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20 febbraio 2010

Casarano, in arrivo la centrale a biomasse

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Sarà l'Italgest Energia spa a realizzare l'impianto, il più grande del Salento, che dovrebbe sorgere nella zona industriale

Quella della centrale a biomasse a Casarano è ormai una realtà che corre veloce verso la realizzazione. L'avvio del procedimento, già notificato dal Servizio Energia della Regione Puglia agli uffici comunali del comune salentino, porterà, attraverso varie fasi, la società Italgest Energia spa ad ottenere la fatidica "autorizzazione unica" (promulgata sempre dalla Regione). Un'autorizzazione che sancirà, di fatto, l'avio dell'attività della centrale elettrica denominata Helianthos2. Si tratta di un impianto a ciclo combinato per la cogenerazione di energia elettrica e calore alimentata da oli vegetali con una potenza di circa 25 megawatt, da realizzare nella zona industriale di Casarano, su terreni di proprietà della Filanto. Un progetto, quello di Casarano, che si colloca nel cosiddetto "Polo integrato per le energie rinnovabili" (una centrale fotovoltaica, due a biomasse e quattro eoliche per un totale di 282,55 Mw), e di cui dovrebbe far parte anche la centrale gemella "Heliantos1", da realizzare sulla strada provinciale Lecce-Novoli. Nel capoluogo la costruzione della centrale si è però arenata per un difetto di forma, ovverosia per una modifica effettuata sul progetto iniziale approvato dall'allora sindaco Poli Bortone (luglio 2006) e poi approvato dalla giunta circa un anno dopo. Tale modifica, che elevava dal 30% al 40% la quantità di oli derivanti da filiera corta (ossia prodotte entro un raggio di 70 km dall'impianto che le utilizza), differiva in maniera evidente dal progetto presentato negli uffici di via Capruzzi. Da qui l'alt dell'ufficio Energia, in attesa che la società presenti un nuovo progetto.

Diversa la situazione più a sud, dove la cittadinanza sarà chiamata ad esprimere il proprio parere con un referendum, il cui risultato non sarà però in alcun modo limitativo. Toccherà, infatti, alla giunta comunale esprimere un parere definitivo. Un bel problema per il sindaco Ivan De Masi, proprietario con il fratello Antonio della Italgest holding srl (10 milioni di capitale e 4 milioni di passivo nel 2008), società che detiene il 100% della Italgest Energia spa. Un conflitto di interessi che rischia di ricadere sui cittadini, già allarmarti dalla imminente costruzione di quella che si candida come la più grande centrale del Salento. Un'enorme fucina destinata a bruciare (in percentuale prossima al 70%) oli provenienti da tutto il mondo, con un impatto probabilmente devastante sull'ambiente.


 

Commenti

#76
Buona Pasqua


anonimo @ 23:49-2.4.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#75
Mi auguro che la sentenza della corte costituzionale sia lasciata in rete dalla redazione come regalo per tutti i casaranesi.


anomimo @ 19:10-2.4.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#74


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Sentenza 119/2010
Giudizio
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del 26/01/2010 Decisione del 22/03/2010
Deposito del 26/03/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 1, 2 c. 1° e 2°, 3, 4 e 7, c. 1°, della legge della Regione Puglia 21/10/2008 n. 31.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: ric. 105/2008

SENTENZA N. 119

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2008 ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Federico Massa per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ricorso notificato alla Regione Puglia il 29 dicembre 2008, e depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale il 31 dicembre 2008 (reg. ric. n. 105 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), per violazione degli art. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.

1.2. – L'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2008 stabilisce che la Giunta regionale può stipulare e approvare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili.

La norma è emanata in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale consente alle Regioni e agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Quest'ultima norma disciplina l'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili e, al comma 6, stabilisce il divieto di subordinare la stessa autorizzazione a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. Per effetto di tale divieto sarebbe ravvisabile il contrasto dell'impugnata norma regionale con l'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004.

Considerando, inoltre, che in base al disposto dei commi 1 e 2 del richiamato art. 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai soli "operatori industriali", di fatto si stabilirebbe a favore di taluni soggetti una via per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti in esame, parallela e diversa rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

L'indicazione, da parte della norma statale, di un procedimento unico, varrebbe come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: la disposizione risulterebbe ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, mirando a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione del procedimento amministrativo, con modalità certe ed entro un termine definito.

La norma regionale, pertanto, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa inoltre lederebbe gli art. 3 e 41 della Costituzione, creando una procedura che recherebbe un vantaggio competitivo a favore di alcuni soggetti, non giustificato da ragioni di interesse pubblico o di riallineamento fra concorrenti, con lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica.

1.3. – L'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 31 del 2008 vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose aree, e precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale.

Al riguardo – rileva il ricorrente – l'art. 12, comma 1, del citato d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti». Il successivo comma 10 dispone che le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base di linee guida – volte in particolare ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici – approvate in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

Le richiamate disposizioni statali costituiscono principi fondamentali in materia di energia, configurandosi, di conseguenza, la violazione, ad opera del citato art. 2, commi 1 e 2, dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre – si rileva ancora nel ricorso – limitandosi aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia, si creerebbe uno squilibrio nella concorrenza fra le diverse aree del Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

1.4. – L'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008 prevede la denuncia di inizio attività (DIA) per numerosi tipi di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tenendo conto della collocazione e delle caratteristiche di essi. A tale riguardo l'impugnato articolo individua alcune aree e condizioni per le quali viene aumentata la soglia per l'effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite DIA. La norma, però, non tiene conto dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, al terzo periodo, stabilisce che «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività» possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La norma, pertanto, determinerebbe una lesione di tale principio fondamentale e, quindi, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.5. – L'art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008 – osserva il ricorrente – stabilisce una lunga serie di impegnative condizioni alle quali subordina l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, con riferimento sia alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sia agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione, ma non tiene in considerazione il disposto dell'art. 12, comma 3, del citato d.lgs. n. 387 del 2003. Quest'ultimo, infatti, prevede soltanto l'autorizzazione unica in sede regionale (o in sede provinciale, su delega della regione) assentita «nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico». L'indicazione di tale procedimento si configura come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». La disposizione statale, invero, risulta finalizzata alla semplificazione amministrativa ed alla celerità e a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo, alla stregua della giurisprudenza costituzionale. La norma regionale, quindi, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.6. – L'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008 stabilisce la disciplina transitoria, prevedendo l'applicabilità delle norme regionali anche alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività.

