Fisco oppressore per le pmi. La Bellanova interroga il ministro

La deputata salentina del Pd porterà all’attenzione del ministro Tremonti, le difficoltà che per le imprese salentine scaturiscono dagli accertamenti esecutivi

Sul tavolo del Ministro Tremonti, la deputata salentina Teresa Bellanova (Pd) porterà, attraverso un'interrogazione, le critiche che Confindustria Lecce ha mosso al Governo in occasione del convegno svoltosi lo scorso 27 maggio. “Le piccole e medie imprese salentine – ha dichiarato la parlamentare – stanno già pagando a caro prezzo gli effetti della crisi e la totale assenza di politiche governative per la crescita. A questa già difficile situazione si è andata inoltre ad aggiungere la 'stretta' che il Governo ha messo in atto con l'immediata esecutività degli accertamenti relativi a Irap e Iva”. Secondo Bellanova, la difficoltà di molte aziende nascerebbe anche dal fatto di rientrare tra i fornitori della Pubblica Amministrazione, e di dover quindi fare i conti con i tempi “biblici” con cui questa invece paga i propri debiti. “Il tema dell’evasione fiscale è certamente un obiettivo che il nostro Paese deve perseguire – ha aggiunto la deputata – ma a questo importante paradigma deve corrispondere l’equità di una politica fiscale che prelevi quanto dovuto e non penalizzi i contribuenti con pagamenti di somme che non siano certe, né esigibili o sulle quali i giudici non si sono pronunciati al fine di non pregiudicare lo sviluppo economico del territorio”. “Per questo chiedo al Ministro – ha concluso – di cercare un punto di equilibrio ragionevole tra la ferrea rigidità della riscossione, che questo Governo ha decretato, e l'esasperante aleatorietà dei pagamenti, da parte della Pubblica Amministrazione, che stanno mettendo in ginocchio tante aziende, italiane e salentine, che già con grandi sacrifici riescono a tenersi a galla nella mareggiata congiunturale che stanno affrontando”. Di seguito il testo dell’interrogazione INTERROGAZIONE a risposta in Commissione BELLANOVA – Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Per sapere, premesso che: – in questi giorni le Associazioni Imprenditoriali hanno lamentato pubblicamente attraverso gli organi di stampa la difficoltà da parte del Governo ad avviare politiche di sviluppo a sostegno delle imprese che attualmente si barcamenano, purtroppo, tra la crisi congiunturale che ha travolto il nostro Paese. Nella fattispecie le associazioni hanno sottolineato che ad una difficile situazione in corso si è aggiunta una eccessiva rigidità degli attuali meccanismi di riscossione accompagnata da more e sanzioni che di fatto rendono quasi impossibile una riprese economica delle imprese italiane. Nei documenti redatti dalle associazioni interessate si legge che le stesse imprese richiedono con veemenza un fisco giusto, efficiente ed in grado di colpire con forza quelle aziende irrispettose delle regole e che di fatto minano, con atteggiamenti scorretti, la credibilità e l’economia dell’intero settore. Ma per contro, le stesse imprese ed associazioni esigono anche uno Stato che restituisca quanto percepito con il gettito fiscale in termini di servizi efficienti e politiche concrete di sviluppo; – ad esser fortemente criticato l’art. 29 del DL n. 78 del 31 maggio del 2010, convertito con modifiche dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale prevede che l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate sia immediatamente esecutivo se notificato a partire dal 1 luglio 2011 e relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi; – la nuova procedura di riscossione prevede, dunque, che gli accertamenti per gli atti sopra menzionati diventino immediatamente esecutivi con l’obbligo di pagare quanto accertato, unitamente alle penalità, entro 60 giorni e senza poter usufruire di nessun pronunciamento in merito alla legittimità e agli importi; – le somme accertate dovranno, inoltre, essere pagate direttamente ad Equitalia, attraverso gli agenti della riscossione, con gli interessi di mora e all’aggio del 9% a carico del debitore. In definitiva l’avviso di accertamento andrà a cumulare la cartella esattoriale che non può più essere successivamente redatta e notificata; – a fronte di questa restrittività applicata, le imprese lamentano un eccessivo ritardo con cui la Pubblica amministrazione italiana paga i propri fornitori, determinando in tal modo effetti durissimi con i quali le imprese comunque devono fare i conti; – la nuova procedura, ritenuta dalle parti interessate eccessivamente penalizzante per i contribuenti, anche in virtù della tempistica del processo tributario è stata fortemente criticata ed il Governo ha tentato di attenuarne gli effetti con il decreto sullo sviluppo n.70 del 13.05.2011 che all’art. 7 – Semplificazione fiscale, comma 2, lettera m) stabilisce quanto segue “attenuazione del principio del “solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno”; – la relazione tecnica del Ministero dell’Economia stima che proprio lo spazio temporale dei 120 giorni di differimento dell’esecuzione forzata dell’avviso di accertamento comporta un effetto negativo in termini di riscossione per l’anno 2012 stimabile in circa 90 milioni di euro; – l’articolo contenuto nel decreto sullo sviluppo non modifica l’impianto normativo alla base dell’art. 29 del DL n. 78 del 31 maggio del 2010 e non migliora di fatto le cose per le aziende poiché gli avvisi di accertamento rimangono esecutivi dopo 60 giorni. Di fatto si lascia immutata la situazione dell’accertamento esecutivo per cui se il contribuente non paga entro i 30 giorni, l’agente di riscossione può adottare e segnalare le procedure di garanzia, come ipoteche, pignoramenti presso terzi, blocchi di pagamento della Pubblica Amministrazione, fermi amministrativi. Non dimenticando che la stessa Agenzia delle Entrate può sempre chiedere al giudice tributario l’ipoteca ed il sequestro conservativo, compresa l’azienda, come da art. 22 D.lgs. n. 472 del 1997; – va aggiunto che lo stesso termine di 120 giorni è alquanto limitato poiché allo stato attuale è difficile che i giudici tributari possano pronunciarsi nel suddetto termine, a maggior ragione se dal 1 luglio 2011 una massa enorme di ricorsi conterranno anche le relative istanze di sospensione; – quanto sopra detto rischia di mandare in default l’intero sistema impresa, già fortemente in crisi, poiché si salta a piedi pari la procedura dell’iscrizione a ruolo, con relativa notifica e possibilità di ricorso, ed i tempi tra l’emissione della cartella e l’obbligo di pagamento si riducono da oltre un anno, come succede oggi, al termine sopra citato di soli 60 giorni; – combattere l’evasione fiscale è certamente un obiettivo che il nostro Paese deve perseguire, ma a questo importante paradigma deve corrispondere l’equità di una politica fiscale che prelevi quanto dovuto e non penalizzi i contribuenti con pagamenti di somme che non siano certe, né esigibili o sulle quali i giudici non si sono pronunciati al fine di non pregiudicare lo sviluppo economico del territorio, in particolare di quelle zone d’Italia, quali il Mezzogiorno che ad oggi risultano essere già fortemente in crisi; se il Ministro interrogato stante quanto sopra riportato non ritenga opportuno intervenire con urgenza per adottare un provvedimento che rinvii almeno di un anno rispetto alla data del 1 luglio 2011 l’entrata in vigore la procedura sulla riscossione e l’accertamento per una maggiore ponderazione della problematica alla quale migliaia di imprese italiane andrebbero incontro. Bellanova

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