto, peraltro minimo, si è ormai abbondantemente esaurito), dalla legge n. 103 del 2017 o dal D. L.vo n. 11/18.

In estrema sintesi, come evidenziato dal Presidente della Sezione penale, dr. Vincenzo Scardia:

  • l’istituto del concordato in appello, reintrodotto con l’art. 599 bis c.p.p., e l’eliminazione dell’appello incidentale del P.M. non hanno avuto (né potranno avere) l’effetto deflattivo che ci si attendeva, rispettivamente, a causa degli stringenti limiti derivanti dalla previsione di numerosi reati ostativi, ovvero a causa  dell’uso piuttosto ridotto che dell’appello incidentale è stato fatto in questo distretto, ma anche sull’intero territorio nazionale;
  • la previsione di nuove cause di sospensione della prescrizione o di aumento del tempo massimo necessario a prescrivere, per talune fattispecie di reato, in caso di interruzione (art. 161, co. 2°, c.p.), troverà applicazione solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge, sicché se ne vedranno gli effetti in appello solo tra diversi anni. Sul punto va evidenziato anche che – com’è noto – tale disciplina, prima ancora di poter spiegare i suoi effetti, dovrà fare i conti con la nuova disciplina della prescrizione, contenuta all’interno della legge n. 3/19 (enfaticamente detta “spazzacorrotti”), che ha ridefinito l’istituto, di fatto impedendo il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Una norma che entrerà in vigore solo nel 2020 (e per i fatti successivi), ma che ha fatto letteralmente infuriare gli avvocati penalisti e fatto storcere il muso anche a parecchi magistrati.

 

 

Sul punto ho il dovere di essere chiaro.

Comunque la si pensi a riguardo, è indubbio che – come ebbi già ad evidenziare lo scorso anno – l’epilogo estintivo del reato per prescrizione, soprattutto dopo che vi sia stata una pronuncia di condanna in primo grado, segna l’insuccesso della macchina giudiziaria, si traduce in un colossale dispendio di tempo e di risorse economiche, ha rilevanti aspetti criminogenetici e finisce con l’ingenerare un inevitabile sentimento di sfiducia nel cittadino, ovviamente portato a dubitare della capacità dello Stato di reagire al crimine.

Le statistiche ci dicono che, per quanto in calo (anche a causa di un generalizzato miglioramento delle performances della giustizia penale nel suo complesso), la prescrizione falcidia ogni anno 130.000 processi, con un rilevante costo economico per l’Erario. Ci dicono anche, le statistiche, che sono pressochè in aumento le percentuali di estinzione per prescrizione presso le Corti d’Appello (la nostra costituisce una lodevole eccezione), quando cioè, con la pronuncia di condanna, lo Stato ha chiaramente mostrato il suo interesse al perseguimento del reato, e questo non si verifica per lungaggini processuali o per l’inadeguatezza strutturale dell’apparato giudiziario.

Dunque così com’è oggi, dopo le modifiche apportate anni fa dalla c.d. Legge ex-Cirielli, l’istituto della prescrizione non funziona e va modificato. Peraltro va segnalato come quello italiano costituisca pressoché un unicum nel panorama europeo.

Ciò detto, tuttavia, prima di intervenire, il Legislatore avrebbe potuto attendere per vedere, alla prova dei fatti, l’esito della riforma Orlando. Così non è stato, ed oggi la nuova riforma ci pone di fronte ad un altro grosso problema: quello del rischio concreto di un allungamento della durata dei processi, già intollerabilmente lunghi, essendo ragionevole ritenere – come pure è stato rilevato – che i giudici, soprattutto quelli di secondo grado, non più sotto pressione, potrebbero per esempio mettere da parte quelle prassi che oggi privilegiano la trattazione dei processi a rischio di prescrizione, non solo per privilegiare quelli con imputati detenuti (com’è doveroso che sia) o, magari, quelli relativi a fatti di più rilevante gravità, ma anche, semplicemente, per… tirare il fiato. Una sorta di eterogenesi dei fini per chi aveva in mente di velocizzare la giustizia penale.

 

È vero, peraltro, che la riforma entrerà in vigore solo fra due anni, sicché c’è tutto il tempo per potenziare gli uffici, con assunzioni di cancellieri e funzionari, ma, a tale proposito, notizie poco rassicuranti giungono dal Palazzo, dal momento che a fronte delle dichiarazioni rassicuranti del Ministro, anche recenti, circa massicce assunzioni di funzionari, cancellieri ed assistenti, la legge di bilancio s’è subito distinta per una recisa smentita, prevedendo praticamente per tutto il 2019 il blocco del turn-over nella pubblica amministrazione.