La norma de qua risulterebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché, attribuendo efficacia retroattiva alla legge regionale per i procedimenti pendenti, modificherebbe le condizioni per l'autorizzazione degli impianti, e lederebbe, di conseguenza, il principio fondamentale posto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa in centottanta giorni il termine massimo per l'autorizzazione delle installazioni.

2. – Si è costituita in giudizio la regione Puglia, chiedendo dichiararsi l'infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Regione premette che il governo del settore energetico, considerato nel suo complesso, ha assunto negli ultimi anni un rilievo assolutamente strategico anche nel sistema delle relazioni tra Stato e Regioni.

La legge impugnata, dettando «Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale», rientra certamente – osserva la Regione costituita – nell'ambito di competenza della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», riconducibile alla potestà legislativa ripartita tra lo Stato e le Regioni. La disciplina in esame, tuttavia, riguarderebbe, più o meno direttamente, altri interessi e settori, dal «governo del territorio», alla «tutela della salute», alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»; ed anche, per l'impatto che un certo sistema di produzione energetica determina sul territorio, quelli del «turismo», dell'«agricoltura» e del «commercio». La molteplicità degli interessi coinvolti, nel quadro di un nuovo ruolo riconosciuto alle Regioni dalla Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sarebbe connessa ad ambiti materiali, tutti appartenenti alla legislazione concorrente o a quella residuale regionale, con l'unica eccezione della «tutela dell'ambiente», materia di pertinenza esclusiva statale, ma che la consolidata giurisprudenza costituzionale considera come "valore" da tutelare, piuttosto che semplice ambito materiale.

E', quindi, assolutamente indispensabile – rileva la Regione Puglia – che su di essi la voce e il ruolo della Regione siano forti ed incisivi.

L'intervento legislativo regionale, censurato dallo Stato, sarebbe in realtà pienamente coerente ed in linea con il quadro costituzionale e con le diverse competenze istituzionali.

La disciplina statale avrebbe attribuito in maniera incontrovertibile il potere di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione degli impianti di produzione di energia alle Regioni.

2.1. – Riguardo all'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2008, la norma sarebbe pienamente coerente ed in linea con il quadro costituzionale e con le diverse competenze istituzionali.

La difesa erariale incorrerebbe in un equivoco là dove si basa sull'assunta identità di significato del termine «compensazione» nelle due norme poste a raffronto, mentre il termine è utilizzato nei testi di legge in modi e con accezioni diverse fra loro: il divieto cui fa riferimento l'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 riguarda misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, laddove quelle previste dall'art. 1 sono quelle collegate alle riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali.

In sostanza, la legge statale vieterebbe alle Regioni di subordinare il rilascio delle autorizzazioni ad interventi compensativi in favore delle Regioni stesse. La legge regionale, invece, molto più semplicemente, prevederebbe la possibilità di stipulare accordi tesi al rilascio delle autorizzazioni a favore di quegli operatori industriali che, esercitando o volendo esercitare attività caratterizzate da significative immissioni in atmosfera di «sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche», si impegnano a ridurre le emissioni inquinanti.

La norma perseguirebbe in tal modo l'obiettivo, proprio anche della legislazione nazionale di principio, di favorire lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili, al contempo determinando le condizioni per la contestuale e proporzionale riduzione delle attività a maggior impatto ambientale.

In secondo luogo, la manifesta infondatezza della questione proposta nel ricorso sarebbe avvalorata dalla recente giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 383 del 2005 e 248 del 2006). Questa ha riconosciuto una irragionevole compressione della potestà regionale riguardo all'art. 1, comma 4, lettera f, della legge n. 239 del 2004, che individuava puntualmente ed in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe stata preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite (sent. n. 383 del 2005).

Del tutto priva di fondamento sarebbe altresì la lamentata violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

La legge regionale non determinerebbe alcuna irragionevole discriminazione fra concorrenti, posto che il rilascio di autorizzazioni «a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali» può riguardare solo quei soggetti capaci di produrre, in ragione della loro natura ed attività, tali emissioni. La riduzione delle emissioni può essere richiesta solamente a coloro che producono le emissioni inquinanti, non ad altri.

Non sarebbe poi esatto che non vi sia un interesse pubblico sotteso alla disciplina regionale, dal momento che proprio la finalità della disposizione censurata sarebbe quella di far coesistere le esigenze di produzione energetica con quelle di riduzione delle emissioni inquinanti (quindi di tutela dell'ambiente), che rappresenta certamente un pubblico interesse di primario valore.

2.2. – Neppure meritevole di accoglimento sarebbe la censura rispetto ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge pugliese, che individuano una serie di zone nelle quali è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, asseritamente in contrasto con la disciplina statale che qualifica (art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003) come «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

Le Regioni, nel quadro ed in armonia con la competenza statale in materia ambientale, nell'esercitare la competenza che loro appartiene riguardo ad altre materie – ad esempio, il governo del territorio – possono introdurre ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi. Sarebbe dunque pienamente compatibile con il quadro costituzionale un intervento legislativo che sottragga alcune zone dalla possibilità di essere "invase" e deturpate dall'impiantistica di produzione energetica soprattutto nel caso in cui la pre-condizione posta dalla legge statale (linee guida in sede di Conferenza unificata) tardi a realizzarsi.

