“Gli animali provano sentimenti”: storica sentenza della Cassazione

Anche nel Salento aumentati reati contro gli animali. Ma da oggi il reato non è più contro il patrimonio bensì contro il cane come “soggetto giuridico”

In materia di tutela e rispetto degli animali, molto è stato fatto in ambito legislativo. Il maltrattamento oggi non è più un delitto contro il patrimonio ma contro l'essere vivente. La notizia è epocale perchè sancisce il riconoscimento della soggettivià dell'animale che, come ogni uomo prova sentimenti (soprattutto vive l'esperienza del dolore) e come l'uomo, merita tutela giuridica. Fior di giuristi e filosofi hanno discusso e teorizzato in merito alla natura senziente animale nel corso dei secoli e il principio, negli anni, ha trovato applicazione. Ma preme sottolineare che gli animali non sono solo domestici o di affezione, in quanto la specie include anche rettili, pesci, uccelli. Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’Agata segnala la sentenza 24734 del 1° luglio 2010 della Corte di Cassazione penale che evidenzia “come con l’introduzione dell’art. 544 ter nel codice penale gli animali devono essere tutelati in quanto esseri viventi, non solo come proprietà di qualcuno aumentando dunque le pene previste dall’art. 638 inserito tra i reati contro il patrimonio. Chi procura lesioni gravi a un animale e lo sevizia senza motivo e con crudeltà risponde di maltrattamenti di animali, un preciso capo di imputazione introdotto nel codice penale dalla legge del 2004”. L'orientamento giurisprudenziale segna quindi un inasprimento contro le sevizie “Nel caso di specie” -sottolinea D'Agata- è stato respinto il ricorso di un uomo calabrese condannato nel merito a 200 euro di multa per aver seviziato il suo cane, per il reato previsto dall’art. 638 c.p. che punisce chi uccide o danneggia animali altrui senza necessità”. Quindi la Suprema Corte ha confermato la condanna, ma ha riformato la sentenza considerando il delitto ai sensi dell’art. 544 ter del codice penale che sanziona chi sevizia gli animali senza motivo (c'è effettivamente un motivo che giustifichi le sevizie?) o con crudeltà considerandoli esseri viventi e non più proprietà di qualcuno. Conclude D'Agata che “i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che il reato di maltrattamenti di animali 'si differenzia dal reato ex art. 638 c.p, rientrando tale disposizione tra i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, sicché muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dal delitto di cui all'art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali'”.

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