Beni confiscati alle mafie anche se il reato è prescritto

Pugno di ferro della Cassazione sulla confisca obbligatoria dei proventi della criminalità organizzata

Una delle ultime notizie di cronaca sul sequestro di beni alla mafia, avvenuto sul territorio, risale al luglio scorso. La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce aveva proceduto alla confisca definitiva di beni riconducibili al 41enne brindisino, Gianfranco Contestabile, già colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Lecce, il 15 settembre 2007, nell'ambito dell'Operazione “Berat Dia” in quanto imputato di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantità di cocaina. Il provvedimento di confisca è stato emesso dal Tribunale di Brindisi (Prima Sezione Penale) a seguito di indagini tecnico-patrimoniali che hanno evidenziato, per Contestabile, scarso reddito e ingente patrimonio immobiliare. Tra i beni sequestrati (a Torchirolo e San Pietro Vernotico – Brindisi) figurano due immobili e il suolo edificatorio il cui valore è di circa 1 milione di euro. Fin qui, la cronaca. Oggi, intanto, in un comunicato, Giovanni D’Agata (componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori) informa che è possibile confiscare i beni confiscati alle organizzazioni criminali anche quando il reato è prescritto: “La misura può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato, purchè il giudice accerti a monte la responsabilità penale dell’imputato“ (sentenza n. 32273 del 24 agosto 2010 della seconda sezione penale della Cassazione). Dunque, pugno di ferro della Cassazione sulla confisca obbligatoria dei proventi della criminalità organizzata. I giudici hanno però fissato un importante paletto: è il Tribunale a dover accertare, prima di disporre il sequestro, che la responsabilità penale dell’imputato sia effettiva. Secondo Giovanni D’Agata, l’importante decisione della Suprema Corte, che fa dietrofront rispetto alla decisione delle Sezioni unite depositata soltanto due anni fa (8834), ha affermato il principio secondo cui “in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento, al fine dell'applicazione della confisca, non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma 2, n. 2 c.p.), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato” (art. 240, comma 2 n° I c.p. e art. 12 sexies L. n° 356/'92). Nella lotta alle mafie, anche la Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva nell’ambito del Programma Bollenti Spiriti – ha fatto la sua parte, con il progetto “Libera il bene” (dell'anno scorso), proprio per il riutilizzo dei beni confiscati. Scheda illustrativa del progetto

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