Una visione sistematica della norma impugnata evidenzierebbe che i divieti, posti dal comma 1, non sono per nulla onnicomprensivi ed assoluti: rispetto ad essi, operano le deroghe previste dal comma 3 in forza delle quali l'installazione di impianti fotovoltaici è consentita, anche in quelle zone, nel caso si tratti di impianti esclusivamente finalizzati all'autoconsumo; con potenza elettrica nominale fino a 40 kW; realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti; da realizzarsi in aree industriali dismesse.

2.3. – Quanto alla censura dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, la Regione Puglia, premesso che il d.lgs. n. 387 del 2003 reca l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, osserva che il favor che la disciplina comunitaria riserva alle fonti energetiche rinnovabili, in un'ottica di protezione e tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'incentivazione del consumo di elettricità prodotta da fonti ecocompatibili, richiede una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio, a fronte della quale la parziale lettura della norma regionale prospettata dal ricorrente ometterebbe del tutto di evidenziare che la previsione della DIA nel caso degli impianti presi in considerazione dalla norma regionale non costituisce obbligo assoluto e indefettibile, né rappresenta l'unica modalità di avvio del procedimento, poiché il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale fa salva la facoltà dell'interessato di chiedere l'autorizzazione comunale per gli impianti descritti al comma 1.

In quest'ottica il decreto ministeriale cui fa riferimento il comma 5 dell'art. 12, quale strumento per concordare soglie maggiori per gli impianti da avviare tramite DIA, costituirebbe un mero strumento che nulla aggiungerebbe al principio ispiratore della legge nazionale, che ben potrebbe essere osservato anche con altri strumenti, particolarmente ove sia in gioco un interesse peculiare della Regione nel perseguimento degli obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui – come la giurisprudenza costituzionale ammette – non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento.

Il più ampio ricorso alla procedura della DIA piuttosto che dell'autorizzazione per talune tipologie di impianti (che peraltro, quanto al tipo di fonte rinnovabile utilizzata, sono perfettamente coincidenti con quelle previste dal legislatore nazionale), è chiaramente volta dall'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008 ad ottenere effetti di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure necessarie per avviare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pur tuttavia nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale sottese al quadro normativo di riferimento.

2.4. – Quanto alla denuncia dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, la difesa erariale, nel censurare detta norma, che, imponendo una serie di impegnative condizioni per l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, contrasterebbe con l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 – che invece, ai fini della semplificazione amministrativa, prevede solo un'autorizzazione unica in sede regionale – non sembrerebbe cogliere la ratio insita della disposizione impugnata, che, pretendendo la prova di un'adeguata capacità finanziaria nel soggetto proponente l'impianto, tenderebbe a garantire la concreta ed effettiva fattibilità, dal punto di vista economico-industriale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'interesse alla verifica della concreta fattibilità degli interventi proposti discenderebbe dalla qualificazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi medesimi (art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003), nel perseguimento dell'obiettivo dell'aumento complessivo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, dei quali, quindi, è indispensabile garantire l'effettiva realizzazione. Né potrebbe ritenersi che le prescrizioni regionali in esame determinino impropri sbarramenti all'accesso al relativo mercato, atteso che i requisiti e le condizioni richiesti sono calibrati con specifico e puntuale riferimento alla natura ed alla dimensione dell'intervento proposto.

2.5. – Sull'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008, osserva la Regione che esso, recando una disciplina transitoria per le procedure in corso, per le quali non risultino ancora formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 – e quindi riguardando situazioni giuridiche non ancora compiutamente definite e fasi procedimentali non certo caratterizzate da definitività degli effetti – dà corretta applicazione al principio di carattere generale tempus regit actum, che governa la successione di leggi nel procedimento amministrativo: le modifiche introdotte alla disciplina che regola un determinato procedimento amministrativo debbono trovare applicazione dal giorno della loro entrata in vigore, anche nei riguardi delle istanze presentate anteriormente, per le quali il procedimento stesso non si sia concluso.

Pertanto, in forza di tale principio – che implica che il provvedimento finale del procedimento esprima l'assetto pubblicistico degli interessi coinvolti nella fattispecie ed obbedisca alle scelte di valore espresse dalla legge vigente alla data di adozione dell'atto – dovrà trovare applicazione, per tutti i procedimenti pendenti e non ancora conclusi e definiti, la disciplina specifica formulata dalla Regione nel legittimo esercizio delle proprie competenze legislative.

3. – Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Puglia ha presentato memoria, con cui amplia le argomentazioni difensive dell'atto di costituzione. Il quadro normativo ha delineato un chiaro favor da parte dell'ordinamento internazionale, comunitario e nazionale all'incremento dell'«energia pulita». Peraltro il legislatore nazionale, in attuazione di quanto disposto a livello internazionale e comunitario, ha riconosciuto un chiaro ruolo alle Regioni nella disciplina del procedimento teso alla realizzazione degli impianti di energie rinnovabili.

In ottemperanza al ruolo centrale ad essa riconosciuto, la Regione Puglia, con la legge n. 31 del 2008, avrebbe, tra l'altro, bilanciato l'esigenza di istallare gli impianti con la tutela dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale, nonché delle altre aree naturali e protette, ottemperando agli obblighi imposti dalla legge all'ente.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna alcune disposizioni della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.

La legge disciplina i titoli abilitativi (autorizzazione unica regionale e denuncia inizio attività) alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento all'obiettivo finale della riduzione del carico di inquinamento. Va premesso che tale disciplina attiene alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005).

