Rischio cancerogeno. Gli obblighi dei datori di lavoro

I lavoratori esposti a rischio devono essere iscritti in un apposito registro contente l’attività svolta, l’agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione a tale agente

a cura di Giovanni De Filippis ed Antonio De Giorgi* Sostituire, appena sia tecnicamente possibile, le sostanze cancerogene e mutagene utilizzate nelle attività lavorative con altre che non comportino tale rischio. E’ l’obbligo imposto ai datori di lavoro dal decreto legislativo 81/08, il cosiddetto Testo Unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Solo qualora le procedure di sostituzione non possano essere attuate, il datore di lavoro deve ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore possibile e comunque l’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente stabilito dalla stessa norma. A tal fine il datore di lavoro deve effettuare una analitica valutazione del rischio, che, se presente, impone di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. La valutazione del rischio parte da un primo semplice gradino che è quello di consultare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati contraddistinti dalle frasi R 45 (“Può provocare il cancro”); R 49 (“Può provocare il cancro per inalazione”) ed R 46 (“Può provocare alterazioni genetiche ereditarie”). Attualmente le predette frasi sono anche indicate, nella fase in corso di implementazione del REACH (Registration Evaluation Authorization of CHemicals)/ CLP (Classification, Labelling and Packaging) come Frasi H (indicazione di pericolo): H350 (“Può provocare il cancro”); H340 (“Può provocare alterazioni genetiche”). Anche nel caso del rischio cancerogeno e mutageno valore strategico per ogni obiettivo di prevenzione assume l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori una adeguata “informazione e formazione” sui rischi connessi all’utilizzo o alla presenza di sostanze chimiche all’interno dell’azienda, nonché sulle opportune misure igieniche da adottare (art. 239). Sarebbe un grave errore pensare che il rischio cancerogeno e mutageno appartiene ad industrie e laboratori sofisticati, infatti ad esempio esso interessa anche gli addetti alla erogazione di benzina ed i lavoratori del comparto legno che utilizzano legni duri. Inoltre i lavoratori esposti a rischio devono essere iscritti in un apposito registro nel quale, a cura del medico competente, per ciascuno di essi deve essere riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il datore di lavoro deve anche consegnare una copia del registro all’Inail ex Ispesl ed all’organo di vigilanza competente per territorio, ossia allo Spesal della Asl, comunicando loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute. Si deve evidenziare la grande importanza di questo strumento di registrazione che si colloca alla fine di un processo di valutazione dei rischi e di attuazione di misure prevenzionali cui è chiamato l’imprenditore e non di un semplice adempimento burocratico. Inoltre i registri degli esposti consentono di costituire una banca dati utilizzabile a scopo epidemiologico ma anche assicurativo nel senso che facilita il riconoscimento del nesso causale in caso di denunce di neoplasie come malattie professionali. Si rammenta infine che il mancato invio allo Spesal della Asl della copia del registro comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 262 lettera d) del Decreto 81/08, che varia da 500 a 1.800 euro. Ecco i primi adempimenti che ogni datore di lavoro interessato deve attuare: – l’istituzione del registro. Andava effettuata entro il 3 aprile 2008. Nb: Non è obbligatorio acquistare necessariamente un modello commercializzato, in quanto il registro può essere creato direttamente in azienda utilizzando lo schema proposto nel D.M. 12/07/2007 n. 155; non deve essere sottoposto ad alcuna vidimazione; – la compilazione dello stesso ed il suo aggiornamento, con l’inserimento di dati riguardanti l’azienda e i singoli lavoratori esposti. Vanno effettuati in collaborazione con il medico competente; – l’invio di copia del registro a Spesal e Ispesl. Il registro, siglato dal medico competente, (D.M. 155/2007, art. 2, comma 3) deve essere inviato dal datore di lavoro in busta chiusa all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ex Ispesl) ed all'Organo di Vigilanza competente per territorio entro 30 giorni dalla sua istituzione. I modelli devono essere inviati in busta chiusa con dicitura “Registro Esposti Agenti Cancerogeni (D.Lgs 81/2008 – D.M. 155/2007)”, ai seguenti indirizzi: Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce – SPeSAL, v.le Don Minzoni, 8 – 73100 Lecce: ISPESL – Dipartimento Medicina del Lavoro, Via Fontana Candida, 1 – 00040,Monte Porzio Catone (RM). I modelli di tenuta del registro sono stati definiti dal D.M. 12/07/2007 n. 155 e sono reperibili all’indirizzo web http://www.ispesl.it/dml/leo/cancerogeni.asp In allegato, la tabella contenente l’elenco dei legni duri. *Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Area Nord

Leave a Comment