Disabilità. A Lecce siamo ai tempi di Neanderthal

I diversamente abili costretti a mille difficoltà per gestire la propria vita nella indifferenza delle pubbliche amministrazioni

I diversamente abili sono ancora costretti a mille difficoltà per gestire la propria vita nella indifferenza delle pubbliche amministrazioni nonostante l’obbligatorietà derivante da leggi all’avanguardia nel mondo. La segnalazione del sig. Luigi Pranzo attiva lo sportello del Codacons di Lecce che diffida ed invita alcune amministrazioni pubbliche al rigoroso rispetto della vigente normativa in materia

Impossibilità per i disabili motori di muoversi liberamente tra marciapiedi sconnessi, gradini insormontabili se non con la presenza di un aiuto esterno, impossibilità per i disabili visivi di passeggiare tranquillamente da soli per il centro cittadino senza correre il rischio di essere investiti. Gli esempi di come Lecce e Provincia siano molto indietro nel garantire piena vita ai portatori di disabilità possono essere infiniti e gli sforzi dei associazioni sia di solidarietà sia di categoria sembrano destinati ad un vero e proprio fallimento dinanzi ad una politica che sembra trattare questi temi solo per organizzare conferenze stampa ed inaugurazioni in pompa magna destinati poco dopo all’oblio ed al disuso. La battaglia su questi temi si vince nella quotidianità, nel giorno per giorno, nel garantire ai disabili una libera ed autonoma gestione del loro tempo e del loro spazio. Per questo motivo a seguito della segnalazione del sig. Luigi Pranzo (persona ipovedente) lo sportello del Codacons di Lecce ha diffidato il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, le Poste Italiane, la ASL Lecce, l’inps di Lecce e la società Equitalia a predisporre presso tutti i propri sportelli aperti al pubblico dai sistemi che consenta ai disabili visivi il libero accesso ai servizi pubblici forniti. Ciò lo si è fatto, non sulla base di una mera petizione di principio o di una presa di conoscenza bensì sulla richiesta di una rigida applicazione della vigente normativa in materia che impone agli uffici pubblici di dotarsi di sistemi di chiamata e di percorsi che offrano ampia assistenza ai portatori di disabilità visive. Negli ultimi tempi i vari uffici pubblici sono stati riammodernati eppure in nessuno di questi uffici esistono sistemi di assistenza ai disabili visivi seppure imposti dalla legge sin dal livello progettuale. Più in particolare che fine ha fatto il segnale acustico donato qualche anno or sono al Comune di Lecce al semaforo pedonale di Via XXV Luglio e come mai la recente ristrutturazione del semaforo su viale della Libertà o su Via Gentile (incrocio con Via Pitagora) non prevedono la predisposizione di meccanismi acustici che consentano ai disabili visivi di attraversare senza rischio? La mancanza di cultura della disabilità spiega il perché molti progetti pubblici (seppure per legge debbano prevedere i sistemi di ausilio alle disabilità sin dalla fase progettuale) siano invece del tutto privi di qualsiasi intervento in tal senso. L’intervento del codacons di Lecce in tale settore vuole essere di stimolo in questa direzione nella consapevolezza che dinanzi all’assordante silenzio delle pubbliche amministrazioni interessate si potrà richiedere il rigoroso rispetto della normativa vigente che prevede responsabilità alte per chi abbia consapevolmente omesso tali interventi. Codacons Lecce Avv. Luisa Carpentieri Segue il testo della diffida: Oggetto: segnalazione disfunzioni Luigi Pranzo diffida ex codice del consumo La presente missiva su segnalazione del Sig. Luigi Pranzo persona ipovedente. In attuazione della normativa in materia di tutela della disabilità e di accessibilità dei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico a persone disabili si evidenzia quanto appresso: in applicazione del D.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) deve considerarsi Barriera Architettonica “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi” (Cfr. Art. 1 comma 2 lett c DPR 503/96). Nel prosieguo del menzionato articolato normativo si sottolinea come le pubbliche amministrazioni devono, nelle nuove costruzioni e/o nelle ristrutturazioni di quelle esistenti adottare tutti gli strumenti idonei a garantire la iena fruibilità delle persona con disabilità motorie e con disabilità acustiche e/o visive. In particolare e per esempio lo stesso decreto del Presidente della Repubblica prevede espressamente che gli impianti semaforici nuovi e/o quelli sostituiti devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalino il tempo di via libera anche ai non vedenti. (Cfr. Art. 6 ibidem); o ancora, per le rampe e/o per le scale di accesso agli edifici pubblici e/o aperti al pubblico è fatto obbligo di segnalare l’inizio e la fine delle scale stesse con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti poste ad almeno 30 cm dalle scale (Cfr. art. 7 comma 1 che richiama il D.M. 14.06.1989 n. 236. Inoltre, sempre in applicazione del DPR 503 del 1996 entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DPR medesimo, ed in attesa del definitivo adeguamento degli stessi alla normativa di accessibilità, tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico devono essere dotati di un sistema di chiamata utile ad attivare un servizio di assistenza che consenta alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale la libera fruizione del servizi espletati dall’ente pubblico. Ciò premesso, in applicazione dell’Art. 2 del D.Lgs 06 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) deve riconoscersi all’utente del servizio pubblico il diritto alla tutela della propria saluta (comma 2 lett. a), alla sicurezza ed alla qualità dei servizi offerti (comma 2 lett. b) ad una adeguata informazione (comma 2 lett. c) nonché all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (comma 2 lett. g). Che alla luce del combinato disposto delle due diverse normative la mancanza negli uffici pubblici del sistema di assistenza per le persone ipovedenti determina una chiara violazione dei diritti del cittadini consumatori ed utenti (così come innanzi indicata) oltre che una chiara responsabilità per chi è chiamato ad amministrare lo spazio pubblico dei servizi così come previsto dal medesimo DPR 503/1996. In adempimento agli obblighi imposti a codesta associazione (iscritta a livello nazionale all’albo associativo tenuto presso il competente Ministero ed a livello regionale iscritta al CRCU) visti ed applicati gli Artt. 139 e 140 del D.Lgs 06.09.2005 n. 205 si invitano, e se del caso si diffidano, gli enti in indirizzo a voler predisporre, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, i sistemi di assistenza alle persone non vedenti e/o ipovedenti così come regolamentato dal DPR 503/1996 nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico in cui si esplicano servizi pubblici (ivi compresi Uffici di Relazione con il Pubblico e/o Uffici informativi). Si invita altresì l’Ufficio tecnico del Comune di Lecce ad adeguarsi, ove non si sia ancora fatto, alle prescrizioni sancite nella vigente normativa in merito ai progetti di ristrutturazione degli immobili adibiti a servizi pubblici e/o in qualsiasi modo aperti al pubblico in materia di accessibilità. Si invita altresì il Comune di Lecce a prevedere per i nuovi impianti semaforici e nel caso di ristrutturazione di quelli già esistenti di provvede alla loro dotazione di un segnale acustico di libera fruibilità per le persone con disabilità sensoriale. Si informa che l’infrutturoso trascorrere del termine indicato costringerà la scrivente associazione alla tutela degli interessi degli utenti con disabilità nei modi previsti dalla vigente normativa ivi compreso, se necessario mediante segnalazione alle competenti Autorità Giurisdizionali se del caso anche con la richiesta di nomina di apposito Commissario ad acta. Si ringrazia il Sig. Luigi Pranzo per l’importante contributo dato alla presente iniziativa

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