2. – L'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 è censurato per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché, stabilendo che la Giunta regionale possa stipulare e approvare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni, si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che, pur consentendo di stipulare accordi con soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fa salvo il divieto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), di subordinare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. La norma regionale, inoltre, consentendo il rilascio delle autorizzazioni previo accordo sulla compensazione ai soli operatori industriali, creerebbe una procedura che reca un vantaggio competitivo a favore di alcuni soggetti, con lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica.

2.1. – La questione non è fondata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2.2. – Va premesso che per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni.

La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE).

Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene "compensato" dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente.

L'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239 del 2004, dopo aver posto il principio della localizzazione delle infrastrutture energetiche in rapporto ad un adeguato equilibrio territoriale, ammette concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto ambientale, prevedendo in tal caso misure di compensazione e di riequilibrio (anche relativamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, a seguito della sentenza n. 383 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale). A tal fine, il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003: quest'ultimo vieta che l'autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a favore della Regione o della Provincia delegata.

La sentenza di questa Corte n. 248 del 2006 ha ammesso che una norma regionale, in via generale, possa prevedere misure di compensazione quale contenuto di un'autorizzazione, a fini di riequilibrio ambientale.

2.3. – L'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2008 non consente la fissazione di compensazioni patrimoniali a favore degli enti locali (come invece la norma regionale oggetto di scrutinio nella recente sent. n. 282 del 2009). Il sistema complessivo in cui s'inserisce la disposizione convince della inequivoca riferibilità all'ambiente, posto lo stretto collegamento alle riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, nel quadro complessivo del riequilibrio ambientale, ed in considerazione della proporzione quantitativa che si vuole instaurare, all'interno degli accordi, tra le riduzioni delle emissioni inquinanti e la potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati, comunque coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale.

2.4. – E' da escludere anche il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. La norma regionale non preclude il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili ad operatori non industriali: essa stabilisce semplicemente, ai fini del riequilibrio ambientale, che, ove il proponente sia operatore industriale, l'accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l'operatore stesso è titolare.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, l'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 31 nella parte in cui vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale, precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio (anche individuate dai Comuni con delibera consiliare), nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale. La norma si porrebbe in contrasto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, che dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere autorizzate per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e infrastrutturali, e con il comma 10 dello stesso art. 12, in base al quale l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti può avvenire solo sulla base di linee guida approvate nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

3.1. – La questione è fondata.

3.2. – Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali (sent. n. 166 del 2009): diversamente, l'adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale incide sugli interi commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale impugnata e va estesa al comma 3, che contenendo deroghe al divieto di installazione di impianti nelle zone di cui al comma 1, resta privo di oggetto.

Va affermata, peraltro, la necessità, al fine del perseguimento della esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, che lo Stato assuma l'iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per l'elaborazione delle linee guida.

4. – A parere della difesa erariale, l'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, che attribuisce rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, estendendo l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA), sarebbe in contrasto con il principio fondamentale della materia, sancito – in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. – dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, al terzo periodo, stabilisce che «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività» possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata.

4.1. – La questione è fondata.

4.2. – La costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all'autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003). Sussiste una procedura autorizzativa semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie indicate (tabella A, allegata al medesimo decreto legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da presentare al Comune competente per territorio.

La norma regionale censurata – per alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas – ha previsto l'estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.

Riguardo alle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all'autorizzazione unica, è riconoscibile l'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», per via della chiamata in sussidiarietà dello Stato, per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005); ciò anche riguardo alla valutazione dell'entità delle trasformazioni che l'installazione dell'impianto determina, ai fini dell'eventuale adozione di procedure semplificate (in tal senso le sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti).

La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 va limitata ai commi 1 e 2.

5. – E' inoltre censurato l'art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008 nella parte in cui stabilisce «una lunga serie di impegnative condizioni» alle quali subordina l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, con riferimento sia alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sia agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione. Ne risulterebbe messa in discussione la conclusione del procedimento autorizzativo con modalità certe ed entro termini definiti, come previsto dall'art. 12, comma 3, del citato d.lgs. n. 387 del 2003, nell'obiettivo della semplificazione amministrativa e della celerità.

5.1. – La questione è inammissibile.

5.2. – La doglianza non risponde ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi in via principale (sentenza n. 139 del 2006).

Le condizioni ulteriori richieste al proponente dall'art. 4 della legge regionale, ai fini della realizzazione dell'impianto, si pongono nella fase preliminare alla convocazione della conferenza di servizi (comma 1), e nella fase successiva al conseguimento dell'autorizzazione unica (comma 2).

La difesa erariale non esamina le singole condizioni con cui il legislatore regionale – al quale comunque compete dettare la normativa di dettaglio riguardo agli aspetti procedimentali secondo le proprie esigenze, purché non contraddica le norme di cornice – avrebbe appesantito il procedimento per conseguire l'autorizzazione unica, tanto più che, per sua stessa ammissione, alcuni di tali adempimenti riguarderebbero la fase successiva al rilascio del titolo abilitativo.

6. – E' censurato, infine, l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008, che contiene una disciplina transitoria, e prevede l'applicabilità della nuova normativa regionale alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività. La norma contrasterebbe con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni.

6.1. – La questione non è fondata.

6.2. – La norma, che rende applicabile la nuova disciplina regionale, non è dilatoria rispetto ai termini di conclusione del procedimento autorizzatorio.

Gli adempimenti imposti al proponente dalla norma – produzione di documentazione bancaria – costituiscono in realtà disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull'autorizzazione unica (in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente in materia: sentenza n. 246 del 2006), al fine di garantire l'attuazione dei comuni obiettivi di incentivazione del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, attraverso una puntuale verifica dell'affidabilità economica dei proponenti, spesso in numero maggiore rispetto alla disponibilità delle aree idonee all'installazione di impianti. Tale esigenza è inoltre salvaguardata dalla previsione di decadenza dall'autorizzazione, ove il proponente, che non ottemperi alle prescrizioni post-autorizzazione (art. 4, comma 2), non dia prova di adeguata capacità finanziaria ed operativa ai fini dell'esecuzione dell'opera.

