La condizione giuridica dello straniero non sia causa di diversità di trattamento. Intanto cresce il numero degli sbarchi sulle coste salentine
La cronaca locale di questi ultimi tempi racconta di 39 immigrati sbarcati a Gallipoli (9 luglio), 20 a Torre Specchia (26 giugno), 50 rintracciati fra la Stazione ferroviaria di Lecce e il litorale otrantino (21 giugno) e 26 a Castrignano del Capo (12 aprile). Per loro, una volta bloccati dalle Forze dell’Ordine, inizia l’iter che va dall'identificazione al rimpatrio. In Puglia e nel Salento, il fenomeno delle migrazioni riporta alla mente i primi anni '90, quando migliaia di albanesi a bordo di una nave, raggiunsero le nostre coste. Vent’anni fa però, il reato di clandestinità ancora non c’era. La questione della legittimità costituzionale per questo reato, è stata sollevata da molti giudici quando, l’anno scorso, venne approvato il ddl sicurezza, ed è di queste ore la notizia del pronunciamento in merito della Corte costituzionale. Considerato legittimo il reato di clandestinità (sentenza 250/2010), la Consulta ha affermato che la condizione giuridica dello straniero non deve essere ammessa come causa di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale (sentenza 249/2010). In due parole, l’aggravante di clandestinità è discriminatoria e vìola l’articolo 3 della Costituzione “che non tollera irragionevoli diversità di trattamento”. L'aggravante contrasta anche con l'articolo 25 della Carta “che prescrive in modo rigoroso che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali”. Come scrive in una nota Giovanni D’Agata (del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori) la legge appena bocciata “si basa, sulla presunzione generale e assoluta della maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare con conseguenze sulle sanzioni che gli vengono imposte qualunque sia la norma penale che viene violata”. Un tipo di discriminazione lampante che, veniva consacrata “con la modifica introdotta dall'articolo 1 comma 1 della legge 94/2009” a causa della quale “è stata esclusa l'applicabilità dell'aggravante per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea, neanche nel caso nell'ipotesi più grave di inottemperanza a un provvedimento di allontanamento”. Quindi, come si legge nella parte finale della sentenza, “il giudizio di pericolosità di un soggetto deve essere il risultato di valutazioni fatte caso per caso e non può essere dedotta automaticamente”.
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