In occasione del convegno sui comportamenti anticoncorrenziali, abbiamo intervistato l'avvocato Massimo Todisco per saperne di più sulle leggi italiane
Ieri pomeriggio si è tenuto nella sala Apulia dell'Hotel President di Lecce un importante convegno sui comportamenti anticoncorrenziali patrocinato dall'Ordine degli avvocati di Lecce, dalla Camera di Commercio e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Interventi di esperti del settore come il professor Cristoforo Osti o il dottor Francesco Quarta hanno contribuito ad analizzare le diverse criticità di un argomento quanto mai attuale. La tutela del consumatore, infatti, nel nostro Paese, ha ancora delle lacune di natura giuridica che favoriscono l'attività ingannevole di alcune aziende. L'avvocato Massimo Todisco, relatore della conferenza e membro del direttivo della Camera dei Consumeristi, ci ha aiutato a comprendere meglio alcuni lati della questione legati alla giurisprudenza italiana: “le violazioni della normativa anticoncorrenziale si possono dividere in due tipologie; c'è il cartello tra imprese, ovvero quando più imprese giungono ad un accordo per non far scendere i prezzi al di sotto di un certo livello, e l'abuso di posizione dominante. Quest'ultimo tipo di violazione si compie quando un'azienda leader in un determinato settore impedisce l'entrata in concorrenza di altre nuove imprese”. Quali sono le contromisure che si adottano in Italia contro i comportamenti commercialmente scorretti? Ci sarebbero i cosiddetti “danni punitivi”. Questi sono molto conosciuti negli Stati Uniti, ma non sono stati introdotti in modo espresso dal legislatore in Italia. L'assenza dei danni punitivi disincentiva l'intrapresa, da parte del consumatore, di azioni risarcitorie nei confronti di imprese che agiscono con comportamenti commercialmente scorretti o lesivi degli interessi del consumatore. Così, il risarcimento nel nostro Paese rischia di essere eccessivamente basso non riuscendo a fungere da deterrente. Esistono altre falle nel nostro ordinamento giuridico? Purtroppo sì. Nel convegno di ieri, per esempio, mi sono occupato personalemente di commentare il 140 bis del Codice del Consumo, ovvero l'articolo che ha introdotto l'azione di classe in Italia. Di cosa si tratta? L'azione di classe, per come è stata introdotta e strutturata nel nostro ordinamento, è piena di criticità. Sembra una legge che il legislatore ha introdotto perché doveva, ma l'ha fatto con poca convinzione. Dirò di più: per una serie di motivi, sembra sia stata introdotta con la malcelata necessità di non dare troppo fastidio alle imprese. Quali sono questi motivi? Innanzitutto non ha introdotto i danni punitivi. In secondo luogo, ha previsto un meccanismo poco efficace di adesione all'azione di classe. Faccio sempre un confronto tra la nostra azione di classe e quella americana, che è la più famosa e quella che si è dimostrata più efficace. Gli ordinamenti sono diversi, è vero, ma dobbiamo prendere spunto dalle leggi migliori per evidenziare i nostri difetti. Negli Stati Uniti, appunto, viene adottato lo strumento del cosiddetto “opt-out”. Ci spieghi meglio Per far aderire la massa dei consumatori all'azione di classe intrapresa da un singolo esistono due meccanismi processuali: “opt-in” e “opt-out”. Tramite il meccanismo di quest'ultimo, chi non vuole aderire, deve espressamente dichiararlo. Con l'”opt-in” succede esattamente il contrario: chi vuole aderire, come succede in Italia, deve manifestare l'adesione. Il problema nasce con le controversie di esiguo valore risarcitorio; se io fossi un consumatore leso dal comportamento di un'impresa che è stata citata davanti al tribunale, per esempio, di Milano e il danno arrecatomi equivalesse a 30 euro, non mi recherei certo a Milano per depositare la domanda di adesione. Questo principio rende l'azione di classe uno strumento del tutto inefficace. Non c'è quindi la possibilità da parte del consumatore di essere risarcito con una somma che superi quella del prodotto acquistato? Attualmente, purtroppo, no. Un caso recentissimo, legato alla vendita di un prodotto ingannevole, ha dimostrato come le richieste di adesione siano pressocché e proprio in virtù del fatto che se il prodotto acquistato è costato 10 euro, l'azienda è tenuta a restituire solo quelli. C'è da dire che esistono tante altre criticità oltre quelle descritte. L'ordinamento italiano, rispetto a tanti altri anche europei, ha grandi margini di miglioramento.
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