La produzione della documentazione bancaria è condizione per la convocazione della conferenza di servizi (e dunque la norma è inapplicabile per le conferenze già in corso), e la documentazione da presentare a garanzia della costruzione dell'opera non incide sui tempi di emissione del titolo abilitativo, comportando bensì una verifica a posteriori.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Puglia n. 31 del 2008;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, comma 1, della stessa legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 3 e 41, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA



Note legali Accessibilità Avvertenze

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 - ccost@cortecostituzionale.it


anomimo @ 19:7-2.4.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#73
il futuro del business è nelle maschere non da mare ma per respirare in terra. Se qualcuno degli assessorini vuole mettersi in affari si può mettere un negozio. Alla Asl sono pronti per dare il parere alla fabbrica di fumo che nascerà in contrada Spagnolo. Più fumo pe tutti. E tutti saremo contenti. La fabbrica che produrrà fumo e sarà alimentata a girasoldi sarà il vero fiore all'occhiello della città di Casarano e di tutti i lacchè che si sono stracciati le vesti durante la campagna elettorale. E per dirla con le parole di Germano D'aquino "c....i te casaranesi". Buona Pasqua a tutti, la sorpresa sarà servita dai Biomasi.


anomimo @ 18:35-2.4.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#72
..Vorrei rispondere al sig. Lucio. E' vero ke dobbiamo documentarci prima di parlare.. però a volte i fatti parlano da soli, e come diceva il Sen Andreotti.. " a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre di indovina...": Le centrali a biomasse volute da De masi sono inquinanti.. cio nn significa ke il nuclerae sia migliore... Ma poi perke fare delle centrali quando i Puglia nn si consuma tanta energia.. L'energia serve per le industri vero??????????? E dovfe sono le industri??? Qui l'enel ogni giorno taglia contratti di famiglie sul lastrico.. E ke facciamo noi??? Produciamo energia per le altre regioni..De masi ha gia dimostrato cosa sa fare.....prendere dei giovani e portarli alla ribalta della politica locale perke dovrebbero suggerire delle soluzuini... in parole povere4 gli assesorini sono dei ragazzini con cui de madi puo giocare a fare il politico... Cosa ci si puo aspettare da quest'uomo??? un piccolo Satrapo bizantino incapace di confrontarsi con il mondo reale.... piu ke un Duce, un Pol Pot...... Con le centrali avra finalmente il denaro per farci camminare tutti in riga... con la divisa di assessorini..... Caro sig. lucio a casarano e minacciata la democrazia... A prposito tanti anni fa un imprenditore realizzo una centrale a biomasse... funzionava con legna di carrubo.. nn inquinava e dava anke da mangiare agli animali(il carrubo e ottimo in zootecnia). Ora invece De masi vuole una mega- centrale per sistemare tanti suoi amici...... De masi vatteneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


il pasquino @ 10:49-18.3.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#71
SE PORTI LA SQUADRA DI CALCIO IN SERIE B TE NE FANNO FARE PURE 4 DI CENTRALI...TANTU A CASARANU A GENTE RESPIRA PALLONE


mah @ 20:35-24.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#70
Perchè non si fà un piano intercomunale che regolamenti se farli, dove farli, di che tipo farli e di come farli gli impianti di energie rinnovabili nel sud salento?


checco @ 18:3-24.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#69
Che scempio!! Ragazzi bisogna svegliarsi, apparte la pericolosità di queste centrali, tutto documentato, andate a vedere i video su Youtube del Dott. Montanari, la gente deve capire che ormai il nostro territorio è saturo sia di fumi che di energia, produciamo qualcosa come il triplo di quel che consumiamo! Per non parlare del fatto che il Salento non ha materialmente tutta questa mole di ulivi da poter alimentare queste centrali che sorgeranno, xkè sorgeranno! A Calimera (faccio parte del Comitato che ha organizzato la manifestazione di Ottobre) siamo nelle medesime condizioni, lottiamo contro una superpotenza economica, l'azienda e contro un'amministrazione corrotta. E' solo 1 speculazione selvaggia sul territorio con nessun vantaggio per noi poveri cittadini. Partiamo da 1 dato allarmante la Puglia ha il più alto tasso di Mortalità per tumori, cancri ecc.. e non lo dico io, ma il DOtt. Serravezza, negli ultimi 5 anni è aumentato del 30%. Senza star qui a dare cifre ecc ecc quel che penso io e tutti gli ingegneri contattati è che la soluzione sia l'efficienza energetica quindi costruire una mentalità ecologica, in 2 parole ridurre i consumi e non produrre + energia. Dite ke è utopia?

VI invito domenica 28/02 alle ore 18:00 a Calimera, ci sarà il dott. Serravezza per una conferenza sul tema.

vi lascio il link dell'evento:
http://www.facebook.com/event.php?eid=327907526239&ref=mf


Sandro @ 15:10-24.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#68
dunque ha dismesso le cariche m anon le quote !!

DE MASI DIMETTITI!!! prendi in giro i tuoi cittadini e fai interessi personali


per la redazione @ 18:59-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#67
dunque ha dismesso le cariche m anon le quote !!