Una riforma della prescrizione, quale quella recentemente varata, per non tradursi in ulteriore e forse più grave ingiustizia, necessita di ulteriori e straordinarie risorse (quanto meno rispetto agli organici del personale amministrativo, ma, probabilmente, anche dei magistrati: lodevole l’intervento sul punto contenuto nella legge di bilancio) e di significative modifiche delle regole processuali, così da garantire una celere definizione del processo. Perché un processo la cui durata sia intollerabile o comunque eccessiva si traduce in una palese ingiustizia per tutte le parti processuali – compreso l’imputato – che hanno il diritto di vedere definite in tempi ragionevoli le proprie rispettive posizioni e tutelati i loro diritti, come statuito dall’art. 111 Cost.

Ma se le riforme testé richiamate non hanno deflazionato il carico penale delle Corti, altre ne hanno addirittura peggiorato la situazione, come per esempio la devoluzione ai giudici di secondo grado, piuttosto che alla Corte di Cassazione, delle impugnazioni avverso le sentenze di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.) e delle rescissioni del giudicato (art. 629 bis c.p.p.); per non dire, poi, del nuovo testo dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p., il quale, le volte in cui la sentenza di proscioglimento sia impugnata dal P.M. per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. La quale, ovviamente deve fare i conti non solo con la natura del processo di appello, che è un processo eminentemente cartolare, ma soprattutto con i carichi delle udienze d’appello, in cui si concentrano (e si definiscono) numerosi processi proprio per la tendenziale assenza di attività istruttoria. È evidente come la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, peraltro estranea al processo d’appello quale oggi previsto dal codice, finisca con l’allungare ulteriormente i tempi di definizione dei processi.

Da ultimo, per chiudere sulle riforme nel settore penale, devo evidenziare come, diversamente dalla Corte d’Appello, in Tribunale le statistiche dimostrino che buona prova di sé hanno dato gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto, della messa alla prova per gli adulti e del lavoro di pubblica utilità (grazie anche alle linee-guida sottoscritte dagli uffici giudiziari, dall’avvocatura e dall’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna – UDEPE e varate nel corso dell’ultimo anno).

Il successo, in particolare, degli ultimi due istituti, relativamente nuovi, fa ben sperare e dovrebbe indurre finalmente il Legislatore a ripensare il nostro sistema sanzionatorio penale, oggi essenzialmente carcerocentrico, privilegiando, almeno per le fattispecie di minor gravità, sanzioni di tipo riparativo o che comunque contemperino le esigenze retributive (di “castigo” del condannato) con quelle di prevenzione e di “emenda”, di rieducazione e reinserimento sociale del soggetto cui la pena viene irrogata.

Messa alla prova e Lavoro di pubblica utilità sono sanzioni che tendono proprio a questo, certo molto più della pena della reclusione. Si ricordi che già sul finire dell’800 la dottrina penale, specialmente quella tedesca, si espresse chiaramente per una ridefinizione della pena (esemplare la crociata del giurista tedesco von Lizt sulle “pene detentive di breve durata”, reputate illogiche e controproducenti e così ritenute anche dal nostro Enrico Ferri e dalla Scuola Positiva), individuando proprio nell’attività lavorativa senza carcerazione, svolta in favore della collettività, un tipo di sanzione più appropriato per la punizione dei reati meno gravi, anche per gli aspetti di emenda e rieducazione connaturati all’attività lavorativa. Purtroppo la tendenza, in materia di politica criminale, sembra andare oggi in direzione “ostinata e contraria”, non solo in Italia, ma un po’ ovunque nel mondo.

Come scrive l’antropologo francese Didier Fassin, il mondo  negli ultimi anni sembra essere entrato “nell’era del castigo”.

A fronte di un sensibile calo dei delitti più gravi (in Italia, per esempio, dal 1992 al 2018 gli omicidi sono calati di quasi l’80 %), a causa di un complesso meccanismo anche di tipo mediatico, risulta vieppiù aumentata la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, la quale, a sua volta, costituisce la ragione di politiche sempre più securitarie, che privilegiano la scelta del carcere a sanzioni e misure alternative.

È, in parte, quanto è accaduto da noi con la “controriforma” dell’Ordinamento penitenziario.

L’intolleranza selettiva della società e il populismo penale della politica si aiutano a vicenda”, scrive Fassin.

 

* * *

2 – La situazione della Giustizia nel distretto.

Venendo, ora, a trattare in maniera più puntuale e specifica, dell’Amministrazione della Giustizia nel nostro distretto, devo rilevare come, pur con tutti i suoi problemi, essa, nel suo complesso, possa essere positivamente valutata.

Io, per ovvi motivi, non mi dilungherò in analisi statistiche circa il lavoro svolto, e rinvio alla disamina contenuta nella Relazione scritta, ufficio per ufficio, e alle statistiche, diligentemente redatte dalla dott.ssa Tarantino.

Spenderò solo alcune considerazioni di ordine generale.

