//DOSSIER// Bari. Sono 33mila i ricorsi pendenti presso le Commissioni tributarie in Puglia. A Lecce record di pendenze : 11.112. L’indagine della Confartigianato
Sono più di 33mila i ricorsi ancora pendenti nelle commissioni tributarie provinciali della Puglia. Oltre 9mila le controversie in attesa di sentenza in commissione regionale. Non si arresta, anzi cresce il contenzioso tributario in Puglia e la macchina giudiziaria continua ad ingolfarsi sempre più. E’ quanto emerge dalla seconda indagine sul contenzioso tributario, condotta dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia. In particolare, nella commissione provinciale di Bari risultano pendenti 6.513 ricorsi, in quella di Brindisi 1.954, in quella di Foggia 8.455, in quella di Lecce 11.112 e in quella di Taranto 5.411. Per un totale di 33.445 istanze. Più altre 9.285 in commissione regionale. Tra gli enti impositori è l’Agenzia delle entrate il più contestato, con 15.428 contestazioni (pari al 46,1 per cento); al secondo posto Equitalia, 6.076 (18,2); seguita dall’Agenzia del territorio 5.828 (pari al 17,4 per cento), poi gli Enti locali con 3.417 contestazioni (10,2 per cento). Infine l’Agenzia delle dogane e monopoli con 235 contestazioni (0,7 per cento) e 2.461 (7,4 per cento) contro altri enti. Nel corso del 2013, nelle commissioni provinciali della Puglia, sono stati definiti 17.020 ricorsi. Ma di questi una minima parte hanno avuto esito positivo per gli uffici: solo nel nove per cento dei casi (1.542 sentenze): è un gravissimo segno questo, dell’inefficienza della macchina pubblica che rappresenta così un grave costo a carico dello Stato e dei cittadini. Le istanze dei contribuenti, invece, sono state accolte nel 39,3 per cento dei casi (6.698 controversie). Un giudizio intermedio è stato emesso per 5.986 ricorsi (pari al 35,2 per cento). Irrilevanti le conciliazioni (0,4 per cento), mentre gli «altri esiti», come il condono, sono stati pronunciati 2.740 volte (16,1 per cento). Taranto è la città più lenta nel definire un contenzioso tributario: più di quattro anni (1.602 giorni). A Bari ci vogliono più di 512 giorni per definire un ricorso. A Brindisi 640, a Foggia 972, a Lecce 794 «I dati elaborati dal nostro Centro studi regionale – spiega Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia – confermano la situazione drammatica del sistema giudiziario italiano, con la giustizia, specie quella civile, sempre più in difficoltà. Non fanno eccezione – aggiunge – i procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie che, proprio per la loro natura di giudice speciale, dovrebbero astrattamente assicurare tempi piuttosto contenuti. Al contrario, nonostante una leggera deflazione delle controversie, la loro durata media continua a crescere sino a toccare picchi intollerabili. Detto questo, quello che più colpisce – prosegue il presidente – sono i numeri relativi agli esiti dei ricorsi, che vedono nella maggioranza dei casi un giudizio favorevole ai contribuenti o tutt’al più compensativo. Evidentemente siamo dinanzi ad un rilevante margine d’errore nell’applicazione della normativa fiscale che, al di là dell’eventuale soddisfazione in sede giudiziaria, cagiona comunque costi elevatissimi per i contribuenti ed in particolare per le piccole e medie imprese e per le imprese artigiane, già gravate da una pressione fiscale insostenibile. E’ più che mai necessario – sottolinea – ricalibrare il sistema fiscale italiano nell’ottica della semplificazione e della comprensibilità. Solo con leggi a misura d’impresa e di cittadino – conclude Sgherza – i contribuenti potranno cessare di considerare il fisco come una minaccia da cui doversi difendere». Riguardo al contenzioso in Commissione tributaria regionale, i ricorsi pendenti sono 9.285. Nel corso del 2013 ne sono pervenuti 3.688 e ne sono stati definiti 4.414, per un saldo negativo di 726 «pratiche in meno» (pari a un tasso negativo del 7,3 per cento). //PERCHE’ SI FA RICORSO Ci si rivolge alle commissioni tributarie per risolvere le controversie che hanno per oggetto accertamenti d’imposta, revoche di agevolazioni e condoni, imposizioni di misure cautelari, applicazioni di sanzioni amministrative, interessi e ogni altro onere accessorio. In particolare, sono oggetto del ricorso: TRIBUTI ERARIALI Irpef: imposta sul reddito delle persone fisiche Iva: imposta sul valore aggiunto Irap: imposta regionale sulle attività produttive Ires (ex Irpeg): imposta sul reddito delle società imposta di registro imposte ipotecarie e catastali altri tributi erariali TRIBUTI LOCALI Ici, oggi Imu: imposta sugli immobili tassa per lo smaltimento dei rifiuti Tosap: tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap: canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Pubblicità tasse auto //CHI PAGA I GIUDIZI Quasi sempre finisce in «pareggio». Nel 70-80 per cento dei casi, infatti, le spese del giudizio sono «compensate». Mai, o quasi mai, dette spese sono a carico dell’ufficio. L’articolo 15 del decreto legislativo 546 del 1992, dispone che «la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con sentenza». La Commissione tributaria può dichiarare le spese compensate in tutto o in parte, ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile, ove ricorrano dei giusti motivi, rimessi ad una valutazione discrezionale del giudice. La compensazione può essere inoltre dichiarata se vi sia soccombenza parziale o reciproca. Con il principio della compensazione delle spese per giusti motivi (equità, convenienza, merito), il legislatore ha inteso mitigare il rigore della condanna alle spese, in presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del soccombente. La legge numero 263 del 28 dicembre 2005 ha poi «riformulato» il secondo comma dell’articolo 92 del codice di procedura civile, disponendo che «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». //PICCOLO GLOSSARIO – Ricorsi pendenti: si intendono i ricorsi per i quali non risulta ancora depositato un provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza), che ne abbia determinato la definizione o il rinvio ad altra commissione tributaria. E’ sinonimo del termine ‘giacenza’. – Ricorsi pervenuti (o presentati): si intendono i ricorsi spediti per posta o presentati direttamente allo sportello. – Ricorsi definiti: si intendono i ricorsi per i quali sia stato depositato un provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza) che definisce la controversia o il rinvio ad altra comm
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