DE MASI DIMETTITI!!! prendi in giro i tuoi cittadini e fai interessi personali


per la redazione @ 18:59-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#66
per il commento n.64: ovviamente è tutto vero. saluti


la redazione @ 18:51-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#65
caro Lucio nè nelle mani di Fitto nè nelle mani degli speculatori economici che non se ne fregano nè dell'ambiente, nè della devastazione dei paesi più poveri,nè della salute pubblica. possibile che non si possa immaginare un'idea di sviluppo più integrata al territorio? Possibile che bisogna scegliere tra due mali, qual'è il peggiore. Se Vuole De Masi costruisca un centrale molto più piccola e che si integri con la filiera corta. Altrimenti vada a...ltrove


anomimo @ 15:46-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#64
il sindaco Ivan De Masi, proprietario con il fratello Antonio della Italgest holding srl (10 milioni di capitale e 4 milioni di passivo nel 2008), società che detiene il 100% della Italgest Energia spa. ... MA E VERO ? SONO PAROLE LETTE NELL ARTICOLO


anomimo @ 13:14-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#63
Penso che il sig Lucio abbia ragione, ed è proprio per questo che già da un pò di tempo stiamo cercando di attivarci. L'informazione deve essere alla base del dibattito. Un cittadino informato è un cittadino libero di scegliere. Che ci sia o che non ci sia questa benedetta/maledetta centrale a biomasse. Prendere posizioni a prescindere, perchè si è di destra o di sinistra, verdi o neri, non gioverebbe a nessuno, anzi ridurrebbe un eventuale dibattito politico ad un lancio di accuse da una parte all'altra. L'importante è che a questo dibattito prendano parte tutte le forze politiche, nessuno escluso, e tutti i movimenti ed i comitati interessati. Nessuno escluso. A risentirci.
Piergiorgio Caggiula


piergiorgio caggiula @ 10:41-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#62
Per il commento n. 60

Sign. Lucio sembrerebbe quasi che lei sia un convinto sostenitore della centrale a biomasse, magari è anche un sostenitore del sansificio che si trasformerà in termovalorizzatore, proprio come è successo a maglie.

Magari è anche d'accordo e infestare tutta la regione con pannelli fotovoltaici e impianti eolici e magari chissà in futuro sarà anche d'accordo sul nucleare. Magari se sulla realizzazione eventuale della centrale nucleare ci saranno imprese amiche di amici ;)


Totò @ 10:16-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#61
Lucio, perchè non ci dici tu cos'è la centrale e come funziona? magari con il confronto possiamo chiarirci le idee tutti quanti


anomimo @ 9:20-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#60
La solita storia... il 28 di marzo si vota è ritorna sui forum, sui giornali e televisioni la barzelletta che girava per Casarano durante tutto il periodo delle elezioni comunali. Mi ricordo convegni, slogan, manifestazioni pubbliche, comizi ... tutti che gridavano al sospetto della candidatura a sindaco di De Masi. Ritorna lo stesso argomento a distanza di 9 mesi... per la centrale a biomasse... se parlasse ho letto le dichiarazioni di quanti hanno espresso il loro parere; ma secondo voi se la comunità non vorrà installarla pensate che il Sindaco potrebbe andare avanti lo stesso? ma perchè noo ci documentiamo su cosa è la centrale senza essere prevenuti? noi salentini preferiamo la biomasse o la nucleare? Caro Fitto,come sempre questa è opera tua e la paura di riperdere le regionali e il rischio paventato di lasciare la politica per i madornali errori di strategia politica che hai commesso negli anni, Casarano è una città libera e non sarà mai nelle tue mani...


Lucio @ 8:21-23.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#59
che schifo!!!!!!!! alle regionali non voterò nessuno perchè nessuno mi rappresenta vergogna!!!


anomimo @ 22:15-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#58
vorrei intervenire nel dibattito con il comunicato stampa che oggi abbiamo inviato ai mass media:
"Un successo di partecipazione con viva soddisfazione dei comitati ed associazioni organizzatori dell'evento. Hanno partecipato i Sindaci di Presicce ed Acquarica del Capo, le Amministrazioni Comunali di Salve, Taurisano ed Alessano erano rappresentate dagli assessori all'ambiente, grandi assenti i Sindaci di Ugento e Casarano i quali non hanno nemmeno sentito l'esigenza di giustificare la propria assenza o mandare un loro rappresentante.
L'incontro, moderato dal Prof. Giancarlo COLELLA, ha messo in luce l'ormai necessario coinvolgimento delle popolazioni in tema di scelte ambientali e le amministrazioni presenti, per bocca dei loro rappresentanti, hanno preso questo impegno con i cittadini.
Da parte del rappresentante dei comitati organizzatori il prof. Antonio STENDARDO è stato messo in luce come nel passato scelte importanti fatte a tavolino o nel chiuso di qualche ufficio hanno messo a dura prova il territorio con danni che ancora oggi non ne conosciamo l'entità, facendo un esempio per tutti la localizzazione e la nascita della discarica "Burgesi" e della "Copersalento".
L'ing. Antonio DE GIORGI, tecnico esperto in energie alternative, con una carrelata tecnico normativa ha toccato i temi del nucleare, fotovoltaico, eolico, biomasse e rifiuti, ha messo in rilievo come la legislazione vigente è inadeguata e pertanto mette a repentaglio il territorio Salentino e Pugliese, con la sfrenata "corsa all'oro" che si è scatenata da qualche tempo a questa parte.
Oreste CAROPPO, nella sua veste di coordinatore del Coordinamento Civico del Salento, ha messo in guardia sui reali rischi dell'assalto al territorio che si sta già consumando considerate le numerose Amministrazioni Comunali che sono sommerse da progetti per la desertificazione di centinaia di ettari di campi agricoli e pascoli per collocarvi pannelli fotovoltaici,centinaia di torri eoliche, decine di centrali a biomasse che sotto la veste di "energie alternative", sostengono una economia finanziaria speculativa che mira a sfruttare i finanziamenti europei e nazionali, senza alcuna forma di vera programmazione territoriale. Ha terminato invitando le amministrazioni presenti ad iniziare dal Capo di Leuca ad invertire la tendenza e quindi dotarsi di un regolamento comunale che metta fine a questo indiscriminato assalto, offrendo la collaborazione dei comitati ed associazioni."
Con l'occasione rivolgo un appello a tutte le associazioni, comitati e singoli cittadini che hanno a cuore il problema di unirci e partecipare alla conferenza di servizi che a breve sarà convocata per far sentire in veste istituzionale la nostra voce, perchè adesso è tempo di agire e non di piangerci addosso. Ricordiamoci che il problema non è dei soli Casaranesi ma dell'intero Salento. Il ns. indirizzo e-mail è in chiaro.
Vito Rizzo


Comitato Civico IO CONTO @ 16:30-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#57
DE MASI SI DIMETTA .. STA TUTELANDO INTERESSI DEL FRATELLO ...