2.1 – Settore civile e lavoro 

Nel settore civile e del lavoro, anche nell’anno decorso il totale dei processi definiti supera, in qualche caso abbondantemente, le sopravvenienze, con conseguente riduzione del pesante fardello costituito dai giudizi pendenti.

In particolare, per quanto riguarda la Corte d’appello si segnala, nella sede centrale, un abbattimento complessivo delle pendenze civili e del lavoro, passate dalle 9.117 del periodo pregresso alle 8.003 di quello in valutazione. Una rilevante performance, dovuta soprattutto al settore lavoro, ma che va valutata positivamente anche per il settore civile, se solo si considera che entrambe le sezioni hanno, per lunghi periodi, operato ad organico quasi dimezzato, a causa di assenze, prevalentemente dovute a trasferimenti ovvero ad altri impegni di natura istituzionale.

 

Buoni anche i risultati della Sezione di Taranto, la quale sconta una difficile situazione nel settore lavoro, cui risulta tabellarmente assegnato un solo Consigliere, coadiuvato da tre Giudici ausiliari. L’arrivo di un nuovo Presidente di Sezione ed un auspicato riassetto organizzativo della stessa dovrebbe portare ad un sensibile miglioramento, ferma restando una inadeguatezza di fondo dell’organico, soprattutto se riguardato in riferimento a quello del Tribunale, in una città  come Taranto, caratterizzata da una vasta e complessa realtà economico-industriale, che da anni vive momenti difficili anche a causa della crisi che ha interessato – ed interessa – l’ILVA, un tempo l’acciaieria più grande d’Europa. Sul punto mi premurerò di attivare le Autorità competenti per un eventuale aumento dell’Organico, tenuto conto di quanto previsto dall’ultima legge di bilancio.

Ho fatto riferimento all’ILVA.

Consentitemi una breve parentesi per ricordare che appena due giorni fa la CEDU ha condannato l’Italia per il grave inquinamento prodotto a Taranto proprio dall’ILVA, segno che non erano visionari i colleghi di Taranto che posero quell’impianto sotto sequestro nell’ambito di una delicata e complessa indagine penale. E non era visionario il giornalista Alessandro Leogrande, purtroppo prematuramente scomparso, cui si deve il bellissimo libro di denuncia “Fumo sulla città”.

Chiusa la parentesi.

 

Considerazioni positive possono farsi per i Tribunali del distretto.

Nel rimandare all’analisi specifica contenuta nel testo scritto, mi preme qui sottolineare il pressoché generalizzato abbattimento delle pendenze, nonostante l’incremento delle sopravvenienze, particolarmente significativo in alcuni settori, come quello del lavoro e della volontaria giurisdizione. Un dato, questo, che merita di essere sottolineato con forza, dal momento che tutti i Tribunali hanno operato con rilevanti scoperture d’organico, particolarmente gravi quelle riguardanti il Tribunale di Taranto ed il settore lavoro di quello di Brindisi.

L’aumento costante delle sopravvenienze nel settore del lavoro e della previdenza è il sintomo evidente di una endemica crisi occupazionale che da anni interessa il sistema economico-produttivo del Salento e che, al momento, appare ben lontana dal raggiungere il capolinea, nonostante timidi segni di ripresa. Rispetto ad essa, almeno, la risposta del sistema giudiziario, pur fra mille difficoltà, appare soddisfacente.

 

Meritano di essere segnalati, inoltre, la diminuzione della durata media dei processi civili e l’abbattimento delle cause ultratriennali.

Con specifico riferimento al settore della volontaria giurisdizione, va segnalato il rilevante costante aumento delle sopravvenienze, aggravato anche da criticità di ordine logistico degli Uffici. Vanno, perciò, di essere segnalate come altamente meritorie quelle iniziative volte alla creazione di “sportelli della giustizia” in luoghi diversi e distanti dal capoluogo di provincia, quale quello realizzato ad Ostuni, grazie ad un protocollo sottoscritto da Tribunale e Foro ed al sostegno offerto dal Sindaco di quella città. Tali iniziative, infatti, per un verso realizzano quella giustizia di prossimità in settori (Volontaria giurisdizione ed ufficio del giudice tutelare) che interessano larga parte della popolazione e, per altro verso, grazie all’ausilio degli strumenti informatici, decongestionano gli Uffici giudiziari, quasi tutti sovraffollati dopo la chiusura delle sezioni distaccate. Non sarebbe male ripetere una siffatta iniziativa nel medio o basso Salento.

Da ultimo, per chiudere sul settore civile, va segnalato il rilevante, direi tumultuoso, aumento delle sopravvenienze delle controversie in materia di immigrazione presso il Tribunale di Lecce, competente per l’intero distretto. Nonostante l’applicazione extra-distrettuale di un magistrato, la situazione resta difficile e, temo, rischia di aggravarsi in esito al varo del c.d. Decreto sicurezza, di cui ho detto all’inizio.

