Pet-tc, il Giudice: ‘Condotta illecita della Regione. I tetti di spesa non contano’

Lecce. Se le prestazioni sono urgenti e indifferibili i tetti di spesa non possono impedire le cure. La Regione condannata a rimborsare le prestazioni Pet-tc

Non c’è budget che tenga. Il diritto alla salute è insopprimibile e garantito dalla Costituzione. La condotta della Regione Puglia è illecita dal momento che non garantisce la presenza di due apparecchi Pet-tc nella provincia di Lecce, come fissato dal regolamento regionale n.14/09. Portano la firma del giudice di pace Anna Maria Aventaggiato, coordinatrice dei giudici di pace di Lecce, la sentenza con cui recentemente la Regione Puglia, difesa dall’avvocata Adriana Shiroka, è stata condannata a rimborsare tre malati oncologici che si erano sottoposti all’esame salvavita Pet-tc presso il Centro radiologico Calabrese di Cavallino. Questa sentenza a differenza delle ultime nove però contiene un passaggio destinato a fare giurisprudenza nel sistema della sanità privata-convenzionata. Che significa? Significa che la giudice Aventaggiato ha accolto tutte le tesi dell’avvocato Massimo Todisco del Codacons, inclusa quella in cui contestava la condotta “illecita” della Regione nel non garantire la presenza di due Pet-Tc nella provincia di Lecce e “anticostituzionale”, nel non rimborsare le prestazioni urgenti e indifferibili come la Pet-tc, giustificandosi, la Regione, con l’esaurimento del budget di spesa assegnato alla struttura privata (in questo caso Calabrese di Cavallino). Per semplificare ancora e spiegare meglio: la Regione fissa per ogni struttura privata convenzionata un tetto di spesa annuale da non superare. Dice cioè: “Ogni anno ti rimborso numero tot di esami per un totale di tot euro. Se fai più esami e spendi di più, fatti tuoi, io non ti rimborso a”. La giudice Aventaggiato invece ha sancito un principio sacrosanto: budget o non budget, se l’esame va fatto (perché urgente, perché necessario e indifferibile, perché nel territorio di appartenenza non c’è nessuna struttura pubblica che può farlo con la stessa celerità), la Regione deve rimborsare la prestazione. E’ questo un principio finora mai ratificato da una sentenza ed estensibile ad altre branche della medicina d’urgenza. Un esempio su tutti, che approfondiremo più in là: con l’aumentare dei medici obiettori è diventato difficilissimo per una donna abortire. Le strutture private-convenzionate, che abbiano esaurito il budget assegnato dalla Regione, si trovano nella situazione di dover assistere sì la donna perché un suo diritto e un dovere dei medici, ma dal punto di visto economico, si trovano di fronte ad un bivio: addebitare alla paziente il costo dell’aborto oppure costringere la Regione a rimborsare la prestazione, o direttamente alle strutture o direttamente alle pazienti. Nel garantire il diritto alla salute dei pazienti, ora le strutture private-convenzionate hanno un elemento in più su cui far leva: o la Regione rende la sanità pubblica più efficiente oppure, se il privato-convenzionato fa parte dell’unico sistema sanitario regionale, non lo renda un’anatra zoppa. Perché tanto, se i pazienti hanno diritto ad avere le prestazioni in convenzione, la Regione prima o poi dovrà pagare e con gli interessi. Causando un doppio danno ai cittadini. E’ questo che vuole? Qui la ricostruzione della vicenda Pet-Tac Articoli correlati: Pet-tc, dietrofront della Regione: ‘Pagheremo' Regione pignorata. Non paga la Pet-tc Pet Calabrese: Regione condannata L'editoriale L'odissea Pet Tac e il simbolo di una politica sorda contenuto nel Tacco n.85 (settembre 2011) Pet tac. I malati chiamano in causa Vendola (29 settembre 2011) La pet a tempo determinato (1 ottobre 2011) Pet a pagamento? I pazienti fanno ricorso (2 febbraio 2011) Pet Calabrese nuovamente senza budget (25 aprile 2012) Pet, ora ci sono i soldi. Ma per un mese solo (27 aprile 2012) Pet Cavallino, l'assessore a Striscia: 'Entro giugno risolveremo' (17 maggio 2012)

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