VIA DA PALAZZO DEI DOMENICANI.

NEL SUO COMUNICATO HA DIMENTICATO IL REFERENDUM, E UNA DIMENTICANZA VOLUTA E GRAVISSIMA

E POI PARLIAMOCI CHIARO .. PER PRODURRE QUELLA BIOMASSA NEL SALENTO OCCORRE UN INVESTIENTO E COSTI SUPERIORI A QUELLI DI COSTRUZIONE DELLA CENTRALE , QUEST ULTIMA NON PORTA NESSUN VANTAGGIO .. SOLO FNI PERSONALI ... DEL FRATELLONE DEL SINDACO


DEMASI SI DIMETTA @ 15:46-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#56
a maglie la poitica ha chiuso la copersalento che veniva alimentata a biomasse perckè inquinava e adesso la centrale la aprono a casarano.
a tutti i POLITICI ma andatea fare in .....


anonimo @ 14:20-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#55
e aggiungo, mi dovete spiegare, a fronte della presentazione di un progetto antieconomico e non bancabile (quale ritengo, dal punto di vista legale-finanziario), quale pool di istituti di credito sono interessati ad una operazione del genere, e lo dico da avvocato d'affari.


anomimo @ 12:39-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#54
IO credo ormai che a Casarano si stia rincoglionendo, e lo dico da Casaranese.

Allora o si usa il cervello o qualcuno faccia bene di smetterla di fare l'imprenditore che non è, il finanziere che non è, il professionista che non sarà mai.
Non abbiamo biomasse, a stenti abbiamo ed avremo la legna da ardere.
La centrale a biomasse di quelle dimensioni non ha una utilità sociale.
E' solo un mero esempio di speculazione finanziaria. MI spiego.
Non abbiamo un esigenza energetica.
Il ricavato dalla vendita di energia prodotta e ceduta ad Enel nonchè l'ottenimento dei c.d. certificati verdi (incentivo previsto dallo Stato) è unidirezionalmente diretto nelle tasche dell'Imprenditore proprietario del mega impianto, e quindi, degli azionisti nazionali, nordici e/o internazionali.
Non è un impianto che genera occupazione non necessita di occupazione in modo "massiccio". In sostanza non è nè mai rappresenterà la vecchia Filanto.
Parliamo di un progetto cassato due anni fa, e che ora, in vista delle elezioni, ritorna alla ribalta.
Quindi, Casaranesi, vogliamo usare il cervello o no?


serravezza antonio @ 12:36-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#53
mi dite quante speranze ci sono per evitare la centrale a casarano?
Il sindaco è fratello dell'amministratore dell'azienda proponente e non credo che si metterà ad ostacolare il fratello
la fersino che in campagna elettorale era contro la centrale adesso è vicesindaco
in consiglio comunale de masi ha una maggioranza imbarazzante frutto di una campagna acquisti di fine luglio
il segretario del partito di maggioranza realativa a casarano è il compagno dell'assessore al personale
e con questo elenco potrei continuare all'infinito
perciò cari concittadini visto che nessuno di questi si può opporre alla centrale per ovvi motivi non ci resta che privileggiare il fine personale alla salute collettiva


paolo @ 12:3-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#52
Cari casaranesi se non volete la centrale scendete in piazza e fate firmare al sindaco un impegno a non costruire la centrale e il sansificio, entrambi progetti che interessano la società italgest. già c'è un progetto di un sansificio di oltre 10 megawat che va avanti nell'anonimato!!


Totò @ 9:42-22.2.10 | Home | IP: registrato | Commento offensivo

#51
Maximiano...chi porta pantaloni(anche noi)deve prepararsi ad una civile rivolta...da notizie uscite dal Palazzo, informo che anche ad Ugento stanno presentando progetti per impianti di biomasse...Auguri


Giusy @ 8:20-22.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#50
Il precedente commento è il mio.
Ho dimenticato di firmarlo.
Chiedo scusa.


maximiano @ 23:27-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#49
Pur non essendo di Casarano, già nella scorsa campagna elettorale mettevo in guardia dai veri interessi che potevano nascondersi dietro la candidatura di De Masi.
Purtroppo, a malincuore, devo dire di aver avuto ragione.
Ora rimane solo una strada da percorrere: la presa di coscienza e la partecipazione attiva dei cittadini, di Casarano e non, alle decisioni che riguardano il futuro del nostro Salento.
I politici devono sapere che non è più possibile stare a guardare lo scempio scellerato che si sta compiendo sotto i nostri occhi a danno della salute e dell'ambiente.


anomimo @ 23:16-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#48
il prob. e che questo sindaco (per me ex) sta difendendo a ferro e fuoco la centrale che il fratello vuole costruire ..

nel suo comnunicato la cosa piu grav e che ha dimenticato di parlare del referendum .. approvato un anno fa

parla di centinaia di posti, chi ha viso il progetto e vero l ho sentito anch io parlava di 0 - 35 posti

de masi per me puo dimettersi da sindaco gia da ieri ..