 

2.2 – Settore penale

Anche nel settore penale il bilancio può considerarsi positivo.

Per quanto riguarda la Corte, tanto nella sede centrale, quanto nella sezione distaccata di Taranto, il numero dei processi definiti supera largamente le sopravvenienze (come si potrà agevolmente rilevare dai dati statistici allegati alla Relazione); analogamente per i Tribunali del distretto, con la sola eccezione del Tribunale di Taranto, dove, a causa delle rilevantissime scoperture di organico, solo grazie alla grande abnegazione dei colleghi si è riusciti a contenere le sopravvenienze.

Si tratta, di risultati estremamente significativi, posto che tutti gli Uffici hanno operato ad organico ridotto (si pensi, per esempio, che la Sezione penale della Corte sconta ancora oggi l’applicazione alla Corte di Milano di un magistrato – la dott.ssa Ingrascì – che data ormai da oltre tre anni).

Va evidenziata, inoltre, l’estrema complessità, dal punto di vista qualitativo, del contenzioso penale.

Numerosi sono i maxi-processi, a causa della perdurante presenza, nel nostro territorio, di una criminalità di tipo mafioso, il cui core business – rileva il Procuratore della Repubblica di Lecce – resta il traffico di sostanze stupefacenti (alla base anche di due gravi fatti di sangue occorsi nel basso Salento), pur se non sono mancati altri gravi fenomeni criminali, attuati con metodo mafioso, che hanno visto protagonisti anche soggetti investiti di importanti cariche politiche.

 

Con specifico riferimento alla tipologia dei reati che hanno caratterizzato la criminalità nel nostro distretto, più – e meglio di me – riferirà il Procuratore Generale.

Io mi limito ad evidenziare che, con riferimento a quelli di maggior allarme sociale, si registra un leggero aumento dei reati associativi di stampo mafioso (55 iscrizioni presso l’Ufficio GIP-GUP di Lecce, a fronte delle 40 del periodo precedente), dei reati contro la Pubblica Amministrazione, delle truffe e delle frodi in danno della Comunità Europea, dei reati contro il patrimonio (segnatamente furti in abitazione ad opera di ignoti) nei circondari di Brindisi e Taranto, dei reati sessuali e dei delitti di stalking, infine dei reati derivanti da violazioni al codice della strada. Tuttavia, trattandosi di procedimenti a carico di noti, va del pari registrata l’efficace azione di contrasto delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, merita di essere evidenziata quella che è ormai una tendenza nazionale, ossia la diffusività di fatti corruttivi di piccole dimensioni. Non si registrano più, di regola, le maxi-tangenti dell’era di Tangentopoli, ma – come evidenziato dall’Autorità Anticorruzione e da uno studio della Commissione europea del 2017 – si registra un po’ ovunque una ramificazione di micro-corruzione (atecnicamente intesa) che investe praticamente ogni settore della P.A. Si tratta di un fenomeno che avevo rilevato già qualche anno fa, da Presidente della II Sezione penale del Tribunale (quella che per tabella si occupa di questo genere di reati), e che anche recenti episodi sembrano confermare.

In generalizzato calo tutti gli altri reati di maggior allarme sociale, compresi gli omicidi, mentre stazionario è il dato che riguarda le violazioni in materia di stupefacenti.

In calo anche i reati tributari e i reati edilizi e ambientali.

 

Merita, però, di essere ricordata la vicenda delle strutture turistiche sui lidi balneari in concessione. Una vicenda tipicamente italiana, che in attesa della piena entrata in vigore della c.d. Direttiva Bolkestein, pare oggi connotata dal dire e contraddire della burocrazia e della stessa giurisprudenza: ad un costante indirizzo della giurisprudenza ordinaria, in linea col dettato normativo sulla necessaria temporaneità ed amovibilità delle strutture, si contrappone una giurisprudenza amministrativa non altrettanto lineare ed anzi molto spesso contraddittoria. Probabilmente è necessaria qualche parola di chiarezza da parte del Legislatore, che tenga certamente conto dell’importanza del turismo per l’economia della ragione, ma contemperandolo con le preminenti esigenze della tutela dell’ambiente e del territorio, in armonia col dettato costituzionale e con le Sentenze della Consulta e che scongiuri una crescente (mi si perdoni il termine) artificializzazione delle coste.

Non mi pare, ad una lettura necessariamente sommaria, che chiarezza sia venuta dall’art. 1, comma 246, della legge di bilancio.

Qualche parola intendo spendere sulle misure di prevenzione, le quali – com’è noto – ormai da svariati anni costituiscono la punta di diamante utilizzata dallo Stato per scalfire la crosta di prepotenza ed impunità dei sodalizi mafiosi (e non solo).

Nel periodo in esame è entrata in vigore la legge 167/2017 che ha comportato un particolare riordino della normativa, con considerevoli modifiche della procedura di applicazione, di verifica delle condizioni per il mantenimento e di gestione dei beni sequestrati. La riforma, inoltre – come segnalato dai Presidente delle sezioni dibattimentali del Tribunale – ha comportato un notevole incremento degli affari per i giudici delle sezioni penali del Tribunale di Lecce, competente per tutto il distretto, realizzando, di fatto, una decuplicazione delle sopravvenienze, quale diretta conseguenza delle modifiche apportate al c.d. “codice antimafia” quanto a:

  • aumento della platea dei destinatari delle misure;
  • ampliamento e rimodulazione degli istituti applicabili;
  • e, soprattutto, attribuzione della competenza (esclusiva) alTribunale distrettuale.

In attesa di verificare l’assestamento del dato statistico, mi corre l’obbligo di sottolineare come entrambe le Sezioni Penali del locale Tribunale abbiano egregiamente fronteggiato le considerevoli sopravvenienze, trattando e definendo un altissimo numero di procedimenti; ferma restando la necessità di dare al settore un assetto organizzativo più definito, con l’individuazione di una sezione o di un collegio specializzati, così come richiesto dalla novella prima richiamata.

 

2.3 – Uffici minorili

Con riferimento agli Uffici minorili del distretto è dato registrare un aumento della sopravvenienze, riferibile soprattutto ai procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, oltre che alla iscrizione dei procedimenti (di nuova competenza, introdotti dal decreto legislativo 220/17 c.d “Legge Zampa”) relativi ai minori stranieri non accompagnati (apertura della tutela, provvedimenti di attribuzione dell’età e di prosecuzione oltre i 18 anni delle misure disposte a loro tutela).

La netta prevalenza dei procedimenti relativi alla limitazione della responsabilità genitoriale pone, oggi, il Tribunale per i minorenni in prima linea nella imprescindibile azione di tutela dei minori rispetto a situazioni di pregiudizio, strumentale alla prevenzione di situazioni di disagio, devianza, dipendenza ed anche patologie mentali, essendo scientificamente provato il loro legame con i traumi e, più genericamente, con le carenze di cura patite in età infantile.  Peraltro, come evidenziano i due Presidenti dei Tribunali per i minorenni, il dato numerico risultante dalle statistiche deve ritenersi sottodimensionato rispetto ai reali casi di disagio e alle situazioni di pregiudizio a carico di bambini e adolescenti riconducibili a carenze ed inadeguatezze genitoriali, in molti casi sottovalutate o non opportunamente evidenziate da parte di chi ne avrebbe avuto l’obbligo (come emerge, per esempio, dai casi di ingresso di minori nel circuito penale).

Il consumo di stupefacenti e l’abuso di alcool restano le espressioni più frequenti del disagio minorile, spesso colto in ritardo nel suo disvalore dalle famiglie. Permangono le problematiche connesse all’uso degli strumenti informatici in maniera irresponsabile, con conseguente commissione di atti di bullismo e cyberbullismo.

 

Preoccupante appare, infine, – come già rilevato lo scorso anno – l’abbassamento dell’età dei minori nella commissione del primo reato, o, più genericamente, di comportamenti devianti, quasi sempre frutto della mancata o inadeguata risposta ai bisogni educativi dei minori, inseriti in contesti familiari disgregati e multiproblematici o lasciati a se stessi da genitori disattenti e incapaci di adempiere adeguatamente al loro mandato educativo. Non sempre, purtroppo, l’intervento del Giudice minorile riesce a riparare a tali guasti, anche a causa della intempestività delle segnalazioni o del breve tempo di operatività a sua disposizione (per esempio sui minori vicini al raggiungimento della maggiore età). Da qui la necessità di interventi diffusi di prevenzione e di educazione alla legalità per i minori, e di orientamento psico-pedagogico per i genitori che si rivelino inadeguati ad assolvere al ruolo genitoriale.

In calo le adozioni (privilegiata resta, comunque, la scelta dell’adozione internazionale), e gli affidamenti etero-familiari.

 

2.4 – Tribunali di Sorveglianza e situazione carceraria

Una mole di lavoro si è riversata, nello scorso anno, anche sui Tribunali di Sorveglianza, a causa della introduzione, nel Testo Unico per le spese di Giustizia, dell’art. 238-bis, che prevede l’attivazione del meccanismo di conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non pagate, onerando tale Giudice della relativa decisione. Si consideri, a titolo di esempio, che nei primi dieci mesi del 2018 sono state iscritte presso il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ben 858 istanze, a fronte delle 22 dell’intero 2017. Pressoché analoga la situazione nel Tribunale di Sorveglianza di Taranto. Tutto ciò, ovviamente, si ripercuote sulla durata media dei procedimenti, tornata a salire.