INTERESSE PER LA COMUNITA PEIRMA DELL INTERESSE ECONOMICO PURAMENTE ,.. DELLA SORELLA .. O CHI SIA


de masi puoi dimetterti @ 13:56-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#47
P.s: giusto per non creare equivoci, non sono lo stesso Daniele del post #5


Daniele @ 13:24-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#46
In riferimento al comunicato del sindaco (post #19):
Poniamo il caso che il non avere partecipazioni nella Italgest o altre aziende collaterali abbia scacciato il conflitto d'interessi, anche se non sembra plausibile. Spero allora che il sindaco e tutta la maggioranza non avranno problemi ad impedire la costruzione di tale centrale se i cittadini casaranesi con un referendum la bocceranno! Il sindaco deve rispondere ai cittadini, e se i cittadini, con uno strumento di partecipazione democratica, fammo una scelta, DEVE ESSERE RISPETTATA!


Daniele @ 12:48-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#45
A BREVE UN COMUNICATO DEL GRUPPO SIMPATIZZANTI AREA DEMOCRATICA IN MERITO ALLA QUESTIONE CENTRALE AD OLI VEGETALI DA 25 MW


SIMPATIZZANTI AREA DEMOCRATICA CASARANO @ 12:17-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#44


Prendendo ad esempio un vecchio adagio verrebbe da dire..." cari Casaranesi, avete voluto la bicicletta?....ora pedalate..". Questo naturalmente dopo aver appreso che la regione, forse presa da spasmi elettorali , ha deciso di accelerare l'iter istruttivo per la progettata centrale a biomasse casaranese al 100per100. Mica quisquilie cari concittadini, 25 megawatt, se sà da fare che sia fatta a misura di città.
Detta in parole semplici, d'altronde il narratore che poi sarei io ha sopratutto questo come titolo, funziona così...una centrale a biomasse dovrebbe, uso il condizionale, produrre energia bruciando prodotti e scarti dell'agricoltura. Oli di palma, di semi di girasole, cippato ecc.. Questo naturalmente sulla carta . Nella realtà dei fatti altro non è che un modo per poterci infilare anche, ogni tanto mica sempre, qualche bella balla di cdr o qualche copertone, su altre specialità non divago...cosa volete che siano, sciocchezzuole. Naturalmente quel poco si riferisce a qualche tonnellata, mica bruscolini. La stranezza delle stranezze, tanto poi da risultare il maggior capitolo di entrata per uno di questi impianti sono gli introiti derivanti, sentite quest'altra di sciocchezza italica, dai certificati verdi. Si perchè i legislatori, quando legiferano ne sanno una più del diavolo per indorare le pillole. Neri portava male, meglio il verde, il colore della speranza. Per una centrale da 25mw, che senza certificati riuscirebbe a malapena a coprire i costi, il guadagno diventa davvero imbarazzante. Praticamente una gallina d'oro, e mi tengo stretto, da 15 milioni di euro l'anno. Per 15 anni. Ora, la domanda sorge spontanea: quale imprenditore non vorrebbe mettere le mani su questo business ....e qui non ci trovo niente di sbagliato. Ma che a sponsorizzarlo sia un sindaco beh, la cosa lascia un po' perplessi. Ma d'altronde il conto della precedente campagna elettorale qualcuno doveva pagarlo. E l'oste non concede sconti.

Piergiorgio Caggiula
Presidente del circolo cittadino di Italia dei Valori


piergiorgio caggiula @ 10:56-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#43
Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del Comitato Energia Ambiente e Vita (Eav):

Il comitato EAV,
dopo un periodo di riflessivo silenzio e di partecipazione costante alle tematiche nel frattempo dibattute di natura ambientale e sociale, apprende dalla stampa la notizia di una nota trasmessa anche al comune di Casarano dalla Regione Puglia area delle Politiche dello Sviluppo Lavoro ed Innovazione Servizio Energia reti e Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, attraverso la quale si da formalmente avvio al procedimento per la convocazione della conferenza dei servizi finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione unica necessaria per la realizzazione della megacentrale a biomasse di proprietà della Italgest spa a Casarano.
Stupiti e preoccupati dalla riproposta dell'idea imprenditoriale di questo spettro ambientale ribadiamo la nostra contrarietà a questo tipo di proposte progettuali le quali si fondano su premesse difficilmente sostenibili.
Ritenendo inoltre indispensabile che decisioni di fondamentale importanza per la salvaguardia della salute e del territorio debbano passare anche attraverso il coinvolgimento comune delle popolazioni interessate il comitato EAV che sin dal principio si è attivato, insieme ad altre associazioni, in tal senso ha ottenuto con grande mobilitazione popolare, l'importante risultato di poter dare libera e democratica voce alla comunità in merito al progetto, attraverso l'indizione del referendum il quale sebbene consultivo resta sicuramente determinante.
Maggiormente, quando registriamo come nessun impianto similare proposto sul territorio sia mai stato realizzato e mai abbia incontrato la condivisione delle comunità interessate. Esempio massimo è quello che ha visto un imprenditore locale per una installazione della stessa natura (vedi Surano), anteporre la responsabilità sociale e la coscienza civica al perseguimento del pur legittimo profitto, rinunciando alla realizzazione dell'impianto stesso e ciò dopo aver ascoltato sia le contrarie istante dei conterranei sia le raccapriccianti relazioni tecnico scientifiche degli esperti sulle ricadute nel territorio.
Pare inutile sottolineare come il comitato EAV seguirà la vicenda con rinnovata attenzione nell'unico interesse del bene collettivo e previo confronto con tecnici competenti.


Redazione @ 9:52-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

#42
AI POSTERI L`ARDUA SENTENZA,intanto noi lo abbiamo votato e noi ce lo dobbiamo tenere fino al termine del suo mandato.
Auguro quindi a tutti i miei concittadini il detto:" ci sputa ncielo anfacce ritorna"+ di questo é rivolto a coloro che lo hanno sostenuto pur sapendo che il nuovo sindaco non é politicamente rodaggiato.-Quindi di cosa stiamo parlando?


markus @ 9:19-21.2.10 | IP: registrato | Commento offensivo

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