Permane il problema del sovraffollamento carcerario (1.042 detenuti contro una capienza massima di 929 a Lecce); del resto, esauritosi l’effetto della normativa c.d. “svuotacarceri”, il numero dei detenuti è ripreso a salire e le tendenza appare consolidarsi, nonostante la sentenza n. 42/18 della Corte Costituzionale sull’art. 656, comma 5°, c.p.p. È lecito ritenere vi abbia inciso anche conto il mancato varo della riforma dell’Ordinamento penitenziario per la parte che riguardava le misure alternative al carcere.

Prosegue presso le carceri del distretto il percorso di crescente umanizzazione della pena, in aderenza all’art. 27 della Costituzione, pur tra le tante difficoltà legate anche alla carenza di organici della Polizia penitenziaria, aggravata dalla anzianità di servizio del personale presente, sovente impegnato nella traduzione dei detenuti in udienza o presso strutture sanitarie esterne. Da rimarcare come presso la Casa Circondariale di Lecce e quella di Taranto viga il modello detentivo c.d. “a vigilanza dinamica” – che  prevede per la gran parte dei detenuti la possibilità di trascorrere uno spazio temporale minimo di otto ore a cella aperta – e si dia corso all’organizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione di titoli professionali, mentre, nella sezione femminile del carcere di Lecce, si è sperimentato un laboratorio filosofico, coordinato dalla prof. Ada Fiore, intitolato “Libera dentro” e conclusosi con la pubblicazione di un libro che raccoglie le riflessioni delle detenute.

Da rimarcare, infine, l’importante incontro con le detenute della Casa Circondariale di Lecce, avvenuto nello scorso mese di novembre, del Giudice Costituzionale Daria De Pretis, nell’ambito di un progetto nazionale ideato e realizzato dalla stessa Corte Costituzionale.

Numerosi, infine, i progetti avviati per consentire ai detenuti di sperimentare il lavoro all’esterno ex art. 21 O.P., mentre, sempre in tema di ammissione di detenuti all’esterno, va segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 174/18, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 21-bis O.P., su eccezione proposta da uno dei magistrati di Sorveglianza di Lecce, la Dott.ssa Magliola.

 

2.5 – Magistratura onoraria

Avviandomi alla conclusione, due temi intendo ancora affrontare, sia pure sinteticamente.

Il primo è quello della magistratura onoraria.

Il primo dato, ineludibile, è che della magistratura onoraria non si può fare a meno.

5.500 magistrati onorari (col nuovo Decreto Ministeriale 22.2.18 saranno 6.000) in questi anni hanno trattato un miriade di processi, che sarebbe sbagliato ascrivere al novero delle controversie bagatellari. Processi che, in ogni caso, andavano comunque trattati e che, se non ci fossero stati i magistrati onorari, sarebbero stati appannaggio dei giudici togati con le conseguenze che è facile immaginare.

D’altro canto il ricorso all’ausilio della magistratura onoraria, non è una prerogativa solo italiana: giudici non professionali o giudici laici (lay judges) vi sono in diversi Stati Europei, di solito su base volontaria e con compenso solo per le spese da loro sostenute ma, talvolta, anche per il lavoro svolto.

Un rapporto Cepej del 2014, riferito ai dati del 2012, evidenzia come il  numero di giudici onorari, in rapporto alla popolazione, sia tradizionalmente alto nel resto d’Europa (particolarmente nei Paesi nordici) e particolarmente basso in Italia che, anche in questo settore, viaggia in fondo alla classifica (5,5 giudici su 100.000 abitanti, a fronte di 850 giudici su 100.000 abitanti della Norvegia; 5,5 magistrati onorari per 10,6 magistrati togati, laddove, in Germania ci sono, per esempio, 98.100 onorari a fronte di  19.800 togati).

Com’è noto il Decreto Legislativo n. 116/17 ha radicalmente mutato l’assetto della magistratura onoraria, anche se l’entrata in vigore della nuova disciplina risulta graduata nel tempo.

 

A prescindere dai Giudici ausiliari della Corte d’Appello, quando la riforma sarà a regime vi sarà una sola figura di magistrato onorario (a fronte della bipartizione oggi esistente), quella del “Giudice onorario di pace”, o G.O.P. che svolgerà le sue funzioni nell’ufficio del processo, o, appunto, come Giudice di pace, a seconda dell’assetto che sarà dato con le tabelle dal Presidente del Tribunale.

Una riforma, quella della Magistratura onoraria, sulla quale non è oggi possibile alcun tipo di concreta valutazione – essendo la sua entrata in vigore in larga parte differita – ma che, tuttavia, a giudicare dai primi commenti, pare avere scontentato tutti.

Per quanto riguarda il nostro distretto la legge prevede un aumento dell’organico dei magistrati onorari di sole 16 unità, a fronte del quale sono state presentate ben 2.000 domande, che dovranno tutte – in parte lo sono già – essere istruite. Un lavoro enorme – anche a causa della farraginosità dell’istruttoria individuata dal C.S.M. – che ricade integralmente sulla segreteria della Corte e sul Consiglio Giudiziario.

A parte questo, credo che il Governo, il Ministero e, in parte, lo stesso C.S.M. dovrebbero analizzare le critiche e, in qualche misura, riconsiderare molti punti della riforma, anche rendendola più economicamente appetibile ai giovani laureati e ai giovani avvocati, se davvero si vuole rendere più funzionale e aderente alla realtà di oggi la magistratura onoraria. Senza dimenticare, peraltro, gli aspetti di natura logistica, considerato che gli spazi degli odierni uffici non sarebbero in grado di contenere i giudici onorari di nuova nomina.

 

2.6 – Risorse e logistica

Il secondo – e ultimo – tema è proprio quello delle risorse e della logistica.

Alla penuria di risorse umane ho già accennato. Gli organici del personale amministrativo sono largamente insufficienti. Ogni mese mi capita di partecipare alle cerimonie di saluto di quanti, giunti al capolinea, lasciano il lavoro per raggiunti limiti di età. Si tratta di Funzionari e Cancellieri che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno profuso tutte le loro energie lavorative per rendere al cittadino un servizio giustizia quanto meno accettabile. È, forse, soprattutto a loro, alla loro abnegazione, alla quotidianità dei loro adempimenti, molto spesso ben oltre il normale orario di lavoro d’ufficio, che si deve se il sistema ha retto e regge.

Ma gli Uffici si stanno lentamente svuotando, soprattutto si sta depauperando quel ricco bagaglio di esperienza che costituisce (o meglio dovrebbe costituire) anche la ricchezza delle nuove leve (se ce ne fossero).

 

Perché di nuove leve, fatta eccezione per il concorso per assistenti bandito dal Ministro Orlando, da molti anni non se ne vedono e, purtroppo – temo –  non se ne vedranno nemmeno nell’immediato futuro, dato il blocco del turn-over praticamente per tutto il 2019 disposto dalla legge di bilancio (ad onta di quanto, a più riprese, dichiarato dal Ministro). Così immagino che anche nell’anno che sta per iniziare dovrò trascorrere buona parte del mio tempo ad esaminare le richieste di applicazione di personale inviatemi dai capi degli Uffici giudiziari del distretto, a tamponare le emergenze più gravi, spostando ora questo ora quel dipendente e, in definitiva, scontentando tutti.

Quanto all’edilizia giudiziaria e alla gestione delle strutture, com’è noto, nel decorso anno è stato sottoscritto col Ministro Orlando il protocollo per la costruzione della nuova cittadella della Giustizia. Sì è, poi, dato corso agli adempimenti successivi, ora occorre por mano al progetto esecutivo ed alla realizzazione del primo lotto di lavori.

Insieme al Procuratore generale abbiamo più volte sollecitato il Ministero; il P.G. in particolare credo rischi l’accusa di stalking per quante sollecitazioni ha rivolto ai Dirigenti competenti, anche incontrando personalmente il Ministro (come credo dirà fra poco). Confido, confidiamo che il nostro sogno – che poi è il sogno di tutto il mondo giudiziario salentino – possa realizzarsi. Analogamente per il Tribunale di Taranto, ove è previsto il recupero funzionale delle strutture in cui un tempo era ospitata la Sezione di Corte d’Appello.

 

Ma, nell’attesa che tutto ciò si realizzi, continuiamo a fare i conti con quello che abbiamo. Molti interventi hanno riguardato questo Palazzo: a cominciare da quest’aula, arricchita da un nuovo impianto di amplificazione, da un nuovo sistema di illuminazione, da due maxischermi con relativi videoproiettori, da 8 nuovi climatizzatori. È stata, poi, interamente rifatta la centrale termica, con l’installazione di un modernissimo impianto molto più potente e funzionale del precedente; è stata cambiata la centrale idrica con tutti i serbatoi; infine sono stati appaltati una parte dei lavori di rifacimento delle facciate di questo Palazzo, che dovrebbero iniziare a giorni, cui seguirà la pitturazione di tutti gli interni. A tale proposito – una notizia proprio di questi giorni – comunico che sono stati stanziati dal Ministero oltre tre milioni di euro per mettere a posto l’intera facciata di questo Palazzo. Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza delle strutture e di chi vi lavora, grazie anche all’ausilio dell’ing. Ippazio Morciano, responsabile, appunto, della sicurezza (tra l’altro, oltre alle verifiche statiche, sono stati interamente sostituiti tutti gli estintori (ben 800), è in fase d’avvio la procedura di gara per la manutenzione degli impianti antincendio di tutto il distretto, è stato monitorato il radon con esito sostanzialmente negativo, come negative sono risultate le analisi per la ricerca del batterio della legionella, fatte dall’Ufficio di Igiene pubblica, ad onta del can can mediatico che su questa vicenda è stato montato (sollecitare l’attenzione dei capi degli Uffici alla tutela della sicurezza va benissimo, suscitare falsi allarmi non giova a nessuno).

 

Insomma, non siamo stati con le mani in mano e il Ministero è venuto incontro alle  nostre esigenze.

Devo tuttavia osservare che se il trasferimento delle spese di gestione degli uffici giudiziari dai Comuni al Ministero della Giustizia, operato dalla legge n. 190 del 2014, merita di essere positivamente valutato (anche perché si è tradotto in un considerevole risparmio di risorse), tuttavia permangono forti criticità, che si scaricano sulle Corti d’Appello e che attengono, in tutte le realtà giudiziarie del Paese, al discrimine fra attività giurisdizionale e attività amministrativa (con le responsabilità che quest’ultima comporta, per esempio, in materia di appalti). La mancata istituzione delle direzioni regionali, che pure la legge prevedeva, in una alla già ricordata penuria di personale dotato di specifiche capacità tecniche ha, di fatto, stabilizzato una realtà che avrebbe dovuto essere provvisoria e che ha finito col gravare proprio sui Presidenti di Corte d’Appello (oltre che sull’esiguo personale a ciò deputato, che intendo qui espressamente ringraziare per l’abnegazione dimostrata). E, si sa, talvolta non c’è nel nostro Paese nulla di più definitivo del provvisorio. Una situazione ambigua che, pur con tutta la buona volontà che ciascuno di noi può metterci, non giova alla funzionalità degli Uffici.

Per questo, tutti i 26 Presidenti di Corte d’Appello hanno sottoscritto un breve documento per il Ministro, materialmente redatto dal collega Castelli di Brescia, confidando che a via Arenula possano tenere conto anche di questa emergenza.

 

Conclusioni

Credo di avere abusato del mio tempo e della vostra pazienza. Concludo il mio intervento. E la faccio riportandomi all’inizio del mio dire, quando ho ricordato il settantesimo anniversario della nostra Costituzione (e della Istituzione della nostra Corte d’Appello) e l’ottantesimo anniversario della vergogna delle leggi razziali.

Poco più di un mese fa, lo scorso 10 dicembre, è caduto anche il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite appunto il 10 dicembre 1948. Un anniversario passato sotto silenzio.

Forse perché molti pensano che i diritti umani siano qualcosa di scontato o, al contrario, forse perché i diritti umani non sono più di stretta attualità. Non so quale sia la risposta giusta: guardandomi intorno propenderei per la seconda. Piuttosto che essere protetti, rafforzati, estesi, quei diritti sono apertamente attaccati o nascostamente minati.

 

Non solo nei regimi autoritari, ma anche nelle democrazie liberali. Che ne è del diritto alla vita, alla libertà, al movimento, se lievita la violenza di genere? Se nel mondo, un po’ ovunque, si innalzano muri e si elevano barriere di filo spinato? Sempre più i diritti dell’uomo si coniugano con quelli del cittadino: se non si possiedono questi, non si hanno neppure quelli. Chi non ha cittadinanza, chi non ha un passaporto, una carta d’identità, un permesso da esibire, semplicemente non esiste (salvo essere impunemente sfruttato, come accade, per esempio, anche da noi, col triste fenomeno del “caporalato”).

Gli Stati sovrani dettano legge, non riconoscono a tutti il “diritto di avere diritti”, nonostante o palesemente contro quanto statuito nella Dichiarazione ONU. Credo allora che sia ancora attuale quanto ebbe a dire Bob Kennedy il 4 giugno 1968, pochi minuti prima di essere ucciso da un terrorista palestinese: “Quando si insegna ad un uomo ad odiare, ad avere paura del proprio fratello, quando si insegna che un uomo ha meno valore a causa del colore della sua pelle, delle sue idee o della politica che segue, quando si insegna che chi è diverso da te minaccia la tua libertà o il tuo lavoro o la tua casa o la tua famiglia, allora si impara ad affrontare l’altro come un nemico… a guardare ai nostri fratelli come alieni. La nostra vita su questo pianeta è troppo breve. Ricordiamoci allora che quelli che vivono con noi sono nostri fratelli, che dividono con noi lo stesso breve arco di vita e cercano, come noi, soltanto la possibilità di viverla con uno scopo ed in felicità”.

Era anche il sogno di Antonio Megalizzi, il giovane italiano caduto a Strasburgo per la mano assassina di un terrorista: abbattere i muri, costruire ponti e realizzare l’Europa della solidarietà.

Grazie